Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 14 Dicembre 2016, N. 53064 (C.C. 30 Settembre 2016)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 2/2017
LEGITTIMITÀ
che di soggetto non sottoposto ad indagini precedenti
(cfr., per tale ultima ipotesi, già sez. un. n. 22209 del 31
maggio 2005, Minervini, Rv. 231162), giacché siffatta de-
terminazione lascia intatte le prerogative del magistrato
inquirente, unico titolare delle indagini e del connesso
potere di promuovere l’azione penale, ovvero di sollecitare
l’adozione di un provvedimento di archiviazione, al con-
tempo assicurando la piena attuazione del meccanismo
previsto dall’art. 409 del codice di rito, preordinato a fa-
vorire l’ampliamento del piano investigativo, sulla scorta
dell’esercizio del potere di controllo demandato al G.i.p.
Discende da quanto precede la riaffermazione del prin-
cipio di diritto, circa la piena legittimità del provvedimen-
to con cui il giudice delle indagini preliminari, all’esito
dell’udienza camerale f‌issata a norma dell’art. 409 c.p.p.,
nel rigettare la richiesta di archiviazione formulata dal
p.m., ordini a quest’ultimo di provvedere all’iscrizione nel
registro delle notizie di reato di altra e diversa ipotesi cri-
minosa (cfr. esattamente in termini, in aggiunta alla già
citata sent. n. 37658 del 10 giugno 2014, sez. II, sent. n.
40308 del 16 settembre 2015, Rv. 264588 e sez. III, sent.
n. 12740 del 2 dicembre 2015 - dep. 24 marzo 2016, Rv.
266471, entrambe con riferimento ad ipotesi di dichiara-
ta abnormità del provvedimento del G.i.p., sotto il diverso
prof‌ilo della contestuale, non consentita imposizione di un
termine al p.m. per l’espletamento delle indagini, in rela-
zione alla nuova imputazione).
3. Alla declaratoria d’inammissibilità seguono le statu-
izioni previste dall’art. 616 c.p.p., nella misura di giustizia
indicate in dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 14 DICEMBRE 2016, N. 53064
(C.C. 30 SETTEMBRE 2016)
PRES. DAVIGO – EST. CERVADORO – P.M. PINELLI (CONF.) – RIC. RODRIGUEZ
Cassazione penale y Sentenza y Rescissione del
giudicato y Richiesta dell’imputato y Dichiarazione
di assenza y Elezione di domicilio presso il difenso-
re d’uff‌icio y Legittimità y Esclusione.
. Non può invocarsi la rescissione del giudicato, ai sensi
dell’art. 625 ter c.p.p., da parte di soggetto nei cui con-
fronti si sia proceduto in assenza, quando risulti che il
medesimo abbia tempestivamente provveduto ad eleg-
gere domicilio per le notif‌iche presso il difensore d’uf-
f‌icio. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 161; c.p.p., art. 175;
c.p.p., art. 625 ter) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. V, 23 marzo 2016, n.
12445, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. In tema di nullità
dell’elezione di domicilio si veda: R. SCIBONA, Rif‌lessioni in tema
di nullità dell’elezione di domicilio presso il difensore di uff‌icio, in
questa Rivista 2014, 117.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza del 20 aprile 2016, la Corte d’Appello
di Venezia dichiarava inammissibile l’istanza di rimessio-
ne in termini proposta da Rodrigues Da Silva Lucas per
presentare appello avverso la sentenza emessa dal Tribu-
nale di Venezia in data 20 gennaio 2015, evidenziando che
il processo è stato celebrato dopo l’entrata in vigore della
legge 67/2014 nella “assenza” dell’imputato dichiarata ex
art. 420 bis c.p.p. Rilevato che, a norma dell’art. 625 ter
c.p.p., il condannato, nei cui confronti si è proceduto in
assenza, può chiedere alla Suprema Corte di Cassazione
la rescissione del giudicato qualora provi che l’assenza
è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza
della celebrazione del processo, e che non può escluder-
si che l’istanza possa essere anche intesa come implicita
richiesta di rescissione del giudicato, ordinava la trasmis-
sione degli atti alla Corte di Cassazione per quanto di
competenza.
2. L’istanza proposta e qualif‌icata quale ricorso ex art.
625 ter c.p.p. va rigettata, essendo sorretta da motivi in-
fondati.
3. Nel procedimento 8118/12 RGNR def‌inito con la sen-
tenza n. 89/15 del 20 gennaio 2015, Rodriguez Da Silva
Luca elesse il domicilio presso il difensore d’uff‌icio avv.
Maria Ralli. A riguardo, non può condividersi l’assunto
difensivo sulla irrilevanza della indicata elezione di do-
micilio presso il difensore di uff‌icio, in ordine alla pretesa
incolpevole mancanza di conoscenza della celebrazione
del processo a suo carico da parte del ricorrente. Ciò ap-
pare evidente ove si confronti la previsione dell’art. 175,
comma 2, c.p.p., nella sua formulazione precedente alla
modif‌ica intervenuta con l’art. 11, comma 6, L. 28 aprile
2014, n. 67, con la nuova formulazione della medesima
disposizione normativa e con il disposto dell’art. 625 ter,
comma 1, c.p.p., che def‌inisce l’istituto della rescissione
del giudicato, inserito nell’ordinamento processuale pe-
nale dall’art. 11, comma 5, della citata L. 28 aprile 2014, n.
67. Nel disciplinare l’istituto della restituzione nel termi-
ne, l’art. 175, comma 2, c.p.p., nella sua previgente formu-
lazione prevedeva che “se è stata pronunciata sentenza
contumaciale o decreto di condanna, l’imputato è resti-
tuito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugna-
zione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto ef-
fettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento
e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a
proporre impugnazione od opposizione. A tal f‌ine l’auto-
rità giudiziaria compie ogni necessaria verif‌ica”. L’attuale
contenuto dell’art. 175, comma 2, c.p.p., prevede, invece,
che solo l’imputato che sia stato condannato con decreto
penale, il quale non abbia avuto tempestivamente effet-
tiva conoscenza del provvedimento, sia restituito, a sua
richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che
vi abbia volontariamente rinunciato. L’eliminazione del
precedente riferimento alla “sentenza contumaciale”, si
spiega con l’intervenuta abolizione dell’istituto della con-
tumacia, avendo, nel contempo, il Legislatore considerato
la posizione dell’imputato che sia stato condannato con
sentenza passata in giudicato nell’ambito di un processo
dal quale sia stato assente per tutta la sua durata, con-
sentendogli di ottenere la rescissione del giudicato, “qua-
lora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole

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