Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 16 Dicembre 2016, N. 53645 (C.C. 8 Settembre 2016)

Pagine198-199
198
giur
2/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 16 DICEMBRE 2016, N. 53645
(C.C. 8 SETTEMBRE 2016)
PRES. CAMMINO – EST. RECCHIONE – P.M. CEDRANGOLO (CONF.) – RIC. LUCÀ
Misure cautelari personali y Condizioni di appli-
cabilità y Esigenze cautelari y Accertamento y Degli
elementi previsti dall’art. 274, comma 1, lett. c)
c.p.p. y Riferimento alle modalità del fatto y Preve-
dibilità della commissione di nuovi delitti y Sussi-
stenza y Deducibilità degli elementi qualif‌icanti
dalla sola astratta gravità del titolo di reato conte-
stato y Possibilità y Esclusione.
. In tema di esigenze cautelari, ai f‌ini del riconosci-
mento della concretezza e dell’attualità del pericolo di
recidivanza, quali previste dall’art. 274, comma 1, lett.
c), c.p.p., occorre valutare, per un verso, la personalità
dell’imputato e le sue oggettive condizioni di vita in as-
senza di cautele, unitamente alle concrete modalità del
delitto per cui si procede; per altro verso, l’esistenza di
elementi tali da rendere prevedibile la prossima, anche
se non immediata o imminente , commissione di nuovi
delitti, pur in assenza di una specif‌ica occasione, fermo
restando che, in ogni caso, l’esistenza dei requisiti in
questione non può essere desunta dalla sola, astratta
gravità del titolo del reato addebitato. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 133; c.p.p., art. 274) (1)
(1) Per un inquadramento dei requisiti che devono sussistere per
l’applicazione di una misura cautelare, si veda Cass. pen., sez. VI, 22
gennaio 2016, n. 3043, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. Per
utili riferimenti sul tema si veda inoltre Cass. pen., sez. VI, 10 luglio
2012, n. 27042, in questa Rivista 2014, 105.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Messina, sezione per il riesame delle
misure cautelari, decidendo in seguito ad annullamento
con rinvio della Corte di Cassazione respingeva l’appello
proposto nell’interesse del Lucà.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassa-
zione il difensore dell’indagato che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in rela-
zione al riconoscimento delle esigenze cautelari: non si
sarebbe tenuta nella giusta considerazione la risalenza
dei fatti, in tal modo non aderendo alle direttive della sen-
tenza di annullamento della Cassazione; (Omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il motivo di ricorso che denuncia vizio di legge e di
motivazione in relazione al riconoscimento delle esigenze
cautelari nella parte in cui non terrebbe in considerazione
le indicazioni fornite dalla Cassazione è manifestamente
infondato. Il collegio ribadisce la consolidata giurispru-
denza secondo cui i poteri attribuiti al giudice del rinvio
sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pro-
nunciato per violazione o erronea applicazione della legge
penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della
motivazione. Nella prima ipotesi, resta ferma la valutazio-
ne dei fatti come accertati dal provvedimento annullato;
nella seconda, invece, l’annullamento travolge gli accer-
tamenti e le valutazioni già operate e, dunque, i poteri
del giudice di rinvio hanno la massima latitudine: egli è,
infatti, chiamato a compiere un nuovo completo esame del
materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il
giudice la cui sentenza è stata annullata (cfr. Cass., sez.
IV, 14 ottobre 2003, rv. 226418; Cass., sez. VI, 3 dicembre
2001, Bassan; Cass. sez. l, 14 novembre 2001, Murante;
Cass., sez. un. 8 maggio 1996, D’Avino, rv. 204463), fermo
restando che non può ripetere il percorso logico censurato
dal giudice rescindente e deve rendere adeguata motiva-
zione sui punti della decisione sottomessi al suo esame
(Cass. sez. V n. 42814 del 19 giugno 2014, Rv. 261760).
Il Tribunale nel ribadire l’esistenza e l’attualità delle
esigenze cautelari e rispettando gli oneri motivazionali in-
combenti sul giudice del rinvio evidenziava come il prov-
vedimento del Tribunale di sorveglianza che concedeva al
Lucà la semilibertà non aveva tenuto in considerazione i
rilevanti esiti del procedimento c.d. “Alexander” in quanto
non ancora concluso; il collegio di merito rilevava inoltre
che il Tribunale di sorveglianza non aveva concesso la più
ampia delle misure alternative richieste, in tal modo evi-
denziando l’esistenza di un signif‌icativo stato di pericolo-
sità sociale.
Con riferimento all’attributo dell’attualità nella giuri-
sprudenza di legittimità si registra una divaricazione in-
terpretativa: da un lato si interpreta il requisito della at-
tualità, ritenendo che lo stesso esprima la necessità della
permanenza dello stato di pericolosità personale dell’ac-
cusato dalla manifestazione di devianza f‌ino al momento
in cui viene effettuato il giudizio sulla cautela (in tale pro-
spettiva assume qualche rilievo anche la prossimità del
fatto per cui si procede rispetto al tempo in cui si effettua
il giudizio cautelare: Cass. sez. II, n. 18744 del 14 aprile
2016, Rv. 266946; Cass. sez. VI, n. 3043 27 novembre 2015,
Rv. 265618). Dall’altro si valorizza la necessità di indivi-
duare condizioni, “esterne” all’accusato, non riconducibili
alla sua personalità, che possono favorire la ricaduta nel
delitto e che giustif‌icano un giudizio prognostico infausto
in ordine alla possibilità di “prossime”, ovvero “imminenti”
devianze. Quest’ultima lettura è, peraltro, in parte fatta
propria anche dal primo orientamento laddove, nel ricono-
scimento dell’attualità si valorizza la presenza di elementi
che lascino prevedere la concretizzazione del rischio di
recidiva. Tale interpretazione viene portata all’estremo
laddove si giunge a ritenere che per ritenere integrato il
requisito richiesto, occorra addirittura la “previsione” di
una specif‌ica occasione per delinquere. In estrema sintesi:
il primo orientamento pone al centro della valutazione la
personalità del soggetto, mentre il secondo valorizza even-
tuali condizioni oggettive o di contesto in grado di attivare
la latente pericolosità dell’accusato e rendere attuale il
pericolo cautelare.
Invero si tratta di orientamenti solo in apparenza di-
vergenti in quanto valorizzano due diverse dimensioni del
requisito dell’attualità: da un lato la presenza di indici di

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT