Corte Di Cassazione Penale Sez. Ii, 18 Gennaio 2017, N. 2487 (Ud. 7 Dicembre 2016)

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giur
2/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
10.1. Invero l’art. 631 codice di rito nell’individuare i
“limiti della revisione” (e, quindi, i presupposti indefet-
tibili della stessa a pena di inammissibilità ex art. 634
c.p.p.) stabilisce che gli elementi in base ai quali si chiede
la revisione devono “essere tali da dimostrare, se riscon-
trati, che il condannato deve essere prosciolto a norma
degli artt. 529, 530 e 531”: la norma è chiara, quindi, nel
limitare l’esperibilità di detto mezzo di impugnazione ai
soli casi in cui il condannato debba essere prosciolto ai
sensi dei citati articoli del codice di rito, fra cui l’art. 531
che riguarda la dichiarazione di estinzione del reato.
10.2. Fra i casi di revisione si fa, poi, riferimento (vedi
art. 630, lett. c) alla ipotesi in cui siano sopravvenute nuo-
ve prove le quali dimostrano che “il condannato deve es-
sere prosciolto a norma dell’art. 631”. Quanto al contenuto
delle pronunce conclusive del giudizio, ove la revisione sia
accolta, è previsto che il giudice revoca la sentenza di con-
danna o il decreto penale e “pronuncia il proscioglimento”,
indicandone la causa nel dispositivo (art. 637). Ed ancora
l’art. 643 parla del diritto ad una riparazione dell’errore
giudiziario in favore di chi è stato, in sede di revisione,
“prosciolto”.
10.3. Ed, in relazione al prof‌ilo dedotto dal ricorrente,
proprio il fatto che il richiamato art. 629 preveda la revisio-
ne “...anche se la pena è già eseguita o estinta” rafforza il
ragionamento anzidetto in quanto il concetto di “pena” im-
plica una condanna e il rifermento all’estinzione riguarda
appunto la pena irrogata e non già il reato atteso che la di-
chiarazione di estinzione esclude, ovviamente, ogni pena.
10.4. La revisione istituto diretto nella sua previsione
codicistica alla eliminazione di sentenza di condanna in-
giusta ed f‌inalizzato, come detto, a “prosciogliere” il sog-
getto condannato, non può, quindi, ritenersi ammissibile
rispetto ad una sentenza di proscioglimento, quale quella
in forza della quale è stata dichiarata l’estinzione del re-
ato per intervenuta prescrizione (art. 531 cit.), sia pure
accompagnata da una statuizione di condanna a carico
dell’imputato ai soli f‌ini civilistici, ostandovi, valutato il
complessivo sistema normativo, il principio di tassatività
di cui all’art. 568, primo comma, c.p.p. e non essendo, per-
tanto, possibile una applicazione in termini analogici alla
ipotesi della (sola) condanna civile.
11. Appare, dunque, chiaro che la revisione è funzio-
nale ad un proscioglimento del soggetto già condannato
mentre sussiste una generale “incompatibilità” di nume-
rose norme dettate in materia con riferimento alla ipotesi
in cui, dichiarata la intervenuta prescrizione, la revisione
riguardi semplicemente una condanna di tipo civilistico
come nel caso in esame, laddove, per contro, in materia di
ricorso straordinario per errore materiale o di fatto l’art.
625 bis c.p.p. non contiene alcuna disposizione “incom-
patibile” con l’applicabilità dell’istituto anche al soggetto
solamente condannato agli effetti civili.
12. In senso conforme all’interpretazione anzidetta mi-
litano, pure, le considerazioni formulate dalla Corte Costi-
tuzionale, quanto alle caratteristiche dell’istituto della re-
visione di cui agli artt. 629 e segg., nella pronunzia n. 113
del 7 Aprile 2011 ove è stato evidenziato che «la revisione
risulta strutturata in funzione del solo proscioglimento
della persona già condannata: obbiettivo, che si trova im-
mediatamente espresso come oggetto del giudizio progno-
stico circa l’idoneità dimostrativa degli elementi posti a
base della domanda di revisione, che l’art. 631 c.p.p. eleva
a condizione di ammissibilità della domanda stessa», chia-
rendosi, quindi, che nella sua originaria previsione, la re-
visione presuppone la necessaria allegazione di elementi
idonei a fondare una pronunzia di proscioglimento.
13. Per effetto del rigetto del superiore motivo riman-
gono assorbiti il terzo ed il quarto motivo riguardanti vio-
lazione degli artt. 603, 633 e 634 c.p.p. nonché la violazio-
ne dell’art. 606 c.p.p., in relazione all’art. 630 lett. c) c.p.p.
14. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inam-
missibile alla stregua del seguente principio di diritto:
“Poiché la revisione è un mezzo, ancorché straordi-
nario, di impugnazione, anche per essa vale il principio
di tassatività di cui all’art. 568, primo comma, c.p.p. Ne
consegue che, riguardando l’art. 629 c.p.p. soltanto le
sentenze di condanna e tenuto conto delle complessive
disposizioni che disciplinano l’istituto della revisione, le
sentenze che dichiarano la prescrizione non sono assog-
gettabili a revisione, e ciò anche quando la corte di appello
o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per
prescrizione, abbia confermato le statuizioni civili della
precedente sentenza, giacché anche in tal caso non si ha
una condanna penale”.
15. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il
disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pa-
gamento delle spese processuali, nonché al versamento in
favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenu-
ti e valutati i prof‌ili di colpa emergenti dal ricorso, si deter-
mina equitativamente in millecinquecento euro. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 18 GENNAIO 2017, N. 2487
(UD. 7 DICEMBRE 2016)
PRES. DIOTALLEVI – EST. PAZZI – P.M. TOCCI (CONF.) – RIC. P.M. IN PROC. FIORE
Indagini preliminari y Arresto in f‌lagranza e fer-
mo y Fermo degli indiziati y Per uno dei delitti indi-
cati nell’art. 4 del D.L.vo 159/2011 y Delitto per il
quale è consentito l’arresto facoltativo in f‌lagranza
y Possibilità di applicazione al fermato di una misu-
ra coercitiva y Prescindendo dai limiti di cui all’art.
274, comma 1, lett. c) c.p.p. e all’art. 280 c.p.p. y
Operatività dell’art. 391, comma 5 c.p.p. y Esclu-
sione y Presupposti.
. La possibilità, prevista dall’art. 77 del D.L.vo n.
159/2011, di procedere al fermo degli indiziati di talu-
no dei delitti indicati nell’art. 4 del medesimo D.L.vo
anche al di fuori dei limiti di cui all’art. 384 c.p.p., pur-
chè si tratti di delitto per il quale è consentito l’arresto
facoltativo in f‌lagranza, non comporta anche la possi-
bilità di applicazione, nei confronti del fermato, di una
misura cautelare coercitiva prescindendo dai limiti

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