Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 24 Gennaio 2017, N. 3635 (Ud. 28 Dicembre 2016)

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giur
2/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
reato contestato, con conseguente reviviscenza del trat-
tamento sanzionatorio, più mite, in precedenza previsto:
ove è agevole ritenere che si tratta di due situazioni ben
diverse e non assimilabili.
1.4. Inoltre, deve ritenersi che il principio di retroatti-
vità della lex mitior costituisca - sì - una linea di tendenza
ma non già un principio assoluto ed inderogabile dell’or-
dinamento, come puntualizzato, tra l’altro, dalle Sezioni
Unite nella decisione del 2011, ric. P.G. in proc. Ambro-
gio (sez. un., n. 27919 del 31 marzo 2011, Ambrogio, Rv.
250196: «In tema di successione di leggi processuali nel
tempo, il principio secondo il quale, se la legge penale in
vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi
penali posteriori adottate prima della pronunzia di una
sentenza def‌initiva sono diverse, il giudice deve applicare
quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato,
non costituisce un principio dell’ordinamento processua-
le, nemmeno nell’ambito delle misure cautelari, poiché
non esistono principi di diritto intertemporale propri
della legalità penale che possano essere pedissequamente
trasferiti nell’ordinamento processuale (Vedi Corte cost.
14 gennaio 1982, n. 15)»), che hanno puntualizzato che
la necessità che gli istituti processuali vengano discipli-
nati, seppure non inderogabilmente, dalla legge in vigore
nel momento di realizzazione dell’atto, espressa all’art. 11
disp. prel. c.c. e generalmente compendiata nel brocardo
tempus regit actum, corrisponde a fondamentali ed impre-
scindibili «esigenze di certezza, razionalità, logicità che
sono alla radice della funzione regolatrice della norma
giuridica. Esso, proprio per tale sua connotazione, è parti-
colarmente congeniale alla disciplina del processo penale.
L’idea stessa di processo implica l’incedere attraverso il
susseguirsi atomistico, puntiforme, di molti atti che com-
pongono, inf‌ine, la costruzione. Tale edif‌icazione rischie-
rebbe di crollare dalle radici come un castello di carte se la
cornice normativa che ha regolato un atto potesse essere
messa in discussione successivamente al suo compimento,
per effetto di una nuova norma. Per questo, il principio
tempus regit actum signif‌ica in primo luogo che, di regola,
la norma vigente al momento del compimento di ciascun
atto ne segna def‌initivamente, irrevocabilmente, le condi-
zioni di legittimità, ne costituisce lo statuto regolativo: un
atto, una norma» (così la motivazione, al punto n. 4 del
“considerato in diritto”, della richiamata decisione di sez.
un., n. 27919 del 31 marzo 2011, Ambrogio, Rv. 250196).
1.5. Del resto, seppure sia netta la distinzione tra il
fenomeno di abrogazione e quello di declaratoria di ille-
gittimità costituzionale delle leggi, distinzione su cui insi-
ste specialmente il ricorrente, quanto a presupposti e ad
effetti (v. sez. un., n. 42858 del 29 maggio 2014, Gatto, Rv.
260695: «I fenomeni dell’abrogazione e della dichiarazione
di illegittimità costituzionale delle leggi vanno nettamen-
te distinti, perchè si pongono su piani diversi, discendono
da competenze diverse e producono effetti diversi, inte-
grando il primo un fenomeno f‌isiologico dell’ordinamen-
to giuridico, ed il secondo, invece, un evento di patologia
normativa; in particolare, gli effetti della declaratoria di
incostituzionalità, a differenza di quelli derivanti dallo
“ius superveniens”, inf‌iciano f‌in dall’origine, o, per le di-
sposizioni anteriori alla Costituzione, f‌in dalla emanazio-
ne di questa, la disposizione impugnata»), tuttavia, nella
prospettiva della regolamentazione del riconoscimento
di una situazione di detenzione riconosciuta soltanto
ex post “ingiusta”, la ratio della previsione del comma 5
dell’art. 314 c.p.p., sembra, a ben vedere, sovrapponibile
a quella derivante dalla declaratoria di incostituziona-
lità, in quanto entrambe sono accumunate dalla piena
legittimità nel momento dell’attuazione di una norma,
soltanto in seguito espunta dall’ordinamento. In tal senso
depongono, del resto, condivisibili passaggi motivazionali
di due precedenti giurisprudenziali, seppure non recenti,
di legittimità: l’uno, secondo il quale «L’art. 314.5 c.p.p.
esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione
solo in caso di “abrogazione della norma incriminatrice”,
a tale abrogazione, intervenuta per specif‌ico intervento
del legislatore, dovendo equipararsi anche gli effetti, so-
stanzialmente abrogativi, delle pronunce di illegittimità
costituzionale della norma incriminatrice (cfr. Cass., sez.
IV, n. 2733/1996)» (così sez. IV, n. 2651 del 22 novembre
2000, dep. 2001, Barbati, Rv. 218479, in motivazione); ed
un altro, secondo cui la «illegittimità costituzionale della
norma incriminatrice [...] è equiparabile all’ipotesi di
abrogazione prevista dal 5° comma dell’art. 314 c.p.p.: gli
effetti, invero, sono gli stessi ed identica è la collocazione
di dette ipotesi fuori della categoria dell’errore giudizia-
rio, che da causa all’ingiusta detenzione e quindi al diritto
alla riparazione» (così sez. IV, n. 2733 del 12 novembre
1996, Campana, Rv. 206611, in motivazione).
2. Discende, in def‌initiva, da tutte le considerazioni
svolte il rigetto del ricorso, dovendosi ritenere esaurita,
nel senso sopra precisato, la vicenda della detenzione su-
bita dal ricorrente al momento della declaratoria di inco-
stituzionalità della norma incriminatrice e, conseguente-
mente, non dovuta la riparazione per la detenzione patita.
3. Consegue la condanna del ricorrente, per legge (art.
616 c.p.p.), al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 24 GENNAIO 2017, N. 3635
(UD. 28 DICEMBRE 2016)
PRES. CONTI – EST. CRISCUOLO – P.M. LORI (DIFF.) – RIC. C.
Misure cautelari personali y Arresti domiciliari y
Autorizzazione ad assentarsi y Per motivi di lavoro
y Condizioni y Situazione economica dei familiari y
Rilevanza y Esclusione y Obbligo di mantenimento
strettamente alimentare a carico del detenuto y
Sussistenza.
. In tema di autorizzazione al lavoro, che può essere
concessa eccezionalmente al soggetto sottoposto alla
misura cautelare degli arresti domiciliari, non rileva la
situazione economica dei familiari, poiché essa non è
presa in considerazione dalla legge, né sussiste alcun
obbligo di mantenimento dello stesso soggetto a carico

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