Corte di Cassazione Penale sez. V, 7 aprile 2017, n. 17794 (ud. 23 febbraio 2017)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2017
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 7 APRILE 2017, N. 17794
(UD. 23 FEBBRAIO 2017)
PRES. PALLA – EST. STANISLAO – P.M. FILIPPI (DIFF.) – RIC. M.
Violenza privata y Elemento oggettivo e soggetti-
vo y Conducente che abbia parcheggiato la propria
autovettura nello spazio riservato ad una specif‌ica
persona disabile y Conf‌igurabilità y Sussistenza.
. Costituisce violenza privata la condotta di chi abbia
parcheggiato la propria autovettura nello spazio riser-
vato ad una specif‌ica persona disabile. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 610) (1)
(1) Nulla che affronti l’esatta fattispecie. In genere, sul reato di cui
all’art. 610 c.p., si veda la giurisprudenza contenuta in LUIGI ALI-
BRANDI, Codice penale commentato, ed. La Tribuna, Piacenza 2017.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 26 settembre 2016, la Corte di ap-
pello di Palermo confermava la sentenza del locale Tribu-
nale che aveva ritenuto M.M. colpevole del delitto di cui
all’art. 610 c.p., per avere, il (omissis), parcheggiato la
propria autovettura in uno spazio riservato a G.S., affetta
da gravi patologie, così impedendole di utilizzarlo f‌ino alla
rimozione della sua autovettura.
Il compendio probatorio si fonda sulle dichiarazioni
della S. che aveva riferito di non avere potuto parcheg-
giare la propria autovettura nello spazio appositamente
riservatole dal Comune di (omissis) f‌in dal 2005 perchè
occupato da un’altra vettura e ciò dalle 10.40 alle 2.20 del
giorno successivo quando la Polizia municipale, più volte
allertata, provvedeva alla rimozione del mezzo.
L’auto era di proprietà dell’imputato che aveva però
affermato che l’aveva aff‌idata in uso al f‌iglio, F.P., ed alla
nuora, Al.Se.
Erano però risultate false le affermazioni della Se. di
essere stata lei a parcheggiare il mezzo posto che aveva ri-
ferito di averla parcheggiata alle 3.00 di notte mentre la S.
aveva liberato il posto solo alle successive 8.00 del mattino.
Era quindi fallito il tentativo d’alibi. La condotta con-
sumata concretava il delitto contestato avendo impedito
alla persona offesa di usufruire del parcheggio riservatole.
2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difenso-
re, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ed
in particolare dell’art. 610 c.p., ed il difetto di motivazione
in ordine alla sussistenza della materialità dell’addebito,
posto che il parcheggiare l’autovettura in uno spazio riser-
vato non equivale ad impedire intenzionalmente la marcia
ad una vettura (che è il caso in cui la Suprema Corte aveva
ritenuto concretarsi il delitto di violenza privata). La S. poi
ben avrebbe potuto parcheggiare l’auto in altro spazio.
Non vi era prova che l’imputato avesse rif‌iutato di ri-
muovere l’autovettura, solo così potendo consumare il de-
litto ascrittogli.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di leg-
ge, ed in particolare degli artt. 192, 530, 533 codice di rito,
il difetto di motivazione ed il travisamento della prova
laddove la Corte non aveva adeguatamente argomentato il
fatto che l’autovettura fosse stata lì parcheggiata proprio
dal ricorrente.
Non era suff‌iciente che egli ne fosse l’intestatario ed
il fallimento dell’alibi non poteva essere utilizzato come
elemento a carico.
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge,
ed in particolare dell’art. 603, comma 2, c.p.p., ed il difetto
di motivazione in riferimento al rif‌iuto di acquisizione del
decreto di archiviazione che aveva chiuso il procedimento
per falsa testimonianza a carico dei testi che si era ipotiz-
zato avere falsamente riferito le circostanze che conduce-
vano alla alternativa responsabilità della Se.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
1. I giudici del merito hanno accertato che il veicolo
di proprietà dell’imputato è rimasto parcato nel posto ri-
servato alla persona offesa, disabile, da prima delle 10.40
del 24 maggio 2009 alle 2.20 del giorno successivo, il 25
maggio 2009.
Ciò aveva impedito a Al.Se. di parcheggiare la propria
autovettura nello spazio vicino a casa, assegnatole a causa
della sua disabilità.
La difesa, nel primo motivo di ricorso, eccepisce l’in-
sussistenza degli elementi oggettivi del delitto contestato
posto che i precedenti giurisprudenziali sono nel senso
che costituisce violenza privata la condotta di chi impedi-
sca la marcia di un’altra autovettura la quale quindi è im-
mediatamente identif‌icabile da chi ne ostacola la marcia,
una condotta diversa da quella contestata al ricorrente.
Deve invece sottolinearsi come anche il ricorrente ab-
bia impedito, ponendo la propria autovettura negli spazi
riservati, all’avente diritto di parcare la propria autovettu-
ra. Con la piena consapevolezza di quanto andava facendo
non avendo affatto affermato di non avere notato la segna-
letica orizzontale e verticale che segnalava lo spazio come
riservato ad un singolo utente, disabile.

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