Corte di Cassazione Penale sez. IV, 14 dicembre 2016, n. 52876 (ud. 30 novembre 2016)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2017
LEGITTIMITÀ
stato di ebbrezza in orario compreso fra le ore 22,00 della
sera e le ore 7,00 del mattino. la quale prevede l’aumento
della sola ammenda da un terzo alla metà (art. 186 sexies
c.d.s.).
La Corte di appello, pur riconoscendo l’erroneità del
calcolo, ha ritenuto di non modif‌icare la pena f‌inale, che,
per effetto del giudizio di equivalenza, avrebbe dovuto
essere corrispondente alla pena determinata per il reato
semplice, con elisione degli aumenti e delle diminuzioni,
lasciandola immutata sul rilievo che essa è comunque
equa e proporzionata al fatto. In sostanza la Corte territo-
riale, pur riconoscendo che l’equivalenza fra le attenuanti
generiche e l’aggravante del sinistro stradale avrebbe do-
vuto comportare l’applicazione della pena per il reato non
circostanziato, ha tuttavia ritenuto che, in considerazio-
ne della gravità della condotta dell’imputato, quella pena
superiore risultante da un calcolo non corretto dovesse
essere mantenuta in quanto era congruo irrogare una
pena più elevata del minimo edittale, “di fatto coincidente
col risultato cui era pervenuto il giudice di primo grado”.
Osserva il Collegio che in tal modo la Corte di appello,
confermando la pena frutto dell’erroneo procedimento
di comparazione delle circostanze riconosciute, ha f‌inito
con l’applicare una pena superiore a quella che il primo
giudice aveva determinato per il reato semplice non cir-
costanziato. Tale risultato integrerebbe la violazione del
divieto della refomatio in pejus.
Poiché non è chiaro il procedimento seguito dal giu-
dice di primo grado anche in considerazione della omessa
considerazione dell’altra aggravante contestata della gui-
da in stato di ebbrezza in orario notturno, che non è stata
esclusa nella sentenza ma di cui non risulta essersi tenu-
to conto nel calcolo della pena, si impone l’annullamento
dell’impugnata sentenza in relazione alla esplicitazione
delle modalità di determinazione della pena. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 14 DICEMBRE 2016, N. 52876
(UD. 30 NOVEMBRE 2016)
PRES. BLAIOTTA – EST. PAVICH – P.M. CUOMO (DIFF.) – RIC. GUGLIANDOLO
Gare di velocità y Nozione y Conf‌igurabilità y Ac-
cordo tacito tra i partecipanti y Suff‌icienza.
. In tema di circolazione stradale, è conf‌igurabile una
gara di velocità, vietata dall’art. 9 ter C.d.S., quando
due o più conducenti di veicoli, senza preventivo accor-
do e per effetto di una tacita e reciproca volontà di vo-
ler competere l’uno con l’altro, pongono in essere una
contesa, consistente nel tentativo di superarsi, ingag-
giando una competizione da cui deriva un vicendevole
condizionamento delle modalità di guida. (nuovo c.s.,
art. 9 ter) (1)
(1) In senso conforme si esprimono Cass. pen., sez. IV, 22 luglio 2013,
n. 31294, in questa Rivista 2013, 1115; Cass. pen., sez. IV, 4 aprile
2013, n. 15697, ivi 2013, 1062 e Cass. pen., sez. IV, 15 ottobre 2007, n.
37859, ivi 2008, 663.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale del Riesame di Messina, con ordinanza
resa il 19 luglio 2016, riformava parzialmente l’ordinanza
applicativa di misura cautelare emessa dal Giudice per
le indagini preliminari dello stesso Tribunale a carico di
Giovanni Gugliandolo, in relazione al reato p. e p. dall’art.
9-ter, comma 2, del Codice della Strada, contestato come
commesso in Messina la notte del 26 giugno 2016. Il Col-
legio messinese, pur confermando il quadro indiziario in
ordine al reato contestato (gara in velocità non autoriz-
zata tra autoveicoli, dalla quale scaturiva il decesso di Lo-
rena Mangano) e riconoscendo la sussistenza di esigenze
cautelari, sostituiva la misura della custodia cautelare in
carcere originariamente applicata con quella degli arresti
domiciliari con l’applicazione di dispositivo di controllo
elettronico a distanza.
1.1. Nel ricostruire la dinamica dell’evento, il Tribunale
del Riesame fondava il proprio convincimento in partico-
lare sulle testimonianze oculari di Flavia Alessi e Gabriele
Greco (rispettivamente madre e f‌iglio), nonchè in base
alle riprese tratte da alcune telecamere posizionate sul
percorso; a parte alcune marginali dissonanze, gli elemen-
ti forniti dai due dichiaranti venivano ritenuti complessi-
vamente attendibili e tali da poter trarre il convincimento
che il Gugliandolo, alla guida della sua Fiat 500 Abarth,
aveva ingaggiato una gara di velocità nell’abitato di Messi-
na con tale Gaetano Forestieri, che guidava una Audi TT.
L’ordinanza descrive le varie fasi della presunta competi-
zione fra le due autovetture per come riferite dalle fonti
di prova orali (non solo la Alessi e il Greco, ma anche tale
Andrea Giorgianni, pur ritenuto meno attendibile), ivi
compresi i sorpassi vicendevoli tra le due auto a velocità
elevata; alcune di queste fasi sono riscontrate o comunque
illustrate dai f‌ilmati tratti dalle telecamere, che peraltro
non coprivano l’intero percorso.
Nel tratto f‌inale del percorso, la Audi lasciava dietro di
sè la Fiat 500 Abarth condotta dal Gugliandolo e andava a
impattare con l’auto della vittima, uccidendola.
1.2. Sul piano indiziario, quindi, l’ordinanza ravvisa
gli estremi di una gara di velocità tra le due autovetture,
caratterizzata da alta velocità e manovre spericolate, con-
clusasi con l’impatto fra l’auto del Forestieri e quella della
Mangano, che in conseguenza dell’urto decedeva. Sul pia-
no delle esigenze cautelari, il pericolo di recidivanza da
parte del Gugliandolo è ravvisato dal Tribunale messinese
in base alle specif‌iche modalità della sua condotta dissen-
nata alla guida; a ciò si aggiunga la passione dell’indaga-
to per le auto da corsa, da lui stesso ammessa e peraltro
testimoniata dal materiale presente sulla sua pagina Fa-
cebook. Viene peraltro ritenuta suff‌iciente e adeguata la
misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettro-
nico, idonea ad assicurare una costante restrizione e un
costante monitoraggio del prevenuto.
2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Gugliandolo,
per il tramite del suo difensore di f‌iducia. Il ricorso consta
di tre motivi di doglianza, più un motivo nuovo successiva-
mente depositato.

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