Corte di Cassazione Penale sez. fer., 14 dicembre 2016, n. 52877 (ud. 25 agosto 2016)

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giur
4/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
di legittimità - si e già formato” (sez. un., n. 23428 del 22
marzo 2005, Bracale, Rv. 231164).
Questa Corte non ignora che altro Collegio di questa
medesima sezione si è discostata dalla linea interpretativa
tracciata dalla sentenza Bracale, ritenendo che in ragione
della regola posta dall’art. 129 c.p.p., signif‌icativamente ru-
bricato “obbligo del giudice della immediata declaratoria di
determinate cause di non punibilità”, il giudice deve rile-
vare di uff‌icio la prescrizione e nel caso che ciò non faccia,
come ben può accadere anche per mero errore materiale,
il ricorso per Cassazione, anche se si limita a dedurre una
tale situazione, non è inammissibile per genericità, ma fon-
dato, giacché contiene, così come richiesto dalla sentenza
Cavalera, una doglianza relativa alla decisione impugnata
e precisamente quella, che può essere anche implicita-
mente formulata, di non aver fatto applicazione dell’art.
129” (sez. IV, n. 49817 del 6 novembre 2012, Cursio e altri,
Rv. 254092). Ma ciò è stato statuito limitatamente al caso
in cui la prescrizione si sia verif‌icata prima del giudizio
di appello e in esso non sia stata né dedotta né rilevata
d’uff‌icio. Mentre la stessa decisione, come altra con essa
concordante (sez. V, n. 47024 del 11 luglio 2011, Varone,
Rv. 251209), ha esplicitamente ribadito che tanto non vale
quando, come nel caso che qui occupa, “conclusosi il giu-
dizio di merito, il successivo spirare del tempo necessario
per determinare (in astratto) la prescrizione del reato può
non aver rilievo, se l’imputato non è in grado di sottoporre
al giudice di legittimità una impugnazione che sia tale da
“mantenere in vita” il rapporto processuale. In tal caso, l’at-
to di ricognizione riguarda, appunto, la “morte” di tale rap-
porto (e dunque la inoperatività della prescrizione), non la
“morte” del reato (per prescrizione), che, per quel che si è
detto, essendo sopraggiunta dopo la fase di merito, non può
aver rilievo” (sez. V, n. 47024/2011, cit.).
Di contro, l’indirizzo fatto proprio dalle Sezioni Unite
ha trovato un’ulteriore, recente conferma nella pronuncia
con la quale ancora il S.C. ha statuito che l’inammissibilità
del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rileva-
re d’uff‌icio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo,
c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in
data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello,
ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure de-
dotta con i motivi di ricorso (sez. un., n. 12602 del 17 di-
cembre 2015 - dep. 25 marzo 2016, Ricci, Rv. 26681801).
Pertanto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e
la ricorrente va condannata al pagamento delle spese pro-
cessuali e al versamento alla cassa delle ammende della
somma di euro 2.000,00. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. FER., 14 DICEMBRE 2016, N. 52877
(UD. 25 AGOSTO 2016)
PRES. FUMO – EST. SAVINO – P.M. TOCCI (DIFF.) – RIC. ILARDI
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Pre-
lievo ematico effettuato per le terapie di pronto
soccorso y Preventivo consenso y Necessità y Esclu-
sione y Conseguenze.
. I risultati del prelievo ematico effettuato per le tera-
pie di pronto soccorso successive ad incidente stradale
e non preordinato a f‌ini di prova della responsabilità
penale, sono utilizzabili per l’accertamento del reato
di guida in stato di ebbrezza senza che rilevi la "man-
canza di un preventivo consenso" dell’interessato. (In
applicazione di tale principio la S.C. ha precisato che,
per il suo carattere invasivo, il conducente può, inve-
ce, opporre un "espresso dissenso" al prelievo ematico
richiesto dalla polizia giudiziaria e f‌inalizzato esclusi-
vamente all’accertamento della presenza di alcool nel
sangue, in presenza del quale l’eventuale accertamen-
to effettuato dalla P.G. è illegittimo ed i suoi risultati
inutilizzabili). (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Principio condiviso anche da Cass. pen., sez. IV, 11 febbraio 2013,
n. 6755, in questa Rivista 2013, 804 e Cass. pen., sez. IV, 5 luglio 2012,
n. 26108, ivi 2013, 288.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ilardi Carlo ha proposto proposto ricorso per Cassa-
zione avverso la sentenza di cui in epigrafe lamentando,
con un primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla
utilizzabilità dei risultati del test ematico in quanto il pre-
lievo è stato effettuato senza il consenso dell’interessato,
benché l’esame ematologico sia stato eseguito per mere
f‌inalità di acquisizione della prova e non per f‌inalità sa-
nitarie, quindi al di fuori del protocollo medico di pronto
soccorso. Con un secondo motivo deduce violazione della
legge. in particolare violazione del divieto di reformatio
in pejus, in quanto i giudici di seconde cure, nel tentati-
vo di porre rimedio all’errore commesso dal primo giudice
nella determinazione della pena, consistito nell’omettere
il bilanciamento fra le circostanze attenuanti generiche e
la circostanza ad effetto speciale dell’aver provocato un
incidente stradale, circostanze che, per costante giuri-
sprudenza di questa Corte, possono essere poste in bilan-
ciamento fra loro elidendosi e tornando quindi alla pena
base, hanno ritenuto di lasciare immutata la pena f‌inale
risultante dal calcolo operato con le suddette modalità dal
primo giudice, ritenendo la equa ed adeguata alla gravità
del fatto, benchè essa risulti invece superiore alla pena
base di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di multa (corri-
spondente al minimo edittale) che avrebbe dovuto corret-
tamente irrogarsi previo bilanciamento fra le attenuanti
generiche e l’attenuante contestata della causazione di
sinistro stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato
L’art. 186 c.d.s. comma 5 prevede che, per i conducenti
coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure medi-
che, l’accertamento del tasso alcoolemico, su richiesta de-
gli organi della polizia stradale, viene effettuato da parte
delle strutture sanitarie ove vengono ricoverati, che rila-
sciano ai predetti organi la relativa certif‌icazione estesa

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