Corte di Cassazione Penale sez. IV, 15 dicembre 2016, n. 53293 (ud. 27 settembre 2016)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2017
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 15 DICEMBRE 2016, N. 53293
(UD. 27 SETTEMBRE 2016)
PRES. CIAMPI – EST. DOVERE – P.M. BALDI (DIFF.) – RIC. SCURI
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Pre-
lievo ematico compiuto dai sanitari su richiesta
degli organi di Polizia y Facoltà di farsi assistere
da un difensore y Obbligo di avviso y Esclusione y
Ragioni.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ema-
tico compiuto dai sanitari su richiesta degli organi di
Polizia stradale, al di fuori della emersione di f‌igure di
reato e di attività propedeutiche al loro accertamento,
non rientra nel novero degli atti di cui all’art. 356 cod.
proc. pen., sicché non sussiste alcun obbligo di avviso
all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difen-
sore di f‌iducia. (nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 356; att.
c.p.p., art. 114) (1)
(1) Analogo principio si ritrova in Cass. pen., sez. IV, 18 settembre
2013, n. 38458, in questa Rivista 2014, 432, alla cui nota di riferimenti
giurisprudenziali si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di ap-
pello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal
Tribunale di Roma nei confronti di Scuri Ilaria, giudicata
responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c) e
comma 2 bis c.d.s., per essersi posta alla guida di un auto-
veicolo in stato di ebbrezza alcolica e in tale stato causato
un incidente stradale, e pertanto condannata alla pena
ritenuta equa.
In particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto
che la prova dello stato di ebbrezza alla guida fosse data
dall’esito dell’accertamento del tasso alcolemico eseguito
mediante l’analisi del liquido biologico prelevato dai sani-
tari nell’ambito delle cure apprestate alla Scuri dopo il si-
nistro nel quale era stata coinvolta, previo rigetto delle ec-
cezioni di inutilizzabilità dell’atto avanzate dall’imputata.
2. La Scuri ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza, ribadendo il giudizio di erroneità della decisio-
ne giudiziale, rinvenendo nel caso che occupa una fatti-
specie cui va applicato il disposto dell’art. 356 c.p.p., con
il conseguente diritto dell’imputata ad essere previamente
avvertita della facoltà di farsi assistere da un difensore di
f‌iducia. Avviso che la ricorrente asserisce non esserle sta-
to dato. Rammenta la stessa che la relativa eccezione era
stata già avanzata in primo grado e non è quindi tardiva,
diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello.
La Scuri eleva altresì un secondo motivo, con il qua-
le lamenta il vizio motivazionale in relazione al ritenuto
stato di ebbrezza nonostante i verbalizzanti non avessero
avuto diretta percezione del “forte alito vinoso” affermato
dalla Corte di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La ri-
corrente evoca la violazione dell’art. 356 c.p.p. sull’assunto
che “la richiesta dell’operante di effettuare il prelievo per
verif‌icare lo stato di ubriachezza ha fatto assumere necessa-
riamente alla Scuri la qualità di indagata con la conseguen-
te applicazione della regola di garanzia prevista dall’art. 356
c.p.p.”. In tal modo non considera che la previsione secondo
la quale gli organi della Polizia stradale possono chiedere ai
sanitari di accertare il tasso alcolemico (art. 186, comma 5
c.d.s.) ha quale presupposti non già che siano emersi indizi
di reità a carico del soggetto sottoposto all’accertamento ma
unicamente che si tratti di “conducenti coinvolti in inciden-
ti stradali e sottoposti alle cure mediche”. In altri termini,
la richiesta di accertamento prescinde totalmente dall’ac-
quisizione di elementi di reità a carico di taluno. In concre-
to, va rilevato che è la ricorrente medesima a rammentare
nel ricorso che allorquando gli operanti sopraggiunsero
sul luogo del sinistro “non svolsero alcun atto di P.G.; non
identif‌icarono l’imputata, non le fecero sottoscrivere l’atto
di elezione di domicilio, non le fornirono le informazioni di
garanzia in relazione al suo status di indagata. Del resto non
avrebbero potuto, atteso che, in quel momento, non si era
manifestato alcun indizio che potesse ingenerare il sospetto
circa la commissione del reato contestato”. La asserita as-
sunzione della qualità di indagata, quindi, non si compren-
de a quali elementi di fatto - diversi dall’esecuzione stessa
dell’accertamento tossicologico - si connetta.
3.2. Manifestamente infondato è anche il secondo
motivo, considerato che la Corte di appello non fa alcun
riferimento in chiave di fondazione dell’affermazione di
responsabilità al “forte alito vinoso”; ed anzi il collegio di-
strettuale ha rimarcato che la responsabilità della preve-
nuta era provata “dall’esito del certif‌icato medico”.
Sicché già la premessa dell’argomentazione difensiva è
destituita di fondamento.
4. In ragione dell’inammissibilità del ricorso non assu-
me rilievo che il reato per cui si procede si sia estinto per
prescrizione maturata successivamente alla pronuncia di
secondo grado. Infatti, con una serie di pronunce emesse
in tema di ricorso per cassazione diretto unicamente a far
valere la prescrizione, le SS.UU. di questa Corte hanno af-
fermato l’inammissibilità del ricorso che intenda far valere
la prescrizione verif‌icatasi dopo il giudizio di appello, nel
tempo intercorrente tra questo e la celebrazione del giu-
dizio di legittimità (sez. un., n. 33542 del 27 giugno 2001,
Cavalera, Rv. 219531). Quel che rileva in questa sede è il
principio secondo il quale “la intervenuta formazione di
un giudicato sostanziale, derivante dalla formazione di un
atto di impugnazione invalido...preclude ogni possibilità,
sia di far valere una causa di non punibilità precedente-
mente maturata, sia di rilevarla di uff‌icio”. Infatti “l’intrin-
seca incapacità dell’atto invalido di accedere davanti al
giudice della impugnazione” comporta che il fatto storico
(nella specie: il decorso del tempo necessario a prescri-
vere il reato) rimanga giuridicamente irrilevante, atteso
che, comunque, il giudicato (sostanziale) - proprio per la
inammissibilità del ricorso che non dà ingresso alla fase

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