Corte di Cassazione Penale sez. V, 17 febbraio 2017, n. 7614 (ud. 20 settembre 2016)

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giur
4/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
sede di giudizio di rinvio (sez. II, n. 10173 del 16 dicembre
2014, dep. 11 marzo 2015, Rv. 263157)
5. Poichè non è possibile procedere in questa sede alla
rideterminazione della pena in ordine al residuo reato di
esercizio abusivo della professione, gli atti debbono essere
trasmessi a tale f‌ine alla Corte d’appello di Firenze.
6. Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese
del presente grado di giudizio in favore delle parti civili,
spese che si ritiene equo liquidare, in considerazione della
natura della causa e degli argomenti trattati, in euro 2.000
oltre accessori di legge. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 17 FEBBRAIO 2017, N. 7614
(UD. 20 SETTEMBRE 2016)
PRES. SAVANI – EST. PEZZULLO – P.M. ORSI (CONF.) – RIC. RAZZA
Veicoli y Targa y Guida di un autoveicolo con la con-
sapevolezza che lo stesso sia munito di targa con-
traffatta y Illecito amministrativo di cui all’art. 100,
comma 12, C.d.S. y Esclusione y Reato di uso di atto
falso y Combinato disposto degli artt. 100, comma
14, C.d.S. e 489 c.p. y Sussistenza.
. Risponde del reato di uso di atto falso, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 100, comma 14, C.d.S. e
489 c.p., e non dell’illecito amministrativo di cui al cita-
to art. 100, comma 12, C.d.S., il soggetto che circoli alla
guida di un autoveicolo con la consapevolezza che lo
stesso sia munito di targa contraffatta. (Mass. Redaz.)
(nuovo c.s., art. 100; c.p., art. 489) (1)
(1) Non risultano precedenti specif‌ici. Per quanto concerne la di-
stinzione tra le ipotesi previste dall’art. 100 del C.d.S. ai commi 12
e 14, v. Cass. pen., sez. V, 18 giugno 2015, n. 25766, in questa Rivista
2015, 1035. Mentre sulla nozione di uso di atto falso, v. Cass. pen.,
sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4647, ivi 2014, 839, in fattispecie relativa
ad esibizione, nel corso di un controllo di polizia, di un permesso
internazionale di guida, apparentemente rilasciato dalle autorità del
Senegal, ed, invece, risultato contraffatto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 17 marzo 2015 la Corte d’appello
di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di
Gela dell’1 marzo 2013, con la quale Razza Carmelo era
stato condannato alla pena di mesi cinque di reclusione
per il reato di cui all’art. 89 c.p., per avere fatto uso di
una falsa targa automobilistica tg CP077VL, senza essere
concorso nella falsità, applicandola all’autovettura Smart
a lui in uso.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato
a mezzo del suo difensore di f‌iducia aff‌idato a due motivi,
con i quali lamenta:
- con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui
all’art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., per l’erronea ap-
plicazione degli artt. 477, 482 e 489 c.p. e 100, commi 12
e 14, D.L.vo 285/92, atteso che la Corte d’appello di Calta-
nissetta, confermando la sentenza del Tribunale di Gela,
ha negato la sussistenza di un rapporto di specialità tra
la norma di cui all’art. 489 c.p. e quella di cui all’art. 100,
comma 12 del c.d.s., pur consistendo la condotta contesta-
ta al ricorrente nell’uso - mediante circolazione - di una
targa automobilistica priva delle caratteristiche di rifran-
genza, evincendosi in modo assolutamente pacif‌ico che lo
stesso non abbia concorso alla contraffazione della stessa;
il comma 14 dell’art. 100 c.d.s. punisce, ai sensi del codice
penale, chiunque falsif‌ica, manomette o altera targhe au-
tomobilistiche, ovvero usa targhe manomesse, falsif‌icate
o alterate, intendendosi per “uso” qualsiasi utilizzazione
giuridicamente rilevante che consista nell’adoperare una
targa falsa come se fosse vera; accanto a quella generale,
il legislatore ha previsto una norma speciale, il comma 12
del medesimo articolo, che contempla, infatti, una speci-
f‌ica condotta - l’uso mediante circolazione - che, però, è
punita con la sola sanzione amministrativa; pertanto, lad-
dove l’uso della targa non originale consiste nella messa in
circolazione del veicolo si applica la norma speciale, ossia
il comma 12 dell’art. 100, ma la Corte territoriale individua
erroneamente il discrimine tra il dictum del comma 12 e
quello del comma 14 nella gravità della condotta, consi-
derando la circolazione con veicolo munito di targa non
propria o contraffatta condotta meno grave rispetto all’uso
di una targa falsa;
- con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui
all’art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., atteso che la
Corte territoriale erra nell’applicare il comma 14 dell’art.
100 c.d.s. nella parte in cui si discosta grossolanamen-
te dal principio formulato dalla S.c. con la pronuncia n.
9424/2012; l’imputato ha messo in circolazione un’au-
tomobile con targa anteriore priva delle caratteristiche
di rifrangenza e tale situazione è sussumibile appunto
nell’alveo del comma 14 dell’art. 100 c.d.s.; inoltre, la targa
in uso ricorrente non era in grado di eludere eventuali ac-
certamenti sulla regolarità dell’autovettura, atteso che la
serie alfanumerica riportata corrispondeva perfettamente
ai dati di immatricolazione di quel veicolo, sicchè la vi-
cenda in esame non presenta gli elementi costitutivi del
reato contestato, quantomeno nella misura in cui non lede
il bene giuridico tutelato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
1. Il fatto è stato ricostruito nelle sentenze di merito
nel senso che in data 15 ottobre 2010 agenti della Polizia
stradale di Gela, durante un posto di controllo, fermavano
l’autovettura Smart tg. CP077VI condotta da Razza Carme-
lo di proprietà di Razza Angelo (come da copia della carta
di circolazione acquisita agli atti) e durante la fase del
controllo, riscontravano che la targa anteriore del suddet-
to veicolo presentava delle anomalie e, in particolare, tale
targa non aveva le caratteristiche di rifrangenza proprie
delle targhe originali; il teste escusso evidenziava che la
contraffazione della targa poteva trarre in inganno chiun-
que e veniva accertata solo mediante un esame ravvicina-
to della stessa.

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