Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 18 Ottobre 2016, N. 44121 (Ud. 19 Aprile 2016)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2017
LEGITTIMITÀ
637 c.p.p., secondo il quale, qualora sia stata disposta la
sospensione, il giudice dispone che riprenda l’esecuzio-
ne della pena, a conferma e riprova che non si tratta di
un nuovo, autonomo titolo per l’esecuzione. La ripresa
dell’esecuzione in forza del giudicato originario prescinde
quindi dall’esito dell’eventuale ricorso per cassazione pro-
ponibile avverso la sentenza di rigetto dell’istanza di revi-
sione. Nella logica del sistema, non v’è spazio per soste-
nere la tesi che, ai f‌ini della ripresa dell’esecuzione della
pena sospesa, occorra attendere che la sentenza di rigetto
acquisti il crisma della irrevocabilità: e ciò in quanto la
ripresa dell’esecuzione trova la sua ragione fondante nella
disposta sospensione dell’esecuzione stessa, e non nella
irrevocabilità della sentenza di rigetto”.
3. Per completezza, si osserva che il precedente cita-
to nel ricorso (sentenza n. 5077 del 21 settembre 1999,
dep. 17 gennaio 2000) riguardava un caso affatto diverso
e cioè la proposizione di un ricorso per cassazione avver-
so l’ordinanza ex art. 637, comma 4, c.p.p. emessa conte-
stualmente alla sentenza con la quale era stata accolta
parzialmente l’istanza di revisione di un condannato - per
abnormità di detto provvedimento; la Corte, in quell’oc-
casione, ha ritenuto inammissibile il ricorso in quanto “la
immediata impugnabilità delle ordinanze in materia di
libertà non può che riguardare quei provvedimenti che,
pur emessi contestualmente alla sentenza, sono comun-
que dotati di autonomia concettuale e giuridica [...] ma
non anche quelle statuizioni meramente consequenziali
rispetto alla decisione come quella prevista dall’art. 637,
comma 4, c.p.p.”; e ha aggiunto che detto provvedimento
“è atto dovuto del giudice il quale rigetta l’istanza di revi-
sione [...] e che comunque, dovendo seguire le sorti della
sentenza, non è esecutivo se non quando questa diviene
irrevocabile”.
Quest’ultimo inciso è, all’evidenza, un obiter dictum
che non risulta fondato - a differenza di quanto affermato
nella sentenza n. 12801 del 4 ottobre 2000, in precedenza
richiamata - su alcuna argomentazione giuridica.
4. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ri-
corrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 18 OTTOBRE 2016, N. 44121
(UD. 19 APRILE 2016)
PRES. CAVALLO – EST. MAGI – P.M. CANEVELLI (PARZ. DIFF.) – RIC. LICCIARDI
ED ALTRO
Rapporti giurisdizionali con autorità stranie-
re in materia penale y Estradizione y Principio di
specialità y Contenuto y Applicabilità y Esclusione y
Per entrata in vigore della disciplina in materia di
mandato d’arresto europeo y Conseguenza diretta y
Esclusione.
. In tema di estradizione, qualora la consegna di un im-
putato sia stata chiesta e ottenuta sulla base dell’art.
14 della Convenzione europea di estradizione, resa
esecutiva in Italia con la legge n. 300 del 1963, la piena
operatività del principio di specialità, f‌issato in det-
ta norma, per cui l’estradato non può essere neppure
perseguito a piede libero per fatto commesso anterior-
mente alla consegna e diverso da quello per il quale l’e-
stradizione è stata concessa (salve le ipotesi che venga
chiesta e ottenuta un’estradizione suppletiva o che l’in-
teressato rinunci espressamente o “per facta conclu-
dentia” al privilegio), non può essere esclusa sulla base
della sopravvenuta entrata in vigore della disciplina in
materia di mandato di arresto europeo nella parte in
cui questa consente che il pur mantenuto principio di
specialità possa essere derogato ove il procedimento
penale non dia luogo all’applicazione di una misura re-
strittiva della libertà personale (art. 26, comma 2, lett.
c della legge n. 69/2005). (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
721; l. 22 aprile 2005, n. 69, art. 26; l. 22 aprile 2005, n.
69, art. 32) (1)
(1) Per utili riferimenti in materia di mandato d’arresto europeo si
vedano: Cass. pen., sez. II, 10 aprile 2015, n. 14880, in Ius&Lex dvd n.
2/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. I, 21 febbraio 2014, n. 8349,
ibidem. Sulla deroga del principio di specialità si veda Cass. pen.,
sez. I, 29 aprile 2013, n. 18778, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il G.U.P. del Tribunale di Napoli, con sentenza emes-
sa in data 13 maggio 2013 ha affermato, per quanto qui
rileva, la penale responsabilità di Licciardi Pietro (classe
‘58) Selva Giacomo (classe ‘57) e Sacco Claudio (classe
‘58) per i contestati delitti di duplice omicidio pluriaggra-
vato (anche dalla f‌inalità di agevolazione maf‌iosa del clan
Licciardi) commesso in danno di Cerino Cosimo e Ottavia-
no Ciro (avvenuto in Napoli, quartiere di Secondigliano,
il 30 giugno 1995, intorno alle ore 17) e plurimo tentato
omicidio pluriaggravato commesso, nelle medesime cir-
costanze di fatto, in danno di Cerino Domenico, Castiello
Francesco e Fastidioso Gennaro. (Omissis)
3. Avverso detta sentenza risultano proposti i seguenti
ricorsi:
3.1. Licciardi Pietro ricorre a mezzo dei difensori avv.
Trof‌ino e Cardillo articolando distinti motivi.
Al primo motivo si deduce vizio di nullità della senten-
za per violazione del principio di specialità dell’estradizio-
ne di cui all’art. 14 della Convenzione Europea di Estradi-
zione del 1957.
Il procedimento di estradizione si è svolto nel 1999
(consegna nel 2000 dalla Repubblica Ceca) e il fatto og-
getto del presente processo non risulta ricompreso tra
quelli per cui l’estradizione è stata concessa.
Si verte in ipotesi di palese violazione del principio di
specialità, trattandosi di fatto anteriore alla consegna.
I difensori evidenziano pertanto che Licciardi Pietro
non poteva essere processato in rapporto al fatto contesta-
to, in virtù dei principi affermati dalla giurisprudenza di
questa Corte in riferimento ai contenuti dell’art. 14 della
Conv. Europea citata. (Omissis)
Ad integrazione del primo motivo di ricorso, in tema
di violazione del principio di specialità in sede estradi-

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