Corte Di Cassazione Penale Sez. I, 24 Ottobre 2016, N. 44704 (C.C. 27 Maggio 2016)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 1/2017
LEGITTIMITÀ
3. Anche il vizio di motivazione dedotto come secondo
motivo di doglianza è infondato, f‌ino a rasentare l’inam-
missibilità.
L’ordinanza impugnata ha argomentato la sussistenza
delle esigenze di prevenzione e l’idoneità della misura ap-
plicata del divieto di espatrio a cautelare il rischio di reite-
razione di reati della stessa specie da parte dell’imputato
sulla scorta, tra l’altro, dei legami del Ciancimino con am-
bienti criminali operanti all’estero, riconducibili allo stesso
Paese di provenienza del materiale esplodente a lui seque-
strato (la Svizzera), rivelati dal suo coinvolgimento nel
processo celebrato a Ginevra conclusosi con la condanna
def‌initiva per reati (commessi anche all’estero) riguardan-
ti il riciclaggio di illeciti proventi familiari di origine maf‌io-
sa; e ha ritenuto concreto e attuale il pericolo di recidiva
anche alla stregua delle specif‌iche modalità e circostanze
del fatto, in relazione alla quantità di esplosivo detenuto
(30 kg), e dell’assenza di qualsiasi credibile giustif‌icazione
della sua provenienza e (successiva) destinazione.
L’esistenza di una congrua e coerente motivazione
rende dunque insindacabile, nella presente sede di legit-
timità, la valutazione compiuta sul punto dal giudice di
merito in sede di riesame del provvedimento de libertate,
valutazione alla quale la Corte di cassazione non può so-
vrapporre un proprio diverso apprezzamento - basato su
altri elementi di fatto, come quelli, allegati dal ricorrente,
tratti dal rispetto degli obblighi e delle prescrizioni della
misura di prevenzione personale, evidentemente ritenuti
soccombenti dal Tribunale - che la trasformerebbe nell’en-
nesimo giudice del fatto.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ri-
corrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 24 OTTOBRE 2016, N. 44704
(C.C. 27 MAGGIO 2016)
PRES. VECCHIO – EST. TALERICO – P.M. FIMIANI (CONF.) – RIC. FAGGION
Revisione y Procedimento y Sentenza di rigetto
della richiesta di revisione y Ripresa dell’esecuzio-
ne della pena y Ex art. 637, comma 4 c.p.p. y Tempi
dell’esecuzione y Determinazione.
. Il provvedimento con il quale il giudice, nel pronun-
ciare sentenza di rigetto della richiesta di revisione, di-
spone, ai sensi dell’art. 637, comma 4, c.p.p., la ripresa
dell’esecuzione della pena, precedentemente sospesa
ai sensi dell’art. 635 stesso codice, ha effetto immedia-
to, indipendentemente dall’eventuale impugnazione
della suddetta sentenza. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
635; c.p.p., art. 637) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. I, 23 novembre 2000, n.
12081, in questa Rivista 2001, 429. In senso difforme peraltro l’orien-
tamento di Cass. pen., sez. I, 17 gennaio 2000, ivi 2000, 470, che non
considera immediatamente impugnabili le statuizioni direttamente
consequenziali rispetto alla decisione, come quella prevista dall’art.
637, comma 4, c.p.p..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza del 5 novembre 2014, il Tribunale di
Roma, quale giudice dell’esecuzione, revocava, nei con-
fronti di Faggion Fabio, il benef‌icio dell’indulto - già con-
cesso nella misura di €. 440,00 di ammenda con ordinanza
del G.i.p. del Tribunale di Tivoli in data 17 ottobre 2007, in
relazione al decreto emesso dal medesimo giudice l’11 apri-
le 2006 - nonché i benef‌ici della sospensione condizionale
della pena e della non menzione della condanna - concessi
al predetto Faggion con sentenza del Tribunale di Tivoli del
23 novembre 2005; rigettava l’istanza difensiva tendente a
ottenere l’esclusione dal provvedimento di esecuzione di
pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di
Roma in data 12 febbraio 2010 della sentenza della Corte
di Appello di Roma del 22 settembre 2011 in pendenza del
ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di
Appello di Perugia del 28 gennaio 2014 sulla revisione pro-
posta dal condannato relativamente a detto titolo.
A ragione, per quanto qui rileva, evidenziava che la
Corte di Appello di Perugia, nel pronunciare sentenza di
rigetto dell’istanza di revisione relativa alla condanna di
cui alla sentenza della Corte di Appello di Roma del 22
settembre 2011, confermativa della pronuncia del Tribu-
nale di Roma del 12 febbraio 2010, aveva contestualmente
disposto, ai sensi dell’art. 637, comma 4, c.p.p., la ripresa
dell’esecuzione della pena precedentemente sospesa; rite-
neva che la ripresa dell’esecuzione della pena preceden-
temente sospesa - non è un autonomo titolo di detenzione
ma che è meramente risolutivo della parentesi introdotta
con la sospensione - ha effetto immediato indipendente-
mente dall’eventuale impugnazione della sentenza che ha
deciso sull’istanza di revisione; che il concetto di irrevoca-
bilità è riservato dal legislatore a tutte le sentenze non più
soggette a impugnazioni (diverse dalla revisione) e che,
dunque, il giudizio di revisione ancora pendente non fa ve-
nir meno l’irrevocabilità della sentenza di condanna della
Corte di Appello di Roma del 22 settembre 2011.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cas-
sazione il condannato per il tramite del suo difensore di
f‌iducia, avvocato Giancarlo Di Giulio, “per vizio di motiva-
zione e violazione di legge”.
Ha sostenuto il ricorrente che le affermazioni contenu-
te nell’ordinanza impugnata non sono condivisibili perchè
frutto di una erronea applicazione dell’art. 637, comma
4, c.p.p. oltre che viziate sotto il prof‌ilo motivazionale;
che, in particolare, la Corte di cassazione con sentenza n.
5077/2000 ha affermato il principio secondo cui la decisio-
ne ex art. 637, comma 4, c.p.p. è un atto dovuto del giudice
il quale rigetta l’istanza di revisione e non è esecutiva se
non quando la sentenza diviene irrevocabile; ha, altresì,
evidenziato che il Tribunale aveva omesso di decidere
sull’istanza difensiva di revoca dell’ordine di esecuzione,
limitandosi a revocare i benef‌ici in accoglimento della ri-
chiesta del Pubblico Ministero e omettendo nel dispositivo
la decisione in ordine alla suindicata richiesta difensiva.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale
presso questa Corte, dott. Pasquale Fimiani, ha chiesto il
rigetto del ricorso.

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