Corte di Cassazione Penale sez. I, 15 febbraio 2017, n. 7335 (ud. 6 dicembre 2016)

Pagine221-222
221
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2017
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 15 FEBBRAIO 2017, N. 7335
(UD. 6 DICEMBRE 2016)
PRES. SIOTTO – EST. VANNUCCI – P.M. ZACCO (DIFF.) – RIC. S.P.
Misure di prevenzione y Singole misure y Sorve-
glianza speciale y Con obbligo di soggiorno y Gui-
da senza patente o con patente revocata o sospe-
sa y Reati di cui agli artt. 73 e 75, comma secondo,
D.L.vo n. 159/2011 y Concorso di reati y Sussistenza.
. La condotta di chi, soggetto a provvedimento def‌i-
nitivo della misura di prevenzione della sorveglianza
speciale con l’obbligo di soggiorno o il divieto di sog-
giorno, guidi un veicolo senza patente, o dopo che la
patente sia stata revocata o sospesa, integra tanto la
contravvenzione prevista dal citato art. 73 che il delitto
previsto dal successivo art. 75, comma 2, del D.L.vo n.
159/2011. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 6 settembre 2011, n.
159, art. 73; d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 75) (1)
(1) Giurisprudenda costante. Ex multis: Cass. pen., sez. VI, 4 aprile
2016, n. 13427, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna; Cass. pen.,
sez. I, 24 aprile 2014, n. 17728, in questa Rivista 2015, 82 e Cass. pen.,
sez. VI, 4 dicembre 2013, n. 48465, ivi 2014, 420.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza emessa l’11 maggio 2016 ex art. 309
c.p.p., il Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza
con la quale il Tribunale di Castrovillari aveva applicato a
S.P. la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune
di (omissis), con la prescrizione di non allontanarsi dal
proprio domicilio dalle ore 20,00 alle ore 7,00 del giorno
successivo, perché gravemente indiziato (a seguito di ar-
resto in f‌lagranza) della commissione del delitto previsto
dall’art. 75, comma 2, del D.L.vo n. 159 del 2011 (Codice
delle leggi antimaf‌ia e delle misure di prevenzione), com-
messo in (omissis).
L’ordinanza ha evidenziato che: con decreto emesso il
16 dicembre 2015 ex art. 8 del citato D.L.vo il Tribunale di
Cosenza aveva sottoposto il signor S. alla misura della sorve-
glianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni
tre, con obbligo di soggiorno presso il proprio comune di
residenza, prescrivendogli, fra l’altro, di vivere onestamen-
te, di rispettare le leggi e di non allontanarsi dalla dimora
senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza;
in precedenza (il 12 novembre 2013) il Prefetto di Cosenza
aveva revocato la patente di guida allo stesso S. rilasciata; il
20 aprile 2016 l’indagato era stato arrestato perché circola-
va sulla pubblica via alla guida di motociclo; nel fatto erano
ravvisabili tanto il delitto oggetto della (sopra riportata)
contestazione provvisoria che la contravvenzione prevista
dall’art. 73 dello stesso D.L.vo n. 159 del 2011; fra il delitto
contestato e la contravvenzione in parola sussisteva con-
corso formale alla luce dei principi di diritto affermati in
materia dalla giurisprudenza di legittimità; il riferimento
difensivo alla dedotta specialità della disposizione di cui al
citato art. 73 era inconferente rispetto al caso di specie, dal
momento che il delitto per il quale era stata applicata la mi-
sura cautelare risultava correlato alla violazione della pre-
scrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi, pre-
vista dal citato comma 2 dell’art. 75; del pari irrilevante, per
elidere la prognosi di colpevolezza dell’indagato in ordine al
delitto in questione, era il richiamo ad altra decisione dallo
stesso Tribunale emessa in sede di riesame cautelare, riferi-
ta a diverso caso di specie; prive di pregio erano le deduzio-
ni difensive, relative alla violazione dell’obbligo di portare
con sé la carta precettiva al momento in cui l’indagato era
alla guida, senza patente, del motociclo, dal momento che
la contestazione si riferiva alla violazione delle prescrizioni
del vivere onestamente e del rispettare le leggi, ravvisabile
nell’accertata guida senza patente.
2. Per la cassazione di tale ordinanza il difensore del
signor S. ha proposto ricorso fondato su due motivi.
2.1 Col primo motivo è denunciata mancanza, contrad-
dittorietà e manifesta illogicità della motivazione in rela-
zione all’art. 292, comma 2, lett. c-bis), c.p.p..
In particolare il ricorrente censura l’ordinanza per non
avere la stessa dato alcuna risposta alle deduzioni difen-
sive contenute nella memoria depositata nel corso della
discussione del reclamo e per non avere chiarito per quale
motivo la decisione si era discostata da quella assunta in
altra occasione dallo stesso Tribunale di Catanzaro in rife-
rimento a caso di specie sostanzialmente analogo a quello
per il quale l’indagato era stato assoggettato a provvedi-
mento cautelare.
2.2 Con il secondo motivo (intitolato “inosservanza,
erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 73 e
75, comma 1 e 2, D.L.vo 1591/11 con riferimento all’art.
15 c.p.”) si afferma che il giudice del riesame cautelare ha
errato nel ritenere che l’accertata condotta di guida sen-
za patente, perché revocata, costituisca anche violazione
della prescrizione del vivere onestamente e di rispettare
le leggi, sì da qualif‌icarsi come delitto previsto dall’art. 75,
comma 2, del D.L.vo n. 159 del 2011.
Al contrario, secondo il ricorrente, la norma recata
dall’art. 73 dello stesso decreto, nel punire la guida senza
patente commessa da persona sottoposta a misura di sorve-
glianza speciale di pubblica sicurezza, ha carattere speciale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT