Corte di Cassazione Penale sez. IV, 13 luglio 2016, n. 29638 (ud. 23 giugno 2016)

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giur
2/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
esclusa senza che si debba rinviare il processo nella sede
di merito. Ove esistano le condizioni di legge, si è condivisi-
bilmente ritenuto, infatti, che l’epilogo decisorio debba es-
sere costituito, alla luce di quanto si è prima esposto ed alla
stregua degli artt. 620, comma 1, lett. I), e 129 c.p.p., da una
pronunzia di annullamento senza rinvio perchè l’imputato
non è punibile a causa della particolare tenuità del fatto.
5. Detto dell’applicabilità in astratto dell’istituto, va ri-
levato, tuttavia, che anche il motivo di impugnazione sul
punto è manifestamente infondato.
Questa Corte di legittimità ha ripetutamente chiarito,
sin dagli albori dell’istituto, che in questa sede va compiu-
ta una preliminare delibazione in ordine all’applicabilità
in astratto del nuovo istituto sulla base degli elementi di
giudizio disponibili alla stregua delle risultanze proces-
suali e della motivazione della decisione impugnata (cfr.
le sentenze sez. III, n. 21474 del 22 aprile 2015, Fantoni,
rv. 263693; sez. IV, n. 33821 del 1 luglio 2015, Pasolini, rv.
264357; sez. VI, n. 45073 del 16 settembre 2015, Barrara,
rv. 265224; sez. V, n. 48020 del 7 ottobre 2015, V., rv. 265467,
tutte univoche in tal senso, tranne che sul punto dell’an-
nullamento con o senza rinvio, risolto poi, come detto, nel
senso di quest’ultimo dalle SS.UU. Coccimiglio).
Si tratta, dunque, di prendere in esame i fatti e le va-
lutazioni espresse nella pronunzia di merito e di verif‌icare
se possa ritenersi concretata la fattispecie legale di spe-
ciale tenuità.
Orbene, dalla sentenza emerge, come visto, che l’im-
putato, fermato dai Carabinieri, mostrò immediatamente
“alito vinoso, frasario sconnesso, e comportamento carat-
terizzato da irritabilità” (cfr. pag. 3 della sentenza impu-
gnata).
Il giudice del merito ha peraltro già operato delle valu-
tazioni che vanno certamente in senso contrario rispetto
alla particolare tenuità del fatto. Ed invero, come visto,
ha negato all’imputato le richieste circostanze attenuanti
generiche ritenendo a ciò ostativo il rilievo dei numerosi e
gravi pregiudizi annoverati dall’imputato. Ma, soprattutto,
ha ritenuto che non vi fosse margine per alcuna attenua-
zione della pena inf‌litta in primo grado, in relazione alla
“gravità della condotta posta in essere in pieno centro cit-
tadino e ad un orario (20,35) ancora di traff‌ico intenso - e
alla capacità a delinquere del colpevole, desumibile dai
ridetti gravi pregiudizi”.
Tali dati, valutati alla stregua dei criteri previsti dalla
legge, consentono di escludere che sia ravvisa bile un fatto
specialmente tenue.
6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art.
616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella de-
terminazione della causa di inammissibilità (Corte cost.
sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna della par-
te ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria
nella misura indicata in dispositivo
Né può porsi in questa sede la questione di un’even-
tuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la
sentenza d’appello, in considerazione della manifesta in-
fondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti,
più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cas-
sazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione
e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiara-
re le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.
(Cass. pen., sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv.
217266: nella specie la prescrizione del reato era maturata
successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso;
conformi, sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv.
231164, e sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv.
239400; in ultimo Cass. pen. sez. II, n. 28848 dell’8 maggio
2013, rv. 256463). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 13 LUGLIO 2016, N. 29638
(UD. 23 GIUGNO 2016)
PRES. ROMIS – EST. GIANNITI – P.M. GALLI (CONF.) – RIC. DI GABRIELE
Guida in stato di ebbrezza y Conf‌isca y Sostitu-
zione della pena con il lavoro di pubblica utilità y
Richiesta avanzata per la prima volta con l’atto di
appello y Ammissibilità.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, la richiesta di
sostituzione della pena inf‌litta con la sanzione del lavo-
ro di pubblica utilità può essere avanzata per la prima
volta con l’atto di appello. (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) In termini, v. Cass. pen., sez. IV, 17 luglio 2015, n. 31226, in questa
Rivista 2016, 54. In genere, sulla sostituzione della pena detentiva o
pecuniaria - irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di
alterazione psicof‌isica per uso di sostanze stupefacenti - con quella
del lavoro di pubblica utilità, v. Cass. pen., sez. IV, 14 maggio 2015, n.
20043, ivi 2015, 950.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sen-
tenza con la quale il giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di quella città, ad esito di giudizio abbreviato,
aveva dichiarato Di Gabriele Alessandro colpevole del re-
ato di guida in stato di ebbrezza in ora notturna (tasso
alcolemico 0,85 g/l alla prima prova e 0,89 g/l alla seconda
prova), commesso in Monzuno il 6 maggio 2012.
2. Ricorre l’imputato denunciando violazione di legge e
vizio di motivazione in punto di giudizio di affermazione di
penale responsabilità e in punto di mancata conversione
della pena inf‌litta in lavori di pubblica utilità.
Sotto il primo prof‌ilo, deduce che la Corte, pur rico-
noscendo la patologia del ref‌lusso gastroesofageo da lui
lamentata, ne ha escluso l’inf‌luenza sull’esito degli accer-
tamenti svolti mediante etilometro con un percorso argo-
mentativo contorto ed illogico.
Sotto il secondo prof‌ilo, si lamenta che la Corte non ha
accolto la richiesta di conversione della pena inf‌litta in
lavori di pubblica utilità, che era stata avanzata nell’atto
di appello, sull’erroneo presupposto che fosse tardiva.

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