Corte di Cassazione Penale sez. IV, 5 agosto 2016, n. 34470 (ud. 13 maggio 2016)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2017
LEGITTIMITÀ
responsabilità penale, ma consegue di diritto alla senten-
za in questione, indipendentemente dalla circostanza che
le parti vi abbiano fatto riferimento nell’accordo. Di conse-
guenza essa è sottratta alla disponibilità delle parti e non
fa parte quindi del contenuto dell’accordo negoziale sulla
pena (Cass. sez. IV n. 18538/2014 RV 259209).
Ciò signif‌ica che la misura della sanzione è rimessa alla
valutazione discrezionale del giudice il quale, nel deter-
minarne la durata, deve avere riguardo agli stessi criteri
f‌issati dall’art. 218 comma 2 c.d.s., per l’applicazione della
medesima sanzione da parte dell’autorità amministrativa,
ovvero deve fare riferimento alla gravità della violazione
commessa, all’entità del danno arrecato nonchè al peri-
colo derivante dall’ulteriore circolazione (Cass. sez. IV n.
862/1999 RV 213150).
Dunque il giudice di prime cure, f‌issando la durata
della sanzione in modo difforme rispetto alle indicazioni
contenute nell’accordo delle parti, non ha commesso al-
cuna violazione di legge. L’accordo delle parti sulla durata
della sanzione non è parte integrante della proposta con-
cordata e di conseguenza non è vincolante per il giudice,
che la determina secondo i criteri sopra richiamati. Infon-
dato è anche il terzo motivo di ricorso in quanto risulta
del tutto ininf‌luente ai f‌ini della decisione impugnata il
denunciato errore del giudice circa la citazione del D.M.
applicato alla determinazione degli importi da liquidarsi
per la rifusione delle spese di costituzione di parte civile,
atteso che la stessa parte ricorrente non ha indicato un
vulnus determinato da tale errore. Non sussiste, pertanto,
alcun interesse alla riforma della sentenza sul punto.
Tanto premesso il ricorso deve essere rigettato con
conseguente condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 5 AGOSTO 2016, N. 34470
(UD. 13 MAGGIO 2016)
PRES. IZZO – EST. PEZZELLA – P.M. FILIPPI (CONF.) – RIC. PORTALE
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Ri-
f‌iuto del conducente di sottoporsi all’alcoltest y Av-
viso della facoltà di farsi assistere da un difensore
y Necessità y Esclusione.
. Quando si procede per il reato di guida in stato di eb-
brezza, l’obbligo di dare avviso al conducente della fa-
coltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione
dell’"alcoltest" non ricorre se l’imputato abbia rif‌iutato
di sottoporsi all’accertamento. (Nel caso di specie l’im-
putato si era rif‌iutato di farsi accompagnare presso il
vicino comando di polizia fornito di etilometro). (nuo-
vo c.s., art. 186; c.p.p., art. 354; c.p.p., art. 356; att.
c.p.p., art. 114) (1)
(1) In termini, v. Cass. pen., sez. un., 21 ottobre 2014, n. 43485, in
Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. In dottrina, utili riferimenti
si rinvengono in MATTEO RAMPIONI, Guida in stato di ebbrezza: la
nullità dell’accertamento per l’omesso avviso della facoltà di farsi
assistere dal difensore di f‌iducia, in questa Rivista 2016, 383.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Catania, pronunciando nei
confronti dell’odierno ricorrente Portale Alessandro, con
sentenza del 9 gennaio 2015, confermava la sentenza con
cui il Tribunale di Catania lo aveva condannato alla pena
di mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda per il re-
ato di cui all’art. 186 commi 2 e 7, in relazione al comma 2
lett. c del D.L.vo n. 285/92 e succ. mod., per essersi messo
alla guida della sua autovettura in stato di ebbrezza, e per
essersi quindi rif‌iutato di sottoporsi all’accertamento del
tasso alcolemico. In Catania in data 8 marzo 2010.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per
Cassazione, a mezzo del proprio difensore di f‌iducia, Por-
tale Alessandro, deducendo i motivi di seguito enunciati
nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come
disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.:
Con un primo motivo si deduce violazione di legge ri-
tenendo il ricorrente che la valutazione della Corte ter-
ritoriale sia stata erronea nel punto in cui ha risposto al
motivo d’appello riguardante la ritualità della notif‌ica, in
quanto i giudici del gravame del merito hanno ritenuto
che il decreto penale sia stato notif‌icato ai sensi dell’ar-
ticolo 161 del codice di procedura penale, cosa non pos-
sibile; da ciò scaturirebbe la totale inosservanza di norme
procedurali anche per l’approccio disattento tenuto per
addivenire al vaglio delle risultanze processuali.
Con un secondo motivo si propone vizio motivaziona-
le in quanto la sentenza non si sarebbe confrontata con
il motivo d’appello in cui si era rilevato che nessuno dei
verbali redatti indicava quali fossero state le reali moti-
vazioni che avevano indotto i verbalizzanti alla richiesta
di sottoporre il ricorrente ad accertamento chilometrico.
Si lamenta anche che nessun avviso è stato dato allo
stesso di farsi assistere da un legale in riferimento alla
paventata necessità di effettuare l’accertamento in que-
stione.
Il ricorrente - si lamenta - venne fermato soltanto per-
chè aveva commesso un’infrazione al codice della strada e
secondo il ricorrente non vi sarebbe stato alcun sintomo,
quali l’alito vinoso o un frasario sconnesso, che possa aver
determinato i militari procedere al test alcolemico.
Con un terzo motivo si lamenta l’omessa concessione
delle richieste circostanze attenuanti generiche su cui si
sostiene che la corte non avrebbe motivato.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impu-
gnata.
In data 5 maggio 2016 il difensore del Portale ha de-
positato un motivo aggiunto, chiedendo l’applicazione del
disposto di cui all’art. 131 bis introdotto dal D.L.vo 16 mar-
zo 2015 n. 28.
Nella fattispecie, ad avviso del ricorrente, la fattispe-
cie sarebbe certamente conf‌igurabile, rivestendo il caso
concreto tutte le caratteristiche normativamente previ-
ste: modalità della condotta, esiguità del danno e grado
di colpevolezza.

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