Corte di Cassazione Penale sez. VI, 20 luglio 2016, n. 31256 (ud. 21 giugno 2016)

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giur
1/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
alla sicurezza dei soggetti potenzialmente esposti ai danni
derivanti dagli imprevedibili comportamenti della fauna,
e quindi, non solo alla tutela del complessivo equilibrio
dell’ecosistema, concernono specie in cui veniva comun-
que in questione la mancanza di segnaletica stradale che
avvertisse gli utenti della strada. Evidente che la pretesa
della ricorrente di far discendere l’obbligo di predisporre
mezzi specif‌ici e mirati, per scoraggiare/impedire l’attra-
versamento a tutela degli utenti della strada, dalla ulterio-
re f‌inalità di protezione che avrebbe l’attribuzione di poteri
agli enti (nella specie la Provincia), non potrebbe che tro-
vare fondamento in una specif‌ica norma. Altrimenti, dalla
f‌inalità generale della legislazione si farebbero discende-
re obblighi (al f‌ine della condotta diligente rilevante ai
sensi dell’art. 2043 c.c.) ben oltre la generica prudenza e
diligenza. Nessun rilievo ha, poi, il dedotto vizio motiva-
zionale. Assunta la mancanza dell’obbligo di predisporre
misure diverse dalla segnaletica stradale, pacif‌icamente
esistente, diviene irrilevante la mancata considerazione
della conoscenza del fenomeno da parte della Provincia
in quella zona della strada provinciale. In def‌initiva, an-
che ad assumere che - diversamente da quanto sostiene la
sentenza impugnata - la legislazione di settore in tema di
tutela di fauna selvatica è anche a protezione degli utenti
della strada, la cui incolumità può essere messa a rischio
dalle attività di ripopolamento della fauna, nessun dovere
specif‌ico di diligenza al di là di quello generale assolto con
la segnaletica, può discendere in capo all’ente delegato
per la gestione della fauna dalla mera esistenza della sud-
detta f‌inalità, se tale dovere non si traduca in specif‌iche
disposizioni normative. Tanto è suff‌iciente al rigetto del ri-
corso, non sussistendo in capo alla Provincia, nella specie,
obblighi diversi dall’apposizione della segnaletica.
4. Solo per completezza, può aggiungersi che non è ido-
neamente censurata quella parte della motivazione dove,
ad abundantiam, il giudice del merito ha ricavato dalla
dinamica dei fatti l’eccessiva velocità dell’automobilista,
ravvisando il suo contributo causale rilevante alla causa-
zione del sinistro. Infatti, il secondo motivo di ricorso è
apodittico e generico.
5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese pro-
cessuali, liquidate secondo i parametri vigenti, seguono la
soccombenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 20 LUGLIO 2016, N. 31256
(UD. 21 GIUGNO 2016)
PRES. CITTERIO – EST. SCALIA – P.M. CANEVELLI (DIFF.) – RIC. DI NOCE
Sottrazione o danneggiamento di cose sotto-
poste a pignoramento o a sequestro y Sottrazio-
ne y Nozione y Fattispecie in tema di un’autovettura
sottoposta a sequestro amministrativo.
. Ai f‌ini della sussistenza del reato previsto dall’art.
334 cod. pen., si conf‌igura la condotta di sottrazione di
cose sequestrate ogni qual volta l’agente, in relazione
alla particolare natura ed al regime giuridico del bene
sottoposto a vincolo, ostacola o rende diff‌icoltoso il
compimento degli ulteriori atti della procedura qua-
li, ove si tratti di un sequestro amministrativo, quelli
relativi alla successiva conf‌isca o all’acquisizione all’e-
rario del bene. (Fattispecie in cui è stato ravvisato il
reato con riferimento alla condotta del proprietario di
un’autovettura, sottoposta a sequestro amministrativo
ed aff‌idatagli in custodia, il quale aveva dichiarato agli
agenti della Polizia Municipale incaricati di eseguire il
provvedimento prefettizio di conf‌isca del mezzo, che lo
stesso non era più nella sua disponibilità, in tal modo
evitando la consegna). (c.p., art. 334) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. VI, 16 ottobre 2012, n.
40596, in questa Rivista 2013, 396. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez.
un., 21 gennaio 2011, n. 1963, ivi 2011, 199, secondo cui la condotta di
chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro ammi-
nistrativo, ai sensi dell’art. 213 c.s., integra esclusivamente l’illecito
amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non
anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui
all’art. 334 c.p., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa
risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il
concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di ap-
pello di Milano, confermando quella del locale Tribunale,
ha dichiarato Giuseppe di Noce responsabile del reato di
cui all’art. 334, secondo comma, c.p.p., per avere egli sot-
tratto la propria autovettura, sottoposta a sequestro ammi-
nistrativo ed aff‌idatagli in custodia, allorchè, in esecuzione
del provvedimento prefettizio di conf‌isca, non consegnava
il mezzo alla Polizia Municipale incaricata, dichiarando ge-
nericamente che non era più nella sua disponibilità.
2. Avverso l’indicata sentenza il prevenuto, in proprio,
propone ricorso per cassazione ed articola quattro motivi
di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, l’imputato chiede che si emet-
ta sentenza di non doversi procedere per la particolare te-
nuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., rientrando la
ritenuta fattispecie nella previsione di norma.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia er-
ronea applicazione delle norme penali ed illogicità mani-
festa della motivazione per non aver i giudici di appello
affermato la responsabilità del prevenuto al di là di ogni
ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.) in difetto della prova
sulla sottrazione e sul nesso di causalità tra la mancata
consegna e la sottrazione.
La Corte territoriale non avrebbe valorizzato la circo-
stanza che l’autovettura era stata depositata presso un’au-
tocarrozzeria, evidenza per la quale non sarebbe rimasta
esclusa la sottrazione del mezzo ad opera di terzi.
2.3. Con il terzo motivo, si fa valere il carattere inade-
guato della pena e l’illogicità della motivazione resa sul
punto in ragione di un errato giudizio sulla gravità del fatto
e della mancata concessione delle attenuanti generiche.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia l’illo-
gicità della motivazione nella parte in cui per la stessa la

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