Corte di Cassazione Penale sez. IV, 14 novembre 2016, n. 47991 (ud. 19 ottobre 2016)

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giur
1/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
slativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia
stato def‌inito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
La norma si è resa necessaria per rendere non operante
la regola posta dall’art. 1 della legge n. 689/81, della non
applicabilità delle disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative alle violazioni commesse anteriormente
alla loro entrata in vigore.
In ragione di siffatta previsione derogatoria, anche nel
caso di violazioni commesse in tempo anteriore all’entrata
in vigore del D.L.vo n. 8/2016 si impone, ai sensi dell’art. 9,
la trasmissione degli atti - ovvero di copia della comunica-
zione di reato - all’autorità amministrativa competente a
sanzionare l’illecito amministrativo, per il corso del relati-
vo procedimento.
2.3. Va inf‌ine disposto che, in caso di diffusione del pre-
sente provvedimento, vadano omesse le generalità o gli
altri dati identif‌icativi, a norma dell’art. 52 D.L.vo 196/03,
in quanto imposto dalla legge. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 14 NOVEMBRE 2016, N. 47991
(UD. 19 OTTOBRE 2016)
PRES. BLAIOTTA – EST. GIANNITI – P.M. FODARONI (CONF.) – RIC. MURCIA
Guida in stato di ebbrezza y Messa alla prova ex
art. 168 bis c.p. y Conseguenze y Estinzione del re-
ato y Sanzione amministrativa accessoria della so-
spensione della patente di guida y Applicabilità da
parte del giudice penale y Esclusione y Competenza
del Prefetto ex art. 224 C.d.S. y Sussistenza.
. In ipotesi di estinzione del reato di guida in stato di
ebbrezza per messa alla prova ex art. 168 bis c.p., la
competenza ad irrogare la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente spetta al
Prefetto, ai sensi dell’art. 224, comma 3, c.s. (Mass. Re-
daz.) (nuovo c.s., art. 224; c.p., art. 168 ter) (1)
(1) Sostanzialmente in termini v. Cass. pen., sez. IV, 5 ottobre 2015,
n. 40069, in questa Rivista 2015, 1014, alla cui nota di riferimenti
giurisprudenziali e dottrinali si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Milano con sentenza 15 dicembre
2015 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di
Murcia Gutierrez Jaime Roberto - in ordine al reato di gui-
da in stato di ebbrezza, accertato in Milano il 6 aprile 2014
ed aggravato dall’aver provocato un incidente in occasione
della suddetta guida - per estinzione del reato a seguito di
esito positivo della messa alla prova; ed ha disposto nei
confronti del predetto la sospensione della patente per un
periodo di anni due.
2. Avverso la suddetta sentenza, tramite difensore di
f‌iducia, propone ricorso l’imputato, articolando due prof‌ili
di doglianza.
2.1. Nel primo, il ricorrente deduce violazione della leg-
ge 67/2014 e dell’art. 224 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285.
Precisamente, secondo il ricorrente, il Giudice di primo
grado, a seguito della conclusione positiva della messa alla
prova e del conseguente proscioglimento per intervenuta
estinzione del reato, avrebbe erroneamente applicato nei
suoi confronti la sospensione della patente di guida.
Ciò in quanto, in assenza di una disposizione specif‌ica,
avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione ge-
nerale di cui all’art. 224 comma 3 c.d.s., che individua la
competenza nel Prefetto.
2.2. Nel secondo motivo, articolato in via subordinata,
il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motiva-
zione in punto di affermazione della sua penale respon-
sabilità.
Precisamente, secondo il ricorrente, il Giudice di pri-
mo grado avrebbe anche erroneamente applicato l’art. 186
c.d.s. in quanto, in assenza di prove empiriche effettuate
con l’etilometro e comunque di altro accertamento stru-
mentale, il fatto a lui contestato come violazione dell’art.
186 comma 2 lettera C) avrebbe dovuto essere qualif‌icato
come violazione dell’art. 186 comma 2 lettera A.
Secondo il ricorrente, il Tribunale di Milano, se mai
avesse avuto il potere di applicare la sanzione amministra-
tiva accessoria della sospensione della patente di guida,
previa qualif‌icazione del fatto come violazione dell’art. 186
comma 2 lettera A, avrebbe dovuto applicare la sanzione
amministrativa nella durata prevista da detta ultima di-
sposizione, notevolmente inferiore a quella applicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, articolato in via di princi-
palità, è fondato.
1.1. Come è noto, con l’art. 3 comma 11 della legge
67/2014, è stato introdotto nel codice penale l’art. 168-ter.
Detto articolo, al secondo comma, prevede espressa-
mente che l’estinzione del reato per l’esito positivo della
messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle san-
zioni amministrative accessorie ove previste dalla legge.
Si tratta, peraltro, di una previsione necessaria, in
quanto il nuovo istituto della messa alla prova - che può es-
sere fatto rientrare, a pieno titolo, nella cause di estinzio-
ne del reato (come si ricava inequivocabilmente proprio
dal tenore del comma 2 dell’art. 168-ter, laddove la norma
si riferisce agli effetti dell’esito positivo della prova) - si
caratterizza, tuttavia, dalle altre cause di estinzione del
reato per il suo carattere di strumento di composizione
preventiva e pregiudiziale del conf‌litto penale, insorto con
la formulazione dell’accusa verso l’imputato o con l’inizio
dell’indagine da parte del P.M. Non prevede, in altri termi-
ni, un preventivo accertamento di penale responsabilità.
1.2. Orbene, questa Sezione ha già avuto modo di pre-
cisare che, nel caso della sanzione amministrativa della
sospensione della patente, la competenza all’irrogazione
della stessa all’esito della positiva “messa alla prova” e
dell’estinzione del reato, vada individuata, ai sensi del-
l’art. 224 comma 3 c.d.s. in capo al Prefetto (sent. n. 40069
del 17 settembre 2015, Pettorino, Rv. 264819, il cui iter ar-
gomentativo viene qui ripercorso per condivise ragioni).
La norma in questione prevede, infatti, testualmente,
che: “La declaratoria di estinzione del reato per morte

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