Corte Di Cassazione Penale Sez. Iv, 1 Luglio 2016, N. 27050 (Ud. 14 Aprile 2016)

Pagine612-614
612
giur
6/2016 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
“spaccio da strada”, aveva la possibilità di accedere ad un
casolare sede di confezionamento e distribuzione dell’e-
roina (circostanza non frequente per un tossicodipenden-
te che non collabori con gli spacciatori o che non sia da
questi conosciuto e frequentato da tempo).
8. Alla stregua dei suddetti elementi non esclusi dal
giudice del merito e ignorati dalla corte della riparazio-
ne, potrebbero ipoteticamente ravvisarsi, in vero, nella
condotta del Bellavia, prof‌ili di colpa grave con ruolo ezio-
logico in relazione all’adozione dell’atto restrittivo posto
che si è in presenza di una pronunzia assolutoria def‌initi-
va distinta da quella della gravità indiziaria propria della
sede cautelare (sez. IV, n. 51726 del 13 novembre 2013 Rv.
258231). Né il giudice della riparazione ha motivato circa
l’incidenza (o meno) della pure ipotizzabile “colpa lieve”
sulla liquidazione della somma riparatoria.
9. La valutazione del giudice della riparazione doveva
svolgersi su un piano diverso, autonomo, rispetto a quello
del giudice del processo penale, pur dovendo eventual-
mente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice
ha valutato la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed
eventualmente la sua riconducibilità all’imputato; il primo,
invece, avrebbe dovuto valutare non se determinate con-
dotte costituissero o meno reato, ma se esse si posero come
fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui erro-
re) alla produzione dell’evento “detenzione”, effettuando
una serie di accertamenti e valutazioni tali da condurre in
piena autonomia e con l’ausilio dei criteri propri all’azione
esercitata dalla parte alla corretta delibazione dell’istan-
za, rapportandosi – lo si ribadisce ancora – alla situazione
esistente nel momento in cui il provvedimento cautelare è
stato adottato o mantenuto e non a quelle successive (cfr.
sez. IV, n. 30408 del 19 giugno 2008).
10. Conclusivamente, il giudice della impugnata ordi-
nanza, non facendo buon uso dei principi di cui ai punti 4.2.
– 4.3. – 4.4., ha, quindi, pronunciato l’accoglimento dell’i-
stanza di riparazione con motivazione incompleta, incon-
grua e non coerente con gli evidenziati elementi negativi,
e perciò censurabile in questa sede di legittimità, avendo
egli omesso di effettuare il vaglio delle circostanze di fatto
ipoteticamente idonee ad integrare il dolo o la colpa grave
mediante un giudizio ex ante – nella specie erroneamente
effettuato ex post – e così ritenendo inidonea la condotta
del Bellavia a “trarre in inganno” l’Autorità giudiziaria ed a
porsi come situazione sinergica alla causazione dell’evento
“detenzione” (sez. IV, n. 1114 del 13 aprile 1999).
10.1. In riferimento, poi, alla normale diligenza, il richie-
dente se ne è evidentemente allontanato, optando per tene-
re le condotte narrate, in un contesto in cui le informazioni
in suo possesso (all’epoca il Bellavia era già, a suo dire, tossi-
codipendente da tempo) erano del tutto atte a fargli cogliere
l’idoneità della sua presenza nell’isolato luogo di spaccio alla
verosimile creazione di una apparenza gravemente indizian-
te, esattamente nei termini in cui poi è avvenuto.
11. Dalle considerazioni che precedono, ritenuto as-
sorbente il motivo sub II), discende, pertanto, l’annulla-
mento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di
Appello di Bari per nuovo esame. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 1 LUGLIO 2016, N. 27050
(UD. 14 APRILE 2016)
PRES. BALIOTTA – EST. BELLINI – P.M. IACOVIELLO (CONF.) – RIC. AVITABILE
Prova penale y Valutazione y Dichiarazioni "contra
alios" contenute in sentenze irrevocabili y Acquisi-
te ex art. 238 bis y Utilizzabilità y Senza il consenso
dell’imputato e senza le condizioni previste dalla
legge y Esclusione y Diritto dell’imputato di ottene-
re l’esame de dichiarante y Ammissibilità.
. L’acquisizione, ai sensi dell’art. 238 bis c.p.p., di senten-
ze irrevocabili non comporta l’utilizzabilità come prova a
carico dell’imputato di dichiarazioni in esse richiamate,
quando lo stesso imputato non vi abbia consentito e non
ricorrano le condizioni di cui al comma 2 bis dell’art. 238
c.p.p., fermo restando che, in ogni caso, non può essere
disatteso il diritto dell’imputato di ottenere, a norma del
comma 5 del citato art. 238, l’esame del soggetto dal qua-
le le dichiarazioni in questione siano state rese. (Mass.
Redaz.) (c.p.p., art. 238; c.p.p., art. 526) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. V, 7 settembre 2015,
n. 36080, in Ius&Lex dvd n. 2/2016 ed. La Tribuna; per un’ulteriore
specif‌icazione sull’utilizzo di tali dichiarazioni si veda Cass. pen., sez.
I, 25 marzo 2010, n. 11488, in questa Rivista 2011, 367.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di Appello di Milano con sentenza in data
11 febbraio 2015 confermava la sentenza del Tribunale di
Varese la quale aveva riconosciuto Avitabile Pellegrino re-
sponsabile di concorso nel reato di furto in appartamento,
aggravato dalla violenza sulle cose e dal numero di perso-
ne, nonché del furto aggravato dell’autovettura impiegata
per raggiungere la villa ove era stato realizzato il furto e
dove era stata caricata la refurtiva, e con il riconoscimen-
to delle circostanze attenuanti generiche ritenute equiva-
lenti alle aggravanti contestate, lo condannava alla pena
di anni uno mesi sei di reclusione e € 600 di multa; la corte
di appello assolveva invece l’altro concorrente Amabile
Gino per non avere commesso il fatto;
2. A sostegno della propria decisione la Corte di Appel-
lo assegnava rilevanza alle dichiarazioni rese da Ingegnoso
Giuseppe, giudicato separatamente per i medesimi fatti qua-
le concorrente nel reato, in qualità di conducente del veicolo
ove era stata rinvenuta la refurtiva, consistite in dichiarazio-
ni spontanee rese agli inquirenti al momento dell’arresto e
confermate al G.i.p. e acquisite agli atti del processo; erano
altresì valorizzati i contatti telefonici intercorsi tra la utenza
dell’Ingegnoso e quella dell’Avitabile nei giorni precedenti
quello del delitto e anche in concomitanza con la perpetra-
zione del reato, in assenza di alternative giustif‌icazioni di
tali contatti da parte dell’imputato e considerata la compati-
bilità delle celle telefoniche agganciate; assumeva sul punto
che non ricorrevano ipotesi di inutilizzabilità di tali dichiara-
zioni, trattandosi di elementi di indagine riportati nella sen-
tenza che def‌iniva la posizione dell’Ingegnoso, ritualmente
acquisita al processo con il consenso delle parti.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT