Corte Di Cassazione Penale Sez. Vi, 6 Luglio 2016, N. 27968 (C.C. 15 Giugno 2016)

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Arch. nuova proc. pen. 6/2016
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 6 LUGLIO 2016, N. 27968
(C.C. 15 GIUGNO 2016)
PRES. IPPOLITO – EST. DE AMICIS – P.M. FILIPPI (PARZ. DIFF.) – RIC. COSSA
AUTODEMOLIZIONI S.A.S. ED ALTRI
Misure di prevenzione y Procedimento y Impugna-
zioni y Decisione della corte di appello y Nel termi-
ne di un anno e sei mesi dal deposito del ricorso y
Perentorio y Ex art. 27, comma 6 del D.L.vo 6 set-
tembre 2011, n. 159 y Deposito del dispositivo del
provvedimento decisorio y Suff‌icienza y Esclusione y
Deposito della motivazione y Necessità.
. In tema di impugnazione avverso misure di prevenzio-
ne patrimoniali, ai f‌ini dell’osservanza del termine pe-
rentorio di un anno e sei mesi dal deposito del ricorso
entro il quale, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del D.L.vo
6 settembre 2011 n. 159, deve intervenire la decisione
della corte d’appello, non è suff‌iciente che entro detto
termine venga depositato in cancelleria il dispositivo
del provvedimento decisorio, occorrendo invece che
abbia luogo anche il deposito della motivazione. (Mass.
Redaz.) (d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159, art. 27) (1)
(1) In senso difforme si era espressa Cass. pen., sez. V, 26 agosto 2015,
n. 35737, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna che sosteneva che
il termine entro il quale la Corte di appello doveva provvedere avesse
come riferimento f‌inale la data della pronuncia del giudice d’appello
e non quella del deposito del relativo provvedimento. Per utili riferi-
menti sul tema si vedano Cass. pen., sez. V, 26 agosto 2015, n. 35737,
ibidem e Cass. pen., sez. I, 19 dicembre 1996, n. 6026, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto emesso in data 15 gennaio 2015 la Corte
d’appello di Torino ha confermato il decreto del Tribunale
di Torino del 6 novembre 2013, che applicava la misura di
prevenzione patrimoniale della conf‌isca dei beni immobi-
li ivi descritti e riconducibili alla disponibilità dei fratelli
Vincenzo e Massimo Verterano.
2. Avverso il su indicato decreto della Corte d’Appello
di Torino è stato proposto ricorso per cassazione dalla ter-
za interessata “Cossa Autodemolizioni s.a.s.”, in persona
del legale rappresentante Michele Verterano, che ha de-
dotto con unico motivo la nullità del decreto per viola-
zione di norme processuali ex art. 606, comma 1, lett. c),
c.p.p., e segnatamente per la mancata notif‌ica dell’avviso
di f‌issazione dell’udienza camerale celebrata nell’ambito
del procedimento di prevenzione innanzi al Tribunale di
Torino, tempestivamente eccepita ex artt. 7, commi 2-7, e
23, comma 2, D.L.vo n. 159/2011.
3. Avverso il su indicato decreto del 15 gennaio 2015,
nonché avverso l’ordinanza emessa il 4 dicembre 2015
dalla Corte d’Appello di Torino, con la quale veniva riget-
tata l’istanza di declaratoria di ineff‌icacia del decreto di
conf‌isca emesso dal Tribunale di Torino per violazione del
termine di cui all’art. 27, comma 6, D.L.vo n. 159/2011,
hanno altresì proposto ricorso per cassazione i difensori di
Vincenzo e Massimo Verterano, nonché dei terzi interessa-
ti Michele, Francesco e Nicola Verterano, tutti quali eredi
di Emilio Antonio Verterano ed Anna Caldara (entrambi
deceduti).
3.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione
dell’art. 27, comma 6, D.L.vo n. 159/2011, per il mancato
rispetto del termine perentorio di un anno e sei mesi entro
il quale la Corte d’appello deve provvedere, a pena d’ineff‌i-
cacia del decreto di conf‌isca adottato in primo grado. Il de-
creto della Corte d’appello, infatti, è stato depositato solo
in data 4 dicembre 2015, ossia un anno e undici mesi dopo
il deposito del ricorso in appello, avvenuto il 13 gennaio
2014. Ne discende che, non essendo stato depositato il
provvedimento giurisdizionale ossia il decreto comprensi-
vo di dispositivo e motivazione – entro la data del 13 luglio
2015, il decreto di conf‌isca di primo grado doveva ormai
ritenersi privo di eff‌icacia. (omissis)
4. Nell’interesse dei proposti Vincenzo Verterano e
Massimo Verterano, nonché dei terzi interessati Desirè
Calvi ed Elisabetta del Monte, il difensore e procurato-
re speciale ha proposto ricorso per cassazione avverso il
su indicato decreto del 15 gennaio 2015, nonché avverso
l’ordinanza emessa il 4 dicembre 2015 dalla Corte d’Ap-
pello di Torino, deducendo i motivi di doglianza di seguito
iIlustrati.
4.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione
dell’art. 27, comma 6, D.L.vo n. 159/2011, per il mancato
rispetto del termine perentorio di un anno e sei mesi entro
il quale la Corte d’appello deve provvedere, a pena d’ineff‌i-
cacia del decreto di conf‌isca adottato in primo grado. Il de-
creto della Corte d’appello, infatti, è stato depositato solo
in data 4 dicembre 2015, ossia un anno e undici mesi dopo
il deposito del ricorso in appello, avvenuto il 23 gennaio
2014. Ne discende che, non essendo stato depositato il
provvedimento giurisdizionale ossia il decreto comprensi-
vo di dispositivo e motivazione – entro la data del 23 luglio
2015, il decreto di conf‌isca emesso in primo grado doveva
ormai ritenersi privo di eff‌icacia. (Omissis)

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