Corte di Cassazione Penale sez. II, 17 giugno 2016, n. 25288 (ud. 31 maggio 2016)
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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2016
LEGITTIMITÀ
dell’imputato, assumendo un decisivo rilievo, ai fini della
revoca dell’abilitazione alla guida, la sola circostanza co-
stituita dalla commissione, nell’arco di un biennio, di due
illeciti di natura penale riconducibili alla fattispecie della
guida in stato di ebbrezza, avuto riguardo al richiamo
(seppure improprio, come in precedenza rilevato) della
nozione di recidiva contenuto nell’art. 186 cit., espressivo
dell’esigenza di una reiterata commissione di (almeno)
due reati nell’arco di un biennio, come nel caso in esame
specificamente accaduto, essendo stato il D.R.S. nel pre-
cedente biennio condannato per l’avvenuta commissione
del reato di guida in stato di ebbrezza (cfr., in motivazione,
Cass., sez. IV, sentenza n. 22686 del 9 maggio 2014, Fenu e
n. 3467 del 19 dicembre 2014, Borin, citate).
4. Sulla base di tali premesse, rilevata l’integrale in-
fondatezza dei motivi d’impugnazione, dev’essere con-
seguentemente pronunciato il rigetto del ricorso, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 17 GIUGNO 2016, N. 25288
(UD. 31 MAGGIO 2016)
PRES. PRESTIPINO – EST. RECCHIONE – P.M. GAETA (PARZ. DIFF.) – RIC.
TROVATO
Appropriazione indebita y Bene detenuto in lea-
sing y Consumazione del reato y Fattispecie in tema
di avviso di risoluzione del contratto e conseguen-
te intimazione a restituire il veicolo oggetto della
locazione finanziaria.
. Il reato di appropriazione indebita di un bene in "lea-
sing" è integrato dalla mera interversione del possesso,
che si manifesta quando l’autore si comporta "uti do-
minus" non restituendolo senza giustificazione, così da
evidenziare in maniera incontrovertibile anche l’ele-
mento soggettivo del reato, e non da quando il contrat-
to deve intendersi risolto a causa dell’inadempimento
nel pagamento dei canoni. (In applicazione del princi-
pio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione
di condanna dell’imputato, al quale era stato notificato
l’avviso di risoluzione del contratto e la conseguente in-
timazione a restituire il veicolo oggetto della locazione
finanziaria). (c.p., art. 646) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. II, 1 aprile 2011, n. 13347,
in Riv. pen. 2012, 788 e Cass. pen., sez. II, 18 ottobre 2007, n. 38604,
ivi 2008, 932.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Catania confermava la sen-
tenza di primo grado e condannava il Trovato alla pena di
mesi sei di reclusione ed Euro 600 di multa per il reato di
appropriazione indebita.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassa-
zione il difensore dell’imputato che deduceva:
2.1. violazione di legge: non sarebbe integrato il reato
contestato in quanto mancherebbe la prova della inter-
versione del possesso; in particolare si deduceva che la
semplice condotta omissiva in ordine alla restituzione del
bene non sarebbe sufficiente ad integrare il reato di ap-
propriazione indebita, non essendo dalla stessa deducibile
la volontà di appropriarsi del bene al fine di disporne uti
dominus;
2.2. violazione di legge. Sarebbe stata violata la disci-
plina della prescrizione; si contestava il calcolo dei tempi
di sospensione adducendo la incompletezza dei verbali
che non avrebbe dato conto del fatto che il rinvio era stato
chiesto per legittimo impedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il collegio ritiene che reato di appropriazione in-
debita si consuma quando il possessore qualificato si com-
porti uti dominus.
In particolare in caso di detenzione giustificata ab
origine dalla stipula di un contratto di leasing, l’appro-
priazione indebita non si consuma in concomitanza con
la risoluzione di diritto del contratto conseguente all’ina-
dempimento dei canoni, ma si perfeziona nel momento
in cui il detentore manifesta la sua volontà di detenere il
bene uti dominus, non restituendo, senza alcuna giustifi-
cazione, il bene che gli viene richiesto.
Nel caso di specie, in coerenza con tali linee erme-
neutiche, il collegio di merito evidenziava come dagli atti
fosse emerso che al Trovato era stato notificato l’avviso di
risoluzione del contratto e la conseguente intimazione a
restituire il veicolo oggetto di locazione finanziaria: da tali
emergenze era possibile indurre la volontà di trattenere
illecitamente il bene e di comportarsi da proprietario. La
motivazione offerta dalla Corte territoriale evidenzia la
piena compatibilità dei fatti emersi con la volontà di ap-
propriarsi del bene. Si tratta di una motivazione che esalta
la potenzialità dimostrativa della condotta non solo in or-
dine alla consumazione del fatto sotto il profilo oggettivo,
ma anche con riguardo alla dimensione soggettiva del rea-
to. Alcune condotte sono infatti univocamente inquadrabi-
li nella fattispecie delittuosa poichè l’elemento oggettivo
è connotato da una tale evidenza da essere incompatibile
con ogni riconduzione a condotte alternative lecite. In tali
casi, anche la connotazione finalistica del dolo specifico
può dedursi dalle condotte, nella misura in cui siano au-
toevidenti. La motivazione sull’elemento soggettivo può
in tali casi essere limitata alla rilevazione della incompa-
tibilità delle condotte contestate con ipotesi alternative
lecite. Nel caso di specie la Corte territoriale offriva una
motivazione priva di fratture logiche e coerente con le
emergenze processuali, che deduceva l’esistenza dell’ele-
mento soggettivo proprio dalle caratteristiche della con-
dotta accertata dotate di evidente efficacia dimostrativa.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifesta-
mente infondato.
Il collegio condivide l’autorevole interpretazione delle
Sezioni unite secondo cui qualora il giudice, su richiesta
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