Corte di Cassazione Penale sez. VI, 11 marzo 2016, n. 10160 (ud. 29 giugno 2016)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 11 MARZO 2016, N. 10160
(UD. 29 GIUGNO 2016)
PRES. IPPOLITO – EST. CALVANESE – P.M. SPINACI (CONF.) – RIC. FASANI ED ALTRI
Calunnia e autocalunnia y Calunnia y Elemento
oggettivo y Incolpazione cosiddetta reale o indiret-
ta y Sussistenza y Condizioni y Fattispecie relativa
alla produzione, in un processo per i reati di minac-
cia ed ingiuria, di un falso verbale di contravven-
zione per violazione del Codice della strada.
. Per la sussistenza dell’elemento materiale del delitto
di calunnia, nella forma della incolpazione c.d. reale o
indiretta, è suff‌iciente che siano portate a conoscenza
dell’autorità giudiziaria - sia con scritti che con infor-
mazioni o anche testimonianze rese nello svolgimento
di un processo - circostanze idonee ad indicare taluno
come responsabile di un fatto costituente reato che
non ha commesso. (Fattispecie in cui la S.C. ha rite-
nuto sussistente l’elemento materiale del reato nella
produzione, in un processo per i reati di minaccia ed
ingiuria, di un falso verbale di contravvenzione per vio-
lazione del Codice della strada, f‌inalizzata a dimostra-
re che l’imputato si trovava altrove al momento dei fatti
ascrittigli e, quindi, ad incolpare inequivocabilmente il
querelante di averlo falsamente accusato). (c.p., art.
368) (1)
(1) Nel senso che per la conf‌igurabilità del reato di calunnia non
è indispensabile una formale denuncia, essendo suff‌iciente che l’a-
gente porti a conoscenza dell’autorità giudiziaria ovvero ad altra
autorità avente l’obbligo di riferire alla prima, fatti concretanti gli
estremi di un reato, addebitandoli a carico di persona di cui conosce
l’innocenza, v. Cass. pen., sez. VI, 29 novembre 2008, n. 44594, in Riv.
pen. 2009, 992 e Cass. pen., sez. VI, 2 giugno 2000, n. 6574, ivi 2001,
299. Si vedano, inoltre, sempre sul reato de quo, Cass. pen., sez. VI,
17 maggio 2012, n. 18987, ivi 2013, 958 e Cass. pen., sez. VI, 3 febbraio
2009, n. 4537, ivi 2009, 1447, proprio in tema di incolpazione cosid-
detta reale o indiretta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 5 maggio 2014, la Corte di appello di
Lecce, sez. dist. di Taranto, riformava parzialmente la sen-
tenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale
di Taranto del 17 febbraio 2011, che, all’esito di giudizio
abbreviato, aveva dichiarato Arturo Fasano, Oronzo Basile
e Nunzio Coro responsabili dei delitti rispettivamente a
loro ascritti, condannandoli alle pene ritenute di giustizia,
oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile
Innocenzo Daraio.
Il processo traeva origine dalla denuncia presentata da
Innocenzo Daraio in relazione a quanto accaduto nel corso
del processo penale davanti al Giudice di pace di Taranto
per i reati di minacce ed ingiurie, commesse ai suoi danni
il 19 maggio 2008 alle ore 18,20 a Taranto, e che vedeva
come imputato il Basile.
In tale processo, a mezzo del suo difensore, il Basile
aveva prodotto un verbale di contravvenzione per violazio-
ne del codice della strada, redatto dal Fasano, marescial-
lo della Polizia Municipale di Montemesola, al f‌ine di far
f‌igurare la sua presenza alle 17,55 del 19 maggio 2008 in
Montemesola; il Coiro, quale testimone, aveva dichiarato
di aver assistito all’elevazione della suddetta contravven-
zione ad opera del Fasano.
A seguito di accertamenti difensivi effettuati dal Dara-
io, era stato appurato che: il Fasano il 19 maggio 2008 non
era in servizio; dal registro cronologico del Comando nella
stessa data non risultava elevata alcuna contravvenzione;
che il bollettario utilizzato era nell’esclusiva disponibilità
del Fasano e in disuso; i due precedenti verbali del mede-
simo bollettario erano stati emessi, uno il 26 ottobre 2006,
e l’altro annullato nel 2007, mentre i successivi erano in
bianco; che la contravvenzione riguardante il Basile non
era stata pagata.
Il Giudice di pace, ritenuto di approfondire queste cir-
costanze, aveva convocato sia il Basile che il Fasano. Men-
tre quest’ultimo aveva chiesto un rinvio, il primo in giu-
dizio aveva ammesso le sue responsabilità in ordine alle
contestazioni mossegli, non fornendo alcuna spiegazione
circa la produzione in giudizio della contravvenzione.
Erano quindi contestati al Fasano e al Basile il concor-
so nella calunnia e nel falso ideologico in atto pubblico e
al Coro e al Basile il concorso nella calunnia e nella falsa
testimonianza.
2. In sede di appello, Fasano aveva ribadito la sua ver-
sione dei fatti, ovvero che la contravvenzione era stata
effettivamente elevata nei confronti del Basile il 19 mag-
gio 2008, se pur informalmente, non essendo in servizio,
e solo per dimenticanza non era stata annotata sul regi-
stro cronologico del Comando, ma perfezionata il giorno
successivo con la consegna del verbale; aveva sostenuto
altresì che Basile, a sua insaputa, aveva prodotto il verbale
nel processo a suo carico e che comunque l’orario della
contravvenzione non era incompatibile con la versione dei
fatti contenuta nella denuncia del Daraio e che comunque
non vi erano i presupposti del delitto di calunnia; aveva
chiesto inf‌ine un più mite trattamento sanzionatorio.
Basile e Coro avevano chiesto l’assoluzione dai reati
loro ascritti e comunque la riduzione della pena.
La Corte di appello rilevava, quanto alla questione
della autenticità del verbale di contravvenzione, che gli
imputati si erano limitati a riproporre le medesime versio-
ni già analizzate dal primo giudice, fondate esclusivamen-
te sulle dichiarazioni del Fasano, e delle quali era stata
motivatamente esclusa la verosimiglianza. La Corte terri-
toriale evidenziava che in limine litis Basile nel processo
a suo carico aveva ammesso i fatti contestati, ovvero di
essersi effettivamente trovato sui luoghi dei fatti descritti
dal Daraio, non spiegando peraltro perchè aveva prodotto
il verbale di contravvenzione nel processo.
La Corte territoriale escludeva che la prova ottenuta
con il verbale di contravvenzione non fosse utile a scagio-
nare il Basile, come dimostrava la confessione del Basile,
avvenuta solo dopo che la persona offesa aveva indagato
sulla genuinità della prova documentale e quindi del suo
alibi. Inoltre, ad avviso dei Giudici dell’appello, era priva
di fondamento la tesi della compatibilità tra la versione

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