Corte di Cassazione Penale sez. VI, 4 aprile 2016, n. 13427 (ud. 17 marzo 2016)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2016
LEGITTIMITÀ
tà a una tale procedura e comunque fondando la pretesa
risarcitoria su mere manifestazioni di volontà quali auto-
certif‌icazioni, peraltro sprovviste di elementi di univocità
anagraf‌ica idonee a collegarle alle persone da cui proven-
gono (ad eccezione della dichiarazione dello Acwasi Adu
Patricks), prive comunque di alcun rilievo probatorio nel
presente giudizio atto a evidenziare la relazione parentale
o di coniugio.
Anche il secondo motivo deve essere rigettato e ricor-
renti vanno condannati al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 4 APRILE 2016, N. 13427
(UD. 17 MARZO 2016)
PRES. ROTUNDO – EST. RICCIARELLI – P.M. FODARONI (DIFF.) – RIC. PANTALEO
Misure di prevenzione y Singole misure y Sorve-
glianza speciale y Con obbligo di soggiorno y Guida
di veicolo senza patente o con patente revocata y
Reati previsti dagli artt. 73 e 75, comma secondo,
D.L.vo n. 159/2011 y Concorso y Sussistenza.
. La condotta di chi, sottoposto a provvedimento def‌ini-
tivo della misura di prevenzione della sorveglianza spe-
ciale con obbligo di soggiorno, guidi un veicolo senza
patente o con patente revocata, integra non solo la con-
travvenzione prevista dall’art. 73 del D.L.vo 6 settem-
bre 2011 n. 159, ma anche il delitto previsto dall’art. 75,
comma secondo, del medesimo testo. (d.l.vo 6 settem-
bre 2011, n. 159, art. 73; d.l.vo 6 settembre 2011, n. 159,
art. 75; l. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9; l. 31 maggio
1965, n. 575, art. 6) (1)
(1) Conformemente, v. Cass. pen., sez. I, 24 aprile 2014, n. 17728,
in questa Rivista 2015, 82 e Cass. pen., sez. VI, 4 dicembre 2013, n.
48465, ivi 2014, 420.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 6 febbraio 2014 la Corte di appello
di Bari ha confermato quella del Tribunale di Trani, se-
zione distaccata di Andria, in data 31 maggio 2010, con la
quale Pantaleo Francesco è stato riconosciuto colpevole
in sede di giudizio abbreviato dei reati di cui agli artt. 337
c.p. e 9, comma secondo, legge 1423 del 1956, aggravati
dalla recidiva reiterata infraquinquennale, e condannato
alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.
Ha rilevato la Corte che il Pantaleo aveva cercato di
sottrarsi all’inseguimento dei Carabinieri, procedendo a
bordo di un ciclomotore e compiendo improvvise inversio-
ni di marcia in prossimità di incroci semaforici, imbocchi
di strade controsenso, svolte senza rispetto delle regole di
precedenza, f‌ino a immettersi in un tratturo di campagna.
Ha ancora rilevato la Corte che il Pantaleo aveva con-
dotto il ciclomotore senza abilitazione alla guida e aveva
così violato la prescrizione di rispettare le leggi e di non
dare ragioni di sospetto.
2. Ha presentato ricorso l’imputato tramite il proprio
difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge
agli effetti dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in rela-
zione al reato di cui all’art. 9, comma secondo, legge 1423
In realtà sarebbe stato ravvisabile il reato contravven-
zionale di cui all’art. 6 legge n. 575 del 1965, riferito a chi
guida senza patente, essendo raggiunto con provvedimen-
to def‌initivo da misura di prevenzione.
In virtù del principio di specialità sancito dall’art. 15
c.p. si sarebbe dovuta dare prevalenza ad una fattispecie
che conteneva elementi specializzanti, a fronte di un ob-
bligo generico, quello di rispettare le leggi, che costituisce
un monito per l’intera collettività, un precetto generale al
quale tutti devono attenersi e che non può qualif‌icarsi alla
stregua di un obbligo penalmente sanzionato.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione
agli effetti dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazio-
ne al delitto di resistenza.
Anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di
cassazione sarebbe stato necessario che la condotta fosse
idonea a costituire intralcio all’attività del pubblico uff‌iciale,
ponendo al tempo stesso in pericolo la sua incolumità f‌isica.
Ciò avrebbe dovuto valere anche nel caso di insegui-
mento, a fronte del quale sarebbe stata necessaria una
condotta volta a contrastare l’azione della forza pubblica
con manovre pericolose per gli agenti e per la pubblica
incolumità.
Ma nel caso di specie la Corte non aveva dato conto
della situazione di estrema pericolosità, potendosi parlare
di reazione istintiva concretatasi nella violazione delle re-
gole del codice della strada ma non tale da costituire una
resistenza attiva.
L’imputato era alla guida di un ciclomotore che avrebbe
potuto raggiungere la velocità di 60 km/h, non era stato
sottoposto a posto di blocco e non gli era stato intimato
l’alt, ma aveva solo deciso di allontanarsi dopo aver effet-
tuato un’inversione di marcia e aver svoltato in un tratturo
di campagna, senza creare pericolo per gli inseguitori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato in tutte le sue articolazioni.
2. Il primo motivo prospetta la riconducibilità della
condotta alla contravvenzione di cui all’art. 6 legge 675
del 1965.
2.1. La colpevolezza dell’imputato è stata correlata dai
Giudici di merito al fatto che, essendo egli sottoposto con
provvedimento def‌initivo a misura di prevenzione, aveva
violato le relative prescrizioni, in particolare conducendo
un ciclomotore, benché sprovvisto del titolo abilitativo, e
dunque violando la legge e dando motivo di sospetto.
Il ricorrente ha segnalato che la contravvenzione di cui
all’art. 6 legge 675 del 1965 avrebbe carattere di specialità,
dovendosi inoltre considerare che le prescrizioni penal-
mente rilevanti possono essere solo quelle specif‌icamente
inerenti alla misura e non quelle di carattere generale,
che gravano su ogni soggetto.

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