Corte di Cassazione Penale sez. IV, 11 aprile 2016, n. 14768 (ud. 18 febbraio 2016)

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giur
11/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
si anche prima della conclusione dell’intera istruttoria
dibattimentale. Sotto tale prof‌ilo, pertanto, nel trasmet-
tere gli atti al P.M. in relazione all’ipotizzato riciclaggio
dell’autovettura il Giudice di Agrigento ha esercitato un
potere che la norma gli attribuisce, che però non poteva
che essere limitato ai fatti materiali ritenuti suscettibili
di essere sussunti interamente nella ravvisata nuova fatti-
specie, senza possibilità di una immediata riqualif‌icazione
(ex art. 521, comma 1, c.p.p.).
Così non è avvenuto nel caso di specie, avendo il Tri-
bunale travolto anche la contestazione legittimamente
formulata per fatti insuscettibili di assorbimento alcuno
nel ritenuto fatto unico diverso. La piena autonomia del
delitto di ricettazione delle targhe originariamente con-
testato, invece, avrebbe imposto al Tribunale la delibera-
zione su di essa.
In conformità al consolidato orientamento di questa
Corte di legittimità, pertanto, deve riconoscersi l’abnormi-
tà del provvedimento con cui il giudice non si è limitato
ad ordinare legittimamente la trasmissione degli atti al
pubblico ministero in riferimento al fatto nuovo accertato
nel dibattimento, ulteriore ed autonomo rispetto alla ri-
cettazione delle targhe, ma ha determinato la regressione
del procedimento anche con riguardo a tale imputazione
già contestata (Cass. sez. VI n. 8997 del 31 gennaio 2007
RV 235926; sez. VI n. 12509 del 11 marzo 2010 RV. 246732).
4. Alla stregua delle sopra esposte considerazioni il
provvedimento impugnato deve essere annullato senza
rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Agrigento
per l’ulteriore corso. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 11 APRILE 2016, N. 14768
(UD. 18 FEBBRAIO 2016)
PRES. BIANCHI – EST. BELLINI – P.M. POLICASTRO (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
SPALLETTI
Parte civile y Legittimazione e interesse y Legit-
timazione ad agire e "legitimatio ad causam" y Dif-
ferenze y Conseguenze y Fattispecie relativa alla
costituzione di parti civili che asserivano di aver
subito un danno per effetto della morte del loro
congiunto in conseguenza di sinistro stradale.
. La legittimazione all’azione civile nel processo penale
va verif‌icata esclusivamente alla stregua della fatti-
specie giuridica prospettata dalla parte a fondamento
dell’azione, in relazione al rapporto sostanziale dedot-
to in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva
titolarità del vantato diritto al risarcimento dei dan-
ni, il cui accertamento riguarda il merito della causa,
investendo i concreti requisiti di accoglibilità della
domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato
all’adempimento dell’onere deduttivo e probatorio in-
combente sull’attore. (Nella fattispecie, la S.C. ha ri-
tenuto immune da censure la decisione che, dopo aver
ammesso la costituzione delle parti civili che asseriva-
no di aver subito un danno per effetto della morte del
loro congiunto in conseguenza del sinistro stradale, ne
rigettava la domanda di risarcimento per non aver for-
nito adeguata evidenza della loro qualità di congiunti e
aventi diritto a seguito della morte della parte offesa).
(c.p.p., art. 74; c.p., art. 185) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. II, 25 novembre 2014, n.
49038, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Venezia con sentenza in data
8 Maggio 2015 in parziale riforma della sentenza del G.i.p.
del Tribunale di Bassano del Grappa, il quale aveva ri-
conosciuto la responsabilità di Spalletti Leonardo per il
reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione sulla
disciplina della circolazione stradale commesso in Tezze
sul Brenta il 27 Maggio 2004 ai danni di Buhari Bukari e
lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ol-
tre al pagamento delle spese processuali, respingendo al
contempo la domanda proposta dalle parti civili costituite,
riconosceva il giudizio di prevalenza delle circostanze at-
tenuanti generiche sulla contestata circostanza aggra-
vante, e conseguentemente dichiarava il reato estinto per
intervenuta prescrizione. Ai f‌ini civili confermava la sen-
tenza impugnata;
2. Con particolare riferimento alla impugnazione della
parte civile costituita la Corte di appello di Venezia, ope-
rando la distinzione tra legittimazione attiva delle parti
costituite che asserivano di avere subito un danno per
effetto della morte del loro congiunto in conseguenza
del sinistro stradale, legittimazione che andava valutata
sulla base della prospettazione fatta nella dichiarazione
di costituzione, rispetto alla titolarità attiva del rapporto
controverso, che atteneva al merito della domanda e che
doveva formare quindi oggetto di specif‌ica allegazione e
dimostrazione, assumeva che le parti civili non avevano
fornito adeguata evidenza della loro qualità di congiunti
e aventi diritto a seguito della morte della persona offesa.
A tale proposito rilevava che la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà allegata da Akwasi Adu Patrick nel
presente giudizio non possedeva nessun valore probatorio,
neppure indiziario, laddove era lo stesso Akwasi a riven-
dicare la qualità di prossimo congiunto della persona of-
fesa, ma senza nulla dimostrare in relazione alla qualità
a sè attribuita e ugualmente di nessun pregio anagraf‌ico
potevano essere le dichiarazioni rese dagli altri soggetti
costituiti parte civile nel conferire procura speciale al loro
difensore dinanzi a notaio del Ghana, il quale non poteva
che limitarsi ad attestare quanto dichiarato in sua presen-
za dai comparenti;
3. Avverso la suddetta pronuncia proponevano ricorso
per cassazione le parti civili, con distinti atti di impugna-
zione, Akwasi Adu Patrick residente in Italia che conferiva
procura speciale al proprio difensore costituito in calce
al ricorso e l’avv.to Domenico Dissegna quale procuratore
speciale di Buhari Akua, Akwasi Yeboah Adu, Akua Manu,
Akua Yeboah Adu e Salifu Vida sulla base di procura da

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