Corte di Cassazione Penale sez. II, 19 aprile 2016, n. 15991 (ud. 7 gennaio 2016)

Pagine879-880
879
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2016
LEGITTIMITÀ
di comportamento colposo o di specif‌icazione della colpa,
emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti
al concreto esercizio del diritto di difesa (così, ex multis,
questa sez. IV, n. 51516 del 21 giugno 2013, Miniscalco, rv.
257902, relativa ad una fattispecie in cui è stata ricono-
sciuta la responsabilità degli imputati per lesioni colpose
conseguenti ad infortunio sul lavoro non solo per la conte-
stata mancata dotazione di scarpe, caschi ed imbracature
di protezione ma anche per l’omessa adeguata informazio-
ne e formazione dei lavoratori; conf. sez. IV, n. 35943 del 7
marzo 2014, Denaro ed altro, rv. 260161).
9. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna
al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 19 APRILE 2016, N. 15991
(UD. 7 GENNAIO 2016)
PRES. FIANDANESE – EST. IMPERIALI – P.M. DI NARDO (CONF.) – RIC. P.M. IN
PROC. SIRONE
Giudizio penale di primo grado y Dibattimento y
Nuove contestazioni y Contestazione di fatto nuo-
vo accertato in dibattimento y Trasmissione degli
atti al P.M. in assenza di decisione sul fatto origi-
nariamente contestato y Abnormità y Sussistenza y
Fattispecie in tema di ricettazione di targhe auto-
mobilistiche provento di furto.
. È abnorme il provvedimento con cui il giudice, in re-
lazione ad un fatto nuovo accertato in dibattimento,
non si limiti ad ordinare la trasmissione degli atti al
pubblico ministero relativamente a tale fatto ulterio-
re ed autonomo, ai sensi dell’art. 521, comma secondo,
cod. proc. pen., ma determini la regressione dell’intero
procedimento, senza pronunciarsi in ordine al fatto ori-
ginariamente contestato. (Nella specie, in cui era stato
contestato il reato di ricettazione di targhe automobili-
stiche provento di furto, ed era emerso in dibattimento
che le stesse erano state apposte su un veicolo anch’es-
so di provenienza furtiva, la S.C. ha ritenuto abnorme
la riqualif‌icazione dell’intera vicenda ai sensi dell’art.
648 bis cod. pen. e la restituzione degli atti al pubblico
ministero, in assenza di una decisione sul delitto di ri-
cettazione originariamente contestato). (c.p., art. 648;
c.p., art. 648 bis; c.p.p., art. 518; c.p.p., art. 521) (1)
(1) Nel medesimo senso si sono espresse Cass. pen., sez. IV, 24 luglio
2015, n. 32600, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen.,
sez. II, 18 febbraio 1999, n. 222, in Riv. pen. 1999, 782.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel procedimento instaurato con citazione diretta a
giudizio nei confronti di Sirone Salvatore per la ricettazio-
ne delle targhe automobilistiche BC111XV provento di fur-
to ai danni di Montana Angelo, il Tribunale di Agrigento, in
composizione monocratica, all’esito dell’istruttoria dibat-
timentale, con ordinanza emessa all’udienza del 15 luglio
2015, riqualif‌icando il fatto nell’ipotesi di cui all’art. 648 bis
c.p., disponeva trasmettersi gli atti al pubblico ministero
presso il medesimo Tribunale, aff‌inché procedesse nell’e-
sercizio dell’azione penale tramite udienza preliminare.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cas-
sazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Agri-
gento, deducendo l’abnormità funzionale in quanto il giu-
dice avrebbe dovuto pronunciarsi sul reato di ricettazione
delle targhe così come contestato e trasmettere gli atti
alla Procura della Repubblica aff‌inché procedesse ex art.
518 c.p.p. per il fatto nuovo di riciclaggio dell’autovettura
sulla quale tali targhe erano state apposte, non contestato
originariamente dall’accusa, trattandosi, appunto, di fatto
nuovo emerso dal dibattimento che si aggiungeva al pre-
cedente e non già di fatto diverso incompatibile con quello
ab initio contestato. Deducendo essersi così determinata
una stasi ed una indebita regressione del procedimento,
pertanto, ha chiesto dichiararsi l’abnormità del provvedi-
mento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato, dovendosi ritenere affetta da
abnormità l’ordinanza impugnata, con la quale, senza pro-
nunciarsi in ordine al reato di ricettazione contestato, il
Tribunale di Agrigento ha disposto un’indebita regressio-
ne del procedimento alla fase già superata delle indagini
preliminari.
3.1. Nel procedimento attivato con citazione diretta nei
confronti di Sirone Salvatore per la ricettazione delle tar-
ghe automobilistiche BC111XV, provento del furto ai danni
di Montana Angelo, denunciato da questo in data 20 aprile
2007, invero, emergeva che tali targhe erano state apposte
su un veicolo Ford Fiesta condotto dal Sirone al momento
del controllo della P.G. in data 18 marzo 2008, ed altresì
che anche tale veicolo era provento di furto, commesso da
ignoti e regolarmente denunciato il 9 aprile 2008. Come
riconosciuto dalla giurisprudenza costante di questa Cor-
te di legittimità (sez. II, n. 30842 del 3 aprile 2013, RV.
257059), la manomissione di elementi identif‌icativi del
veicolo provento di furto, attuata con la sostituzione della
targa, integra il delitto di riciclaggio, perché ostacola l’ac-
certamento della provenienza del bene, delitto non in-
compatibile però con quello di ricettazione delle targhe,
originariamente contestato, né questo può essere ritenuto
assorbito in quello più grave, ben potendosi manomettere
i dati identif‌icativi di un veicolo anche sostituendoli con
elementi di lecita provenienza.
Legittimamente il giudice ha ritenuto di trasmettere
con ordinanza gli atti al P.M. aff‌inché procedesse in ordine
al reato di cui all’art. 648 bis c.p., dovendosi ritenere che,
ove accerti un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quel-
lo contestato, il giudice possa disporre la trasmissione de-
gli atti al pubblico ministero anche prima della sentenza
e della stessa conclusione dell’istruttoria dibattimentale:
signif‌icativamente, la previsione dell’art. 521 comma 2
c.p.p. si colloca nel capo delle nuove contestazioni e non
in quello della deliberazione, attestando che tale potere
può essere esercitato quando il fatto sia stato ormai rico-
struito puntualmente, il che, appunto, ben può verif‌icar-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT