Corte di Cassazione Penale sez. VI, 10 maggio 2016, n. 19412 (c.c. 22 aprile 2016)

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giur
11/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
proprietari e contro la volontà di costoro (pag. 17 della
sentenza impugnata). Risultano pertanto privi di qualsiasi
fondamento il secondo motivo di ricorso del Karimizadeh
ed il ricorso del Rezaei e del Rahmati.
4. I motivi relativi al trattamento sanzionatorio. Gli
altri due motivi del ricorso del Karimizadeh riguardano
il trattamento sanzionatorio: l’accertamento dell’aggra-
vante delle più persone riunite; il diniego delle circostan-
ze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.; il criterio di
determinazione della pena; il mancato minimo aumento
per la continuazione; l’omessa valutazione per l’applica-
zione della recidiva. Per quanto riguarda le generiche già
il giudice di primo grado evidenziava come dagli atti non
si evincessero motivi che potessero giustif‌icare un tratta-
mento sanzionatorio benevolo, attese, in particolare, le
concrete modalità della condotta indicative di una note-
vole capacità a delinquere; la corte territoriale ha ribadito
ai f‌ini del diniego delle attenuanti la gravità dei fatti e la
spiccata propensione al crimine, sottolineando la man-
canza di qualsiasi resipiscenza. Si deve in proposito pre-
cisare che, secondo l’orientamento di questa Corte, con-
diviso dal Collegio, in tema di attenuanti generiche, posto
che la ragion d’essere della relativa previsione normativa
è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso
più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla
legge, in considerazione di peculiari e non codif‌icabili con-
notazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso
si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di
detto adeguamento non può mai essere data per scontata
o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice,
ove questi ritenga invece di escluderla, di giustif‌icarne
sotto ogni possibile prof‌ilo, l’affermata insussistenza. Al
contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa
stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita mo-
tivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi
che sono stati ritenuti atti a giustif‌icare la mitigazione del
trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione
risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola
condizione che il giudice, a fronte di specif‌ica richiesta
dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in
questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del
rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia
la stretta necessità della contestazione o della invalidazio-
ne degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. Nel
caso di specie il riferimento alla gravità della condotta,
ai precedenti penali e alla propensione a delinquere co-
stituisce plausibile argomentazione a sostegno del dinie-
go della riduzione di pena ex art. 62 bis c.p.; la difesa, al
contrario, non ha specif‌icato quali elementi di valutazioni
renderebbero i ricorrenti meritevoli delle attenuanti gene-
riche. La pena base detentiva (cinque anni di reclusione)
risulta determinata in misura leggermente superiore al
minimo edittale e gli aumenti per la continuazione devono
ritenersi contenuti. L’applicazione per la recidiva è stata
adeguatamente motivata mediante richiamo ai preceden-
ti penali anche specif‌ici, corrispondenti a numerosi alias,
circostanza indicativa della propensione a delinquere. I
generici rilievi sull’aggravante di cui all’art. 628, comma 3
n. 1 c.p. peraltro ritualmente contestata - sono estranei ai
motivi di appello e devono pertanto considerarsi inammis-
sibili perché aspecif‌ici.
4. Per le considerazioni esposte tutti i ricorsi devono
essere dichiarati inammissibili.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento
e ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Am-
mende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
ritenuta equa di € 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 10 MAGGIO 2016, N. 19412
(C.C. 22 APRILE 2016)
PRES. CONTI – EST. CRISCUOLO – P.M. CEDRANGOLO (CONF.) – RIC. ARTICO
Mancata esecuzione dolosa di un provvedi-
mento del giudice y Pignoramento e sequestro y
Autovettura sottoposta a pignoramento y Art. 521
bis c.p.c. y Debitore nominato custode y Obbligo di
custodire e consegnare il bene entro dieci giorni
all’istituto vendite giudiziarie y Violazione y Reato
y Sussistenza.
. Integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un
provvedimento del giudice, previsto dall’art. 388 cod.
pen., la condotta del debitore esecutato che, divenuto
custode - ai sensi dell’art. 521 bis cod. proc. civ. - dopo
la notif‌ica del pignoramento di un bene mobile regi-
strato, omette di consegnare la cosa entro il termine di
dieci giorni all’istituto vendite giudiziarie, continuando
a trattenerla e ad utilizzarla. (Fattispecie in cui la Cor-
te ha ritenuto immune da vizi l’ordinanza del tribunale
del riesame di conferma del sequestro preventivo di
un’autovettura). (c.p., art. 388; c.p.c., art. 521; c.p.c.,
art. 521 bis) (1)
(1) Non risultano editi precedenti che affrontino l’esatta fattispecie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Udine ha
rigettato l’istanza di riesame proposta da Artico Marco
avverso il decreto del 3 agosto 2015 con il quale il Pro-
curatore della Repubblica presso lo stesso Tribunale ave-
va disposto in relazione al reato di cui all’art. 388 c.p. la
perquisizione dell’abitazione dell’indagato ed il sequestro
dell’autovettura targata CN064SH di proprietà dello stes-
so, in quanto corpo di reato.
L’iniziativa ablatoria originava dalla denuncia sporta
da Piccinato Augusto, creditore dell’indagato, che con atto
di precetto aveva ottenuto il pignoramento dell’autovet-
tura del debitore, eseguito dall’uff‌iciale giudiziario il 20
aprile 2015; l’Artico, nominato custode con intimazione
a consegnare il veicolo entro dieci giorni presso l’istituto
vendite giudiziarie, non aveva ottemperato, continuando a
trattenere e ad utilizzare l’autovettura.

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