Corte di Cassazione Penale sez. IV, 1 giugno 2016, n. 23190 (ud. 19 aprile 2016)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 1 GIUGNO 2016, N. 23190
(UD. 19 APRILE 2016)
PRES. BIANCHI – EST. CAPPELLO – P.M. CARDIA (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC. CONN
Guida in stato di ebbrezza y Circostanza aggra-
vante ad effetto speciale di aver provocato un in-
cidente y Giudizio di prevalenza o di equivalenza
delle circostanze attenuanti generiche y Revoca
della patente di guida y Obbligatorietà y Sussisten-
za y Ragioni.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, la revoca della
patente di guida, prevista come obbligatoria per l’i-
potesi aggravata in cui il conducente abbia causato
un incidente stradale, deve essere disposta anche nel
caso in cui, all’esito del giudizio di bilanciamento, sia
stata riconosciuta l’equivalenza ovvero la prevalenza
delle circostanze attenuanti generiche, non venendo
meno per effetto del suddetto giudizio la sussistenza
dei prof‌ili di particolare allarme sociale connessi alla
sussistenza dell’indicata aggravante. (nuovo c.s., art.
186) (1)
(1) In senso conforme si sono espresse Cass. pen., sez. IV, 20 febbraio
2015, n. 7821, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen.,
sez. IV, 23 aprile 2014, n. 17679, in questa Rivista 2014, 822.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 4 aprile 2014, il Tribunale di Por-
denone ha condannato Conn Heather per il reato di cui
all’art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2 bis C.d.S., per
aver guidato in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico
pari a 1,26 g/l alla prima prova e 1,26 g/l alla seconda. Ope-
rato il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti
generiche e l’aggravante contestata, quel giudice ha indi-
viduato la pena in mesi uno di arresto ed Euro 1.200,00 di
ammenda, concedendo i benef‌ici di legge ed applicando la
sanzione amministrativa della sospensione della patente
di guida per mesi otto.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per saltum il
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Trieste,
censurando l’individuazione della durata della sanzione
amministrativa, per avere evidentemente il giudice del
merito ritenuto neutralizzata l’aggravante dal giudizio di
bilanciamento e non operato quindi il raddoppio previsto
dalla legge in caso di incidente stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato, poichè la durata della sanzione am-
ministrativa accessoria non è conforme ai parametri legali.
2. Nessuna rilevanza può riconoscersi - ai f‌ini dell’appli-
cazione della sanzione amministrativa accessoria - al rico-
noscimento delle circostanze attenuanti generiche, preva-
lenti rispetto alla contestata aggravante. Vero è, infatti, che
la condotta del conducente che, in stato di ebbrezza, provo-
chi un incidente costituisce circostanza aggravante del re-
ato di cui all’art. 186, comma 2, C.d.S. come tale soggetta al
giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti, ma
è altrettanto pacif‌ico nella giurisprudenza di questa Corte
che, ai f‌ini delle conseguenze diverse dalle sanzioni penali,
la rilevanza del suo accertamento permanga anche in caso
di giudizio di equivalenza o sub-valenza, rispetto alle circo-
stanze attenuanti, eventualmente ritenute sussistenti.
In altri termini, un giudizio di comparazione che de-
termini l’esclusione dell’operatività dell’aggravante sul
piano sanzionatorio non fa venir meno la conf‌igurazione
giuridica del reato aggravato (vedi, ad altri f‌ini, ma con
ragionamento valido anche per il caso di specie, sez. IV, n.
30254 del 26 giugno 2013, Rv. 257742; sez. II, n. 24862 del
29 maggio 2009, Rv. 244340; sez. IV, n. 10212 del 13 luglio
1999, Rv. 214586; sez. IV, n. 14502 del 12 ottobre 1999, Rv.
215542; sez. II, n. 24754 del 9 marzo 2015, Rv. 264208).
Tale principio opera anche con riferimento alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente,
poichè, anche in tal caso, l’esito dell’eventuale giudizio di
bilanciamento tra circostanze attenuanti e la concorren-
te circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2 bis,
C.d.S. non assume rilievo ai f‌ini della individuazione della
sanzione amministrativa accessoria da applicare.
In tal senso si è anche da ultimo affermato, proprio in
un caso di revoca della patente di guida e da parte di questa
stessa sezione, che non può ravvisarsi alcun dubbio di legit-
timità costituzionale delle norme in tema di circostanze del
reato - artt. 59 ss. c.p., nella parte in cui non dispongono che
l’esito del giudizio di bilanciamento proietti i propri effetti,
oltre che sulla pena principale e sulle pene accessorie, an-
che sulla sanzione amministrativa accessoria al reato, ram-
mentandosi che, ancorchè non possano essere negati i con-
notati schiettamente aff‌littivi delle sanzioni amministrative
accessorie della sospensione e della revoca della patente,
queste sono pur sempre sanzioni che si giustif‌icano diversa-
mente da quelle penali, svolgendo una funzione riparatoria
dell’interesse pubblico violato, diretta a dare una risposta
eff‌icace, non solo repressiva ma anche preventiva, rispetto
a fatti plurioffensivi, ovvero dotati di una particolare peri-
colosità per la convivenza sociale e per gli interessi pubblici
(cfr. sez. IV, n. 17826 del 10 gennaio 2014).
Il giudizio di bilanciamento delle circostanze del rea-
to presuppone proprio la sussistenza di tali circostanze e
non le elide, disciplinandone piuttosto gli effetti sul piano
sanzionatorio.
Pertanto, è da escludere che il reato ritenuto dalla de-
cisione impugnata sia quello basico: esso è invece proprio
il reato circostanziato. La convergenza di circostanze di
segno diverso (eterogenee) non tocca quindi la struttura
del reato e ne inf‌luenza il trattamento sanzionatorio, che
viene modulato a seconda dell’esito del menzionato giudi-
zio di comparazione.
3. Nel caso di specie, il giudice è incorso in violazione
di legge applicando la sanzione amministrativa accessoria
prevista per l’ipotesi circostanziata in misura certamente in-
feriore al minimo legale (pari ad un anno), cosicchè la sen-
tenza va annullata limitatamente alla quantif‌icazione della
sanzione amministrativa accessoria, con rinvio al Tribunale
di Pordenone, cui compete la valutazione di merito circa la
concreta determinazione della durata di essa. (Omissis)

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