Corte di Cassazione Penale sez. V, 14 settembre 2016, n. 38236 (ud. 19 febbraio 2016)

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giur
11/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
resse del contraente - nella specie coincidente con il sog-
getto assicurato - dichiaratosi non responsabile (e dunque
si pone al di fuori della attuazione del programma negozia-
le concordato), ma produce effetti giuridici pregiudizievoli
sul patrimonio di quest’ultimo, esponendolo ad una mag-
giorazione del premio altrimenti non dovuta.
Logico corollario di tale premessa - ed in tali termini
deve essere pertanto enunciato il principio di diritto di que-
sta Corte ex art. 384, comma 1, c.p.c. - è l’assenza di alcun
onere probatorio gravante sull’assicurato che abbia agito in
giudizio allegando lo scorretto adempimento, da parte della
società assicurativa, degli obblighi contrattuali di gestione
del sinistro, per aver provveduto a liquidare il danno disin-
teressandosi - senza alcuna apparente giustif‌icazione - delle
circostanziate contestazioni di inesistenza del sinistro tem-
pestivamente comunicate dal proprio assicurato; dovendo
al contrario ritenersi onerata la società assicuratrice, alla
stregua dei principi enunciati dalle SS.UU. del 2001, della
prova di avere esattamente adempiuto alle proprie obbliga-
zioni, dimostrando di avere impiegato la dovuta diligenza,
richiesta all’operatore economico del settore, nel valutare
tutti gli elementi fattuali acquisiti “hinc et inde”, perve-
nendo ad un ragionevole convincimento in ordine sia all’ef-
fettivo verif‌icarsi del sinistro, quanto al suo accadimento
storico, sia alla attribuzione della prevalente, o concorrente
responsabilità del proprio assicurato nella causazione del
sinistro, tale da legittimare una prognosi sfavorevole sulla
eventuale resistenza in giudizio e sul ritardato pagamento
dell’indennizzo (con ulteriore aggravamento dell’onere pa-
trimoniale per spese di lite, interessi moratori, ed eventuale
maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.).
8. Alla stregua dell’indicato principio di diritto il Giu-
dice del rinvio sarà chiamato a def‌inire la causa nel merito.
9. In conclusione il ricorso trova accoglimento e la sen-
tenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio
della causa al Tribunale ordinario di Napoli, in diversa
composizione, che provvederà a nuovo esame decidendo
la controversia attenendosi all’enunciato principio di di-
ritto, e liquidando all’esito anche le spese del giudizio di
legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 14 SETTEMBRE 2016, N. 38236
(UD. 19 FEBBRAIO 2016)
PRES. VECCHIO – EST. GUARDIANO – P.M. SPINACI (DIFF.) – RIC. ASSISI
Furto y Aggravanti y Introduzione in abitazione y
Camper y Luogo destinato in tutto o in parte a pri-
vata dimora y Condizioni.
Furto y Aggravanti y Cose esposte alla pubblica
fede y Cose lasciate su di un camper y Natura, pub-
blica o privata, del luogo in cui si trova la cosa sot-
tratta y Rilevanza y Esclusione.
. In tema di furto in abitazione, il camper non può es-
sere considerato luogo destinato in tutto o in parte a
privata dimora solo in virtù della sua strutturale ido-
neità a svolgere una funzione abitativa, in aggiunta alla
sua oggettiva caratteristica di mezzo di locomozione
su ruote, occorrendo, piuttosto, accertare che in esso
siano state concretamente espletate le attività tipiche
della vita privata, diverse dalla sua mera utilizzazione
come mezzo di locomozione, sempre possibile. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 624; c.p., art. 625) (1)
. In tema di furto, ai f‌ini della conf‌igurabilità dell’ag-
gravante dell’esposizione alla pubblica fede, non rileva
la natura, pubblica o privata, del luogo in cui si trova
la cosa sottratta, ma soltanto che si tratti di un luogo
al quale si possa liberamente accedere e che, qualora
la cosa si trovi a bordo di un veicolo in sosta, essa ne
costituisca parte integrante ovvero vi sia stata lasciata
in presenza di una situazione contingente di necessità
(da intendersi in senso relativo e no assoluto) tale da
indurre il possessore a conf‌idare nella buona fede dei
consociati e nel rispetto delle cose altrui che dagli stes-
si è lecito pretendere. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 624;
c.p., art. 625) (2)
(1) Nel senso che ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di cui all’art.
624 bis c.p. il camper costituisce un luogo di privata dimora per la na-
turale destinazione all’uso abitativo quale "casa mobile" nella quale
si espletano attività della vita privata, v. Cass. pen., sez. VII, 18 feb-
braio 2015, n. 7204, in Riv. pen. 2015, 1016. In genere, sulla nozione
di luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, si vedano Cass.
pen., sez. V, 8 gennaio 2016, n. 428, in Ius&Lex dvd n. 2/2016 e Cass.
pen., sez. V, 14 giugno 2010, n. 22725, in Riv. pen. 2011, 949.
(2) Nel senso che il furto di oggetti che si trovino all’interno di
un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via deve considerarsi
aggravato, ex art. 625, comma primo, n. 7 c.p., allorché si tratti di og-
getti costituenti parte integrante del veicolo; quando, invece, il furto
concerna oggetti solo temporaneamente o occasionalmente lasciati
nell’auto, ai f‌ini della sussistenza dell’aggravante in questione, deve
ricorrere una situazione contingente di necessità, tale da indurre il
possessore a conf‌idare nella buona fede dei consociati e nel rispetto
delle cose altrui, v. Cass. pen., sez. V, 3 aprile 2014, n. 15386, in questa
Rivista 2015, 173. Sulla ratio dell’aggravamento della pena previsto
dall’art. 625 n. 7, terza ipotesi, c.p., v. Cass. pen., sez. V, 15 marzo
2006, n. 9022, in Riv. pen. 2007, 325.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appel-
lo di Roma confermava la sentenza con cui il Tribunale
di Roma, in data 2 aprile 2015, aveva condannato Assisi
Massimiliano alla pena ritenuta di giustizia, in relazione
al delitti di cui agli artt. 624 bis, 625, n. 2 e n. 7, c.p.; 81,
337, c.p.; 582, 585, c.p., commessi attraverso le condotte
descritte nei capi a); b) e c) dell’imputazione.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui
chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per
cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore di f‌iducia,
avv. Giancarlo Di Giulio, del Foro di Roma, lamentando:
1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la
corte territoriale non ha riqualif‌icato la condotta di furto
ai sensi dell’art. 624, c.p., come avrebbe dovuto, non po-
tendosi considerare il camper dove si è consumato il reato
un luogo di privata dimora, essendo parcheggiato in una

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