Corte di Cassazione Penale sez. VI, 19 gennaio 2016, n. 1935 (ud. 4 novembre 2015)

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giur
10/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
derarsi interrotto dallo stato di alterazione alcolica in cui
si trovava la vittima, opponendovisi il tenore dell’art. 41
c.p., comma 1, a norma del quale il concorso di cause pre-
esistenti non esclude il rapporto di causalità fra l’azione o
l’omissione e l’evento.
4. Ma anche il terzo motivo di doglianza deve consi-
derarsi infondato, limitandosi invero a riproporre quelle
doglianze già sollevate con il primo motivo di ricorso in
tema di nesso causale e per il quale si rimanda a quanto
già espresso sopra a confutazione della fondatezza della
prima doglianza del ricorrente. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 19 GENNAIO 2016, N. 1935
(UD. 4 NOVEMBRE 2015)
PRES. AGRÒ – EST. DI SALVO – P.M. ANIELLO (DIFF.) – RIC. SHIRMAN
Corruzione y Istigazione alla corruzione y Promes-
sa di denaro y Tenuità della somma offerta y Conf‌i-
gurabilità del reato y Condizioni.
. L’offerta o la promessa di donativi di modesta entità
integrano il delitto di istigazione alla corruzione solo
qualora la condotta sia caratterizzata da un’adeguata
serietà, da valutare alla stregua delle condizioni dell’of-
ferente nonché delle circostanze di tempo e di luogo in
cui l’episodio si colloca, e sia in grado di turbare psico-
logicamente il pubblico uff‌iciale. (In applicazione del
principio, la S.C. ha ritenuto non seria e potenzialmen-
te corruttiva, e dunque inidonea a conf‌igurare il reato,
l’offerta di 100 euro fatta dall’imputato, visibilmente
ubriaco, ad un agente di polizia che lo aveva fermato
alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza). (c.p.,
art. 322) (1)
(1) In linea con quanto affermato dalla massima in epigrafe, v. Cass.
pen., sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 3176, in questa Rivista 2012, 318;
Cass. pen., sez. VI, 5 maggio 2004, n. 21095, in Ius&Lex dvd n. 2/2016,
ed. La Tribuna e Cass. pen., sez. VI, 1 luglio 2003, n. 28311, ibidem.
In senso contrario si esprime Cass. pen., sez. VI, 13 dicembre 2012, n.
48205, in questa Rivista 2013, 735, secondo cui il delitto di istigazione
alla corruzione si realizza anche in presenza di offerta o promessa di
donativi di modesta entità, non essendo richiesto dalla norma che il
denaro o l’altra utilità, offerta o promessa, costituisca retribuzione
per il pubblico uff‌iciale e che sia proporzionale alla prestazione il-
lecita richiesta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Shirman Arthur ricorre per cassazione avverso la
sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ha confer-
mato la sentenza di condanna emessa in primo grado, in
ordine al delitto di cui all’art. 322 c.p.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di mo-
tivazione, poiché l’offerta di 100 euro all’agente di polizia
che lo aveva colto alla guida di un’autovettura, in stato
di ebbrezza, non rivestiva connotati di serietà e non era
tale da assumere alcuna effettiva e concreta potenziali-
tà corruttiva, anche perchè il ricorrente era visibilmente
ubriaco, avendo perf‌ino diff‌icoltà ad articolare il linguag-
gio, onde non è ravvisabile neanche il dolo del reato in
disamina, non potendosi nemmeno escludere che egli vo-
lesse soltanto pagare la sanzione pecuniaria, dovuta per
l’illecito riscontrato a suo carico.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impu-
gnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le doglianze formulate sono fondate. Ai f‌ini dell’in-
tegrazione del reato di cui all’art. 322 c.p. è infatti neces-
sario che l’offerta sia caratterizzata da adeguata serietà
e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico
uff‌iciale (Cass., sez. VI, 29 gennaio 1998, Lupo). La se-
rietà dell’offerta va valutata alla stregua delle condizioni
dell’offerente nonché delle circostanze di tempo e di luogo
in cui l’episodio si colloca (Cass., sez. VI, 25 maggio 2000,
Evangelista).
Nel caso di specie, risulta dalla motivazione della sen-
tenza impugnata che l’imputato era in stato di ubriachez-
za, tanto che aveva appena cagionato un incidente strada-
le. D’altronde la somma offerta era certamente modesta.
Alla luce del contesto appena descritto, il giudice a quo
avrebbe dovuto tematizzare il prof‌ilo inerente alla ravvisa-
bilità, nell’offerta, di connotati di serietà tali da provocare
nel pubblico uff‌iciale un concreto ed effettivo turbamento.
Né rilievo dirimente può assumere la frase “parliamo da
persone serie”, proferita, nella circostanza, dall’imputato,
attese le condizioni in cui versava quest’ultimo. D’altronde
la sussistenza del reato va esclusa allorchè, come nel caso
in disamina, difetti l’idoneità potenziale dell’offerta a le-
dere o a porre in pericolo l’interesse protetto dalla norma
(Cass., sez. VI, n. 28311 dell’8 maggio 2003, Rv. 225758).
2. I principi appena indicati si collocano nell’alveo
dell’ampia elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale in
tema di offensività. Come è noto, il principio di offensività
ha trovato espresso riconoscimento sia nella giurispruden-
za della Corte Costituzionale che in quella della Corte di
cassazione.
Il giudice delle leggi ha infatti più volte affermato la
rilevanza di questo principio e, pur non esprimendosi in
ordine al suo fondamento costituzionale, ha asserito che
esso costituisce un canone ermeneutico di fondamenta-
le importanza (cfr., in tal senso, Corte cost. 19-26 marzo
1986, n. 62, Von Delleman, in materia di armi ed esplosivi;
Corte cost. n. 957 del 26 settembre - 6 ottobre 1988, Leom-
bruni, in tema di sottrazione di minorenni; Corte cost., n.
360 del 24 luglio 1995, Leocata e Corte cost., n. 133 del 27
marzo 1992, Bizzarri, in materia di sostanze stupefacenti).
L’applicazione di questo criterio interpretativo importa,
secondo il giudice costituzionale, in primo luogo, l’indi-
viduazione del bene tutelato, argomentando “dal sistema
tutto e dalla norma particolare (così, letteralmente, Corte
cost., 19-26 marzo 1986 n. 62); e, in secondo luogo, la va-
lutazione della effettiva lesività del fatto. In quest’ottica,
la Corte costituzionale ha, più volte (Corte cost. n. 263 e
n. 519 del 2000; ord. n. 30 del 2007), additato al giudice la
necessità di verif‌icare la sussistenza non solo della forma-
le tipicità del fatto ma anche della sua effettiva capacità

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