Corte di Cassazione Penale sez. V, 22 febbraio 2016, n. 6918 (c.c. 8 gennaio 2016)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 22 FEBBRAIO 2016, N. 6918
(C.C. 8 GENNAIO 2016)
PRES. ZAZA – EST. AMATORE – P.M. MAZZOTTA (CONF.) – RIC. AVRAM
Omicidio y Preterintenzionale y Presupposti y Nes-
so di causalità tra condotta ed evento y Causa so-
pravvenuta y Interruzione del nesso di causalità tra
la condotta lesiva originaria e l’evento y Condizioni
y Fattispecie in tema di morte di una persona che,
nel disperato tentativo di sottrarsi all’azione lesiva
in atto nei suoi confronti, fuggiva e veniva travolta
da un’autovettura.
. Ai f‌ini dell’integrazione dell’omicidio preterintenzio-
nale è necessario che l’autore dell’aggressione abbia
commesso atti diretti a percuotere o ledere la vittima,
che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti
predetti e l’evento letale e che eventuali cause soprav-
venute non siano da sole suff‌icienti a determinare l’e-
vento, ma lo abbiano causato in sinergia con la condotta
dell’imputato, per cui, venendo a mancare una delle
due, l’evento non si sarebbe verif‌icato. (Fattispecie nel-
la quale è stato conf‌igurato l’omicidio preterintenziona-
le, con riferimento alla morte di una persona, che, nel
disperato tentativo di sottrarsi all’azione lesiva in atto
nei suoi confronti, fuggiva correndo sulla strada, dove
veniva travolta da un’autovettura che sopraggiungeva in
corsa). (c.p., art. 40; c.p., art. 41; c.p., art. 584) (1)
(1) Nel senso che sono cause sopravvenute o preesistenti, da sole
suff‌icienti a determinare l’evento, quelle del tutto indipendenti dalla
condotta dell’imputato, con la conseguenza che non possono essere
considerate tali quelle che abbiano causato l’evento in sinergia con
la condotta dell’imputato, atteso che, venendo a mancare una delle
due, l’evento non si sarebbe verif‌icato, v. Cass. pen., sez. V, 14 aprile
2011, n. 15220, in Riv. pen. 2012, 810 e Cass. pen., sez. V, 26 marzo
2010, n. 11954, ivi 2011, 353. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. V, 13
agosto 2014, n. 35709, ivi 2015, 385, secondo cui l’omesso rispetto da
parte della vittima delle cure e delle terapie prescritte dai sanitari
non elide il nesso di causalità tra la condotta di percosse o di lesioni
personali posta in essere dall’agente e l’evento morte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesa-
me di Reggio Calabria, in parziale riforma dell’ordinanza
applicativa della misura cautelare in carcere emessa dal
G.i.p. presso il medesimo Tribunale nei confronti dell’o-
dierno ricorrente, ha applicato la misura degli arresti
domiciliari assistiti dall’uso del braccialetto elettronico,
confermando nel resto l’impugnata ordinanza sia in pun-
to di gravi indizi di colpevolezza che in punto di esigenze
cautelari, e ciò in merito al delitto di cui all’art. 584 c.p..
1.1 Avverso la sentenza ricorre l’indagato, per mezzo
del suo difensore, aff‌idando la sua impugnativa a tre mo-
tivi di doglianza.
1.2 Il ricorso proposto nell’ interesse dell’indagato de-
duce, ai sensi dell’art. 606, lett. b, c.p.p., violazione di leg-
ge in relazione agli artt. 40 e 584. Deduce l’erroneità della
decisione impugnata in punto di accertamento del nesso
causale tra l’evento morte, determinato nel caso di spe-
cie dall’intervenuto investimento della vittima del reato,
e le condotte di percosse e lesioni addebitabili all’Avram.
Deduce l’erroneità della decisione sia in ordine alla rico-
struzione degli istituti applicabili per rintracciare il detto
nesso eziologico, avendo il giudice impugnato applicato
l’art. 41, primo comma, c.p. in tema di esistenza di concau-
se legate all’evento, senza aver in precedenza accertato,
ai sensi dell’art. 40, medesimo codice, la sussistenza del
nesso causale tra le percosse prodotte dall’indagato e la
condotta successivamente ed autonomamente posta in es-
sere dalla vittima, sia in ordine alla ricostruzione fattuale
degli accadimenti, essendo intervenuto un lasso tempora-
le tra la condotta dell’indagato e l’incidente intercorso sul-
la strada statale 106 tale da interrompere il nesso causale
tra gli eventi descritti nel capo di imputazione. La parte
ricorrente censura l’ordinanza impugnata nella parte in
cui non aveva accertato se la condotta della vittima di
proiettarsi sulla strada con le conseguenze sopra descritte
fosse stata l’unica altra scelta possibile, sicché, in assenza
di tale accertamento, non poteva affermarsi che l’evento
morte fosse eziologicamente riconducibile alla condotta
dell’Avram. Rileva altresì la parte ricorrente la contraddit-
torietà delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso
delle indagini, atteso che ad una prima ricostruzione più
attendibile secondo cui l’Avram avrebbe aggredito prima il
Tuinea (vittima del reato) e poi l’Oltreanu Ionel, il cogna-
to del primo, si era sovrapposta una seconda ricostruzione
dei fatti per la quale era stato invertito da parte dei dichia-
ranti l’ordine di aggressione delle vittime. Deduce la parte
ricorrente che se fosse stata accolta la prima versione dei
fatti, più attendibile in quanto frutto delle dichiarazioni
rilasciate nell’immediatezza dei fatti e dunque scevre da
possibili successivi condizionamenti, allora sarebbe emer-
so con maggiore evidenza la non riconducibilità dell’even-
to morte alla condotta dell’indagato, posto che, in seguito
alla prima aggressione, il Tuinea avrebbe potuto indiriz-
zare la sua condotta in modo più adeguato e non già nel
modo che aveva poi condotto alla sua morte.
1.3 Deduce altresì la parte ricorrente come, secondo
motivo di doglianza, ai sensi dell’art. 606, lett. e, la con-
traddittorietà e l’illogicità della motivazione sempre in
punto di accertamento del nesso causale. Deduce la difesa
della parte ricorrente l’erroneità nella valutazione delle
risultanze istruttorie, e ciò con particolare riferimento
alle emergenze della consulenza tecnica dell’Ing. Venan-
zio che aveva ricostruito la dinamica dei fatti e dell’esame
autoptico della vittima; deduce la scarsa plausibilità della
ricostruzione accolta dal Tribunale del Riesame secondo
cui la vittima si sarebbe determinata a correre all’ indietro
sulla strada statale per verif‌icare di non essere seguito da-
gli aggressori, e ciò sempre sulla base delle dichiarazioni
rese dai testimoni ; rileva inoltre che la fatale decisione
della vittima di spostarsi sulla sede stradale era stata de-
terminata non per il panico conseguente all’aggressione,
quanto piuttosto per lo stato di ebbrezza alcolica in cui si
trovava al momento dei fatti.

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