Corte di Cassazione Penale sez. III, 24 marzo 2016, n. 12473 (c.c. 2 dicembre 2015

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2016
LEGITTIMITÀ
sti di fare qualche giro dell’isolato alla guida della loro
Ferrari d’epoca venendo quindi l’imputato fermato dalla
Guardia di Finanza, deduce che il Tribunale dapprima e la
Corte d’appello poi hanno preteso sostanzialmente la co-
noscenza da parte dell’imputato non soltanto della norma
ma anche della sua interpretazione giurisprudenziale ed
in particolare dell’assunto per il quale anche la condotta
di chi guida un veicolo pur legittimamente importato dal
proprietario costituisca illecito penale.
3. Con un terzo motivo lamenta la mancata assunzione
di prova decisiva relativamente al valore del veicolo con-
testato come importato, fondamentale al f‌ine di calcolare
i diritti asseritamente evasi e la conseguente rilevanza
penale o meno della condotta contestata. Nella specie il
veicolo è stato valutato al momento della contestazione
per un valore di euro 30.000 con conseguente evasione
dei diritti di conf‌ine pari ad euro 2.500 di Iva non versata
pari ad euro 5.500. Deduce tuttavia che tale valore è stato
determinato in modo non corretto avendo gli accertato-
ri, oltre a non tener conto degli evidenti vizi presentati
dal veicolo, utilizzato una mera rivista per amatori e non
esistendo quantif‌icazioni euro tax per i veicoli d’epoca,
ovvero quantif‌icazioni in ordine al prezzo di vendita tra
privati medio del veicolo stesso. Per tale ragione sarebbe
stato necessario l’espletamento di una perizia f‌inalizzata
ad accertare in modo univoco il valore; tuttavia l’argomen-
tazione con cui la Corte d’appello ha rigettato la richiesta,
fondata sul fatto che i Fabris avevano acquistato nel luglio
2010 il veicolo al prezzo di 30.000 franchi svizzeri, perma-
nendo lo stesso nelle medesime condizioni, sarebbe errata
perchè fondata semplicemente su un valore stabilito all’e-
sito di trattative tra le parti e quindi suscettibile, per la
sua variabilità e soggettività, di essere difforme da quello
di mercato. Inoltre il giudice di primo grado ha confuso
il valore complessivo del veicolo con il calcolo dei tributi
evasi tenendo conto, ai f‌ini del superamento della soglia di
rilevanza penale del fatto, non già dei tributi ma appunto
del valore del bene. Al contrario, procedendo a ricalcolo
del dazio e dell’lva non versati sul valore stabilito dal con-
sulente della difesa il primo ammonterebbe ad euro 1.500
e il secondo ad euro 3.300, entrambi inferiori all’importo
previsto dalla L. n. 205 del 1999.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. I motivi di ricorso sono infondati. Quanto al primo
motivo la sentenza impugnata ha motivatamente spiega-
to, facendo leva sulle stesse dichiarazioni dell’imputato,
logicamente lette, per quale ragione non potè essere stata
la legittima proprietaria ad avere “importato” la vettura
e ha comunque richiamato il principio, già enunciato da
questa Corte, secondo cui anche il semplice uso in Italia
di una autovettura estera, importata temporaneamente
in esenzione doganale, da parte di un soggetto che non
abbia diritto all’agevolazione f‌iscale è tale da integrare il
reato (sez. III, n. 5013 del 10 febbraio 1987, Fissneider,
Rv. 175756). Quanto al secondo motivo, lo stesso appare
volto in realtà a confutare lo stesso principio, codif‌icato
dall’art. 5 c.p., della inescusabilità dell’errore di diritto,
senza che, peraltro, nella specie, ricorra alcuna delle si-
tuazioni di inevitabilità dell’ignoranza della legge penale
tali da escludere l’applicazione del principio. Quanto inf‌i-
ne al terzo motivo, la sentenza impugnata ha logicamente
valorizzato l’importo versato da Fabris per l’acquisto del
veicolo pochi mesi prima del sequestro come documentato
dalle relative fatture.
5. Ciò posto, va tuttavia preliminarmente preso atto, ex
art. 129 c.p.p., del fatto che, comunque non inammissibile
il ricorso, il reato ascritto all’imputato è stato depenalizza-
to. Infatti l’art. 1, comma 1, del D.L.vo 15 gennaio 2016, n.
8, ha previsto che non costituiscono reato e sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una som-
ma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la
sola pena della multa o dell’ammenda, ad esclusione, per
quanto riguardante le fattispecie non previste dal codice
penale, di quelle comprese nell’elenco allegato al decreto
stesso. E poiché il contestato reato di cui agli artt. 216 e
292 del D.P.R. n. 43 del 1973, già punito con la pena della
multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i di-
ritti di conf‌ine dovuti, non risulta ricompreso nell’allegato
suddetto, deve concludersi che lo stesso è oggi punito con
la sola sanzione amministrativa.
Di qui, conseguentemente, e pregiudizialmente rispet-
to ad ogni altra considerazione, in ragione della retroat-
tività della nuova disposizione ai sensi dell’art. 2, comma
2, c.p., la necessità di annullamento della sentenza impu-
gnata senza rinvio per essere il reato in oggetto non più
previsto dalla legge come reato secondo quanto del resto
stabilito espressamente dall’art. 9, comma 3, del D.L.vo n.
8 del 2016; va inoltre effettuata, ex art. 9 del medesimo
D.L.vo, la trasmissione degli atti alla Agenzia delle dogane
e dei monopoli della Lombardia per quanto di competen-
za in ordine alle sanzioni amministrative introdotte dalla
nuova normativa ed applicabili retroattivamente ex art. 8
del D.L.vo cit. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 24 MARZO 2016, N. 12473
(C.C. 2 DICEMBRE 2015)
PRES. MANNINO – EST. ANDRONIO – P.M. CANEVELLI (DIFF.) – RIC. LIGUORI
Inquinamento y Rif‌iuti y Smaltimento y Trasporto y
Trasporto illecito y Sequestro preventivo del mezzo
f‌inalizzato alla conf‌isca obbligatoria y Richiesta di
restituzione da parte del terzo proprietario estra-
neo al reato y Onere probatorio y Contenuto.
. In tema di trasporto illecito di rif‌iuti, il terzo estraneo
al reato che, qualif‌icandosi come proprietario o titolare
di altro diritto reale sul mezzo sottoposto a sequestro
preventivo f‌inalizzato alla conf‌isca obbligatoria, ne in-
vochi la restituzione in suo favore, ha l’onere di provare
la propria buona fede, ovvero che l’uso illecito della
"res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo com-
portamento colpevole o negligente. (In motivazione, la
Corte ha specif‌icato che il soggetto, che dà in noleggio

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