Corte di Cassazione Penale sez. III, 18 aprile 2016, n. 15897 (ud. 24 febbraio 2016)

Pagine798-799
798
giur
10/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
reato di cui all’art. 186, comma 7, c.d.s. è integrato anche
dalla condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla
prima prova del relativo test, rif‌iuti di eseguire la secon-
da, in quanto, ai f‌ini del perfezionamento della fattispecie
criminosa in questione, è suff‌iciente che il soggetto rif‌iu-
ti di completare l’iter degli accertamenti previsti, i quali
constano di due prove da effettuarsi a breve distanza l’una
dall’altra (sez. IV, n. 45919 del 3 aprile 2013, Hochrainer,
Rv. 257540). Dalla contestazione è agevole rilevare che al
Ghezzi viene ascritto non il mero rif‌iuto di recarsi in Ca-
serma, dove già si trovava, bensì il rif‌iuto di eseguire la
seconda prova alcolimetrica.
5. Rileva il Collegio, passando così all’esame del terzo
motivo di ricorso, che la sentenza della Corte territoriale
e quella di primo grado hanno evidenziato le condizio-
ni psicof‌isiche dell’imputato al momento del controllo
(alito vinoso, arrossamento agli occhi, tono di voce alto,
occhi lucidi) che, unitamente al tasso alcolico risultan-
te alla prima misurazione eseguita, signif‌icativamente
superiore alla soglia legale massima, sono stati ritenuti
idonei a comprovare l’ipotesi accusatoria in merito alle
condizioni di alterazione da assunzione di alcolici in
cui si trovava l’imputato, in concomitanza con la guida
dell’autovettura. Anche riguardo al tale conclusione la
sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del
principio già affermato nella giurisprudenza della Cor-
te di cassazione per cui, ai f‌ini della conf‌igurabilità del
reato di guida in stato di ebbrezza, tale stato può esse-
re accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste
dall’art. 186 c.d.s, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su
base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento
strumentale, dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi più
lieve, priva di rilievo penale, solo quando, pur risultando
accertato il superamento della soglia minima, non sia
possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la
condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle altre
ipotesi che conservano rilievo penale (sez. IV, n. 28787
del 9 giugno 2011, Rata, Rv. 250714; sez. IV, n. 45122 del
6 novembre 2008, Corzani, Rv. 241764). E, nel caso in
esame, la sentenza impugnata ha congruamente argo-
mentato la ragione per cui la unica rilevazione a mezzo
etilometro avesse fornito indicazioni univoche sul supe-
ramento della soglia di 0,8 g/l richiamando le concrete
condizioni psicof‌isiche del Ghezzi rilevate al momento
del controllo di Polizia.
6. Consegue al disposto annullamento la ridetermina-
zione della pena che, in ragione del complessivo aumento
praticato per la continuazione rispetto alle fattispecie di
reato ascritte al Ghezzi (mesi uno, riferito alle tre distin-
te autonome ipotesi di reato), con la diminuente del rito,
comporta lo scorporo della pena di giorni sette di reclusio-
ne imputabile al reato per il quale si è pervenuti a decla-
ratoria di non punibilità, non senza rilevare la apoditticità
della richiesta difensiva (formulata in assenza di motivi
solo nella parte conclusiva del ricorso) di riduzione di
pena previa esclusione della recidiva e concessione delle
circostanze attenuanti generiche. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 18 APRILE 2016, N. 15897
(UD. 24 FEBBRAIO 2016)
PRES. AMORESANO – EST. ANDREAZZA – P.M. ANGELILLIS (CONF.) – RIC.
MANEGGIO
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Reati
di contrabbando y Autoveicoli y Importazione tem-
poranea y D.L.vo n. 8/2016 y Intervenuta depena-
lizzazione y Conseguenze y Trasmissione degli atti
all’autorità amministrativa y Dovere del giudice y
Sussistenza.
. In tema di reati doganali, la condotta di sottrazione
di merci al pagamento dei diritti di conf‌ine di cui agli
artt. 216 e 292 del D.P.R. n. 43 del 1973 (nella fattispe-
cie, commessa mediante importazione di veicolo estero
da parte di soggetto residente nel territorio nazionale)
rientra nella previsione generale di depenalizzazione
di cui all’art. 1, comma primo, D.L.vo 15 gennaio 2016,
n. 8 e non è ricompresa fra le fattispecie escluse dalla
stessa, per come indicate nell’elenco allegato al decre-
to medesimo; ne consegue che il giudice, nel dichiarare
che il fatto non è più previsto come reato, ha l’obbligo
di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa com-
petente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative
introdotte dalla nuova normativa, applicabili retroatti-
vamente ai sensi della disposizione transitoria di cui
all’art. 8 del decreto stesso. (d.p.r. 23 gennaio 1973,
n. 43, art. 216; d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 292;
d.l.vo 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1; d.l.vo 15 gennaio
2016, n. 8, art. 8) (1)
(1) Si rinvia, per un ampio ed esaustivo commento al D.L.vo n.
8/2016, al Dossier di F. BARTOLINI, Le nuove depenalizzazioni e le
sanzioni pecuniarie civili, ed. La Tribuna, Piacenza 2016.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Maneggio Ivan ha proposto ricorso nei confronti
della sentenza della Corte d’appello di Milano di conferma
della sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il
reato di cui agli artt. 216 e 292 del D.P.R. n. 43 del 1973 per
avere sottratto merci al pagamento dei diritti di conf‌ine,
in particolare importando temporaneamente nel territorio
dello Stato, pur avendo l’abituale residenza in Italia, vei-
colo Ferrari con targa estera di proprietà di Fabris Katia
Maria, nata e residente in Svizzera.
Lamenta con un primo motivo la carenza di motivazio-
ne in ordine alla prova della responsabilità del fatto. In
particolare lamenta che la Corte d’appello non abbia te-
nuto conto della testimonianza del cognato dell’imputato,
Fabris Samuele, in relazione al fatto che l’importazione
del veicolo in Italia era stata materialmente effettuata da
quest’ultimo.
2. Con un secondo motivo lamenta la violazione
dell’art. 5 c.p.; premesso che il veicolo oggetto di conf‌isca
venne condotto in Italia dai proprietari Fabris residenti
in Svizzera e che gli stessi, recatisi a casa dell’imputato,
all’epoca compagno della donna, avevano permesso a que-

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT