Corte di Cassazione Penale sez. VI, 18 aprile 2016, n. 15967 (ud. 8 marzo 2016)

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giur
10/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
all’operato dei Carabinieri del carattere di arbitrarietà da
cui sarebbe stata connotata l’ordinanza sindacale, è che
essi confondono l’illegittimità dell’atto amministrativo con
l’arbitrarietà o l’eccesso di potere, che si manifesta con
l’esercizio da parte del soggetto pubblico di una funzione
completamente esorbitante dalle sue attribuzioni, mentre
nel caso in esame si è trattato più semplicemente di un
provvedimento assunto al di fuori delle condizioni oggetti-
ve atte a legittimarne l’adozione (v. documenti indicati).
3. Gli altri motivi di ricorso si rivelano improponibili
(art. 606, comma 3 c.p.p.) perchè attinenti al merito del
giudizio oppure sono manifestamente infondati.
3.1 Attengono al merito del giudizio e in particolare alle
valutazioni operate dalla Corte territoriale in ordine alla
rilevanza del materiale probatorio le doglianze riguardan-
ti l’omessa considerazione da parte della Corte d’appello
del f‌ilmato girato dagli stessi Carabinieri per documentare
la dinamica degli eventi e già acquisito agli atti del pro-
cesso nel corso del giudizio di primo grado ed ancor più la
mancata acquisizione della video camera con disco f‌isso
utilizzata per effettuare le riprese (terzo e ultimo motivo
dei ricorsi principali, ribaditi con i motivi aggiunti).
A parte il fatto che non è stato nemmeno esplicitato il
motivo per cui prima il sequestro della videocamera e poi
la visione del f‌ilmato avrebbero dovuto inf‌luire in maniera
decisiva sull’esito delle valutazioni dei giudici d’appello,
va osservato che ultimi hanno espressamente argomenta-
to per la completezza del materiale probatorio acquisito,
composto fra l’altro di fotogrammi estrapolati da f‌ilm, tal-
ché la proposizione di detta censura in sede di legittimità
sub specie di vizio di travisamento della prova appare del
tutto infondata, non inf‌iciando in alcun modo le argomen-
tazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale, immuni
sotto il prof‌ilo logico.
3.2 Palesemente infondata è, inoltre, la doglianza con-
cernente l’omesso espletamento dell’esame dibattimen-
tale degli imputati, pur ritualmente richiesto ed ammesso
dal Tribunale con ordinanza ex art. 495 c.p.p. (quinto mo-
tivo di ricorso)
Essa non tiene conto, infatti, della costante giurispru-
denza di questa Corte di Cassazione sul tema, secondo cui
«il mancato esame dell’imputato, anche se in precedenza
ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando
alcuna limitazione alla facoltà di intervento, di assistenza
e di rappresentanza dell’imputato medesimo, non integra
alcuna violazione del diritto di difesa, tanto più alla luce
della facoltà di rendere in ogni momento spontanee di-
chiarazioni» (sez. l, sent. n. 35627 del 18 aprile 2012, P.G.
in proc. Amurri e altri, Rv. 253459; sez. IV, sent. n. 47345
del 3 novembre 2005, Di Mauro, Rv. 233179; sez. l, sent. n.
6515 del 27 aprile 1998, Venuto G, Rv. 210763).
3.3 Del pari manifestamente infondato è il motivo con-
cernente l’asserita non conf‌igurabilità dell’aggravante te-
leologica di cui all’art. 61 n. 2 c.p. riferita al reato di lesio-
ni personali, atteso che la Corte territoriale ha ribadito la
sussistenza del connesso delitto di resistenza a pubblico
uff‌iciale.
3.4 Non costituisce in realtà neppure vero motivo di ri-
corso la censura riferita all’omessa adozione della formula
assolutoria di cui all’art. 530, comma 2 c.p.p. che la Corte
d’appello avrebbe dovuto pronunciare sulla base degli ele-
menti di prova acquisiti al processo, con essa i ricorrenti
dolendosi in sostanza di non essere stati prosciolti, quanto
meno con formula dubitativa.
3.5 Risulta, inf‌ine, manifestamente infondata la que-
stione della mancata estromissione dal giudizio delle parti
civili, nonostante l’avvenuta produzione della citazione
dalle medesime proposta in data 14 giugno 2013 dinanzi
al Tribunale civile di Verona per il risarcimento dei danni
patiti (motivo aggiunto per il ricorrente Giampaolo Bru-
nelli).
La regola dettata dall’art. 75, comma 1 c.p.p. è, infatti,
che l’azione proposta davanti al giudice civile può essere
trasferita nel processo penale f‌ino a quando in sede civile
non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non
passata in giudicato e non è questo il caso in esame.
Quando, invece, l’azione sia stata proposta in sede ci-
vile nei confronti dello imputato dopo la costituzione di
parte civile nel processo penale o dopo la sentenza di pri-
mo grado (ipotesi che si attaglia propriamente alla fatti-
specie), allora è il processo civile a dover essere sospeso
f‌ino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta
a impugnazione (art. 75, comma 3 c.p.p.).
È perciò evidente che non sussisteva alcun motivo,
nella situazione considerata, per disporre l’estromissio-
ne o più correttamente l’esclusione (artt. 80 e 81 c.p.p.)
delle parti civili costituite, la questione dovendo essere
posta, nei termini suddetti, propriamente all’attenzione
del giudice civile.
4. Al rigetto delle impugnazioni segue, come per leg-
ge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali; alle parti civili costituite va riconosciuta la
rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, liquidate
come da dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 18 APRILE 2016, N. 15967
(UD. 8 MARZO 2016)
PRES. CITTERIO – EST. GIORDANO – P.M. MAZZOTTA (DIFF.) – RIC. GHEZZI
Guida in stato di ebbrezza y Rif‌iuto di sottoporsi
all’accertamento alcolimetrico y Rif‌iuto di sotto-
porsi alla seconda prova dell’accertamento y Inte-
grazione del reato di cui all’art. 186, comma setti-
mo, c.d.s. y Ragioni.
. Integra il reato di cui all’art. 186, comma settimo,
C.d.S. (rif‌iuto di sottoporsi agli accertamenti alcolime-
trici), la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto
alla prima prova del relativo test, rif‌iuti di eseguire la
seconda, in quanto, ai f‌ini del perfezionamento della
fattispecie criminosa in questione, è suff‌iciente che il
soggetto rif‌iuti di completare l’iter degli accertamenti

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