Corte di Cassazione Penale sez. VI, 19 aprile 2016, n. 16101 (ud. 18 marzo 2016)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2016
LEGITTIMITÀ
tonomo rispetto al comma 1 disciplinante il disastro inno-
minato, richiamandosi, ex plurimis, il precedente di sez.
IV, 26239 del 19 marzo 2013, Gharby e altri, Rv. 255698).
Ma la gravissima violazione di regola cautelare consi-
stita nel gareggiare in velocità non è la sola condotta im-
prudente e concausativa di morte e di lesioni che compare
in entrambe le imputazioni, presentando il capo B) una
specif‌icità, di centrale rilievo, su cui ci si soffermerà, che
lo rende non sovrapponibile in toto al capo A).
Ciò posto, non potendosi e non dovendosi addebitare
due volte la causazione di morte, oltre che di lesioni, da
parte degli imputati, la soluzione da prescegliersi non è
quella auspicata dai ricorrenti, cioè l’applicazione della
norma del codice della strada, in quanto il reato di omici-
dio colposo, per come concretamente strutturato dal P.M.
al capo B) nella vicenda in esame, con ipotesi totalmente
validata dal giudicante, non si esaurisce nelle medesime
violazioni del codice della strada costituenti l’in sé della
condotta di cui al capo A) ma si sviluppa attraverso una
violazione di precetto, al contempo generico e specif‌ico,
ultronea rispetto alla condotta contestata al capo A), con-
sistita nel «non rallentare al momento dell’ingresso in gal-
leria» in cui è avvenuto il tamponamento, violazione che è
risultata immediatamente e direttamente causativa delle
gravissime conseguenze di cui si è detto. Infatti, sia la sen-
tenza di appello che quella di primo grado si soffermano
sulla rilevanza causale dell’ingresso in galleria di Barillà,
istigato dagli altri due, alla velocità di non meno di 150
km/h, con conseguente impossibilità temporanea per l’oc-
chio umano, repentinamente passato dalla luce piena al
buio, di vedere eventuali ostacoli.
Del resto, la pericolosissima partecipazione ad una
gara in velocità non autorizzata costituisce al tempo stes-
so reato ex art. 9-ter, comma 1, D.L.vo n. 285 del 1992 e
modalità esecutiva, non costituente tuttavia né l’unica
causale né la causale direttamente determinante, dell’o-
micidio colposo.
In def‌initiva, non può nel caso di specie ritenersi as-
sorbito il capo B) di omicidio colposo nel capo A), come
richiesto dal P.G. e dalle difese, poiché le due condotte
concretamente contestate ed accertate non sono sovrap-
ponibili, presentando quella descritta al capo B) la pecu-
liarità specializzante, di assoluta centralità nella catena
causale, del non avere l’autore materiale del tampona-
mento, cioè Angelo Salvatore Barillà, con la cooperazio-
ne degli odierni ricorrenti, nei termini fattuali ricostruiti
nelle sentenze di merito, rallentato la folle andatura al
momento dell’ingresso in galleria, così perdendo, come
congruamente spiegato nelle sentenze di merito, per ef-
fetto del rapidissimo alternarsi luce/buio, la possibilità di
vedere e f‌inendo in pochi attimi per tamponare la Toyota
della povera mamma del piccolo Francesco, sino a sbal-
zare l’auto contro la calotta della gallerie e a farla accar-
tocciare su se stessa; con le tragiche conseguenze che si
sono viste.
Ma non potrebbe nemmeno operarsi in senso inverso,
in quanto, ove si procedesse in tal senso, si lascerebbe in-
giustamente impunita la pericolosissima condotta di chi
partecipa ad una gara tra veicoli a motore non autorizzata
su strada pubblica, fatto che, a ben vedere, è parte non
essenziale della complessiva e più analitica condotta de-
scritta sub B), in quanto nel caso concreto, così come da
contestazione del P.M. e da ricostruzione dei giudici di
merito, il clou del disvalore dell’omicidio e delle lesioni
colpose si è realizzato nella seconda ed ultima parte della
condotta, cioè nei tragici sviluppi della folle corsa poco
prima della galleria “Spirito Santo” di Reggio Calabria e
dentro la stessa. Del resto, il reato di gara in velocità di
cui all’art. 9-ter, del codice della strada è doloso, mentre
quello di cui all’art. 589 c.p. è colposo; mediante il primo il
legislatore mira a garantire la sicurezza della circolazione
e dei trasporti, anche - ma non esclusivamente - sotto il
prof‌ilo della integrità f‌isica e della vita degli utenti della
strada, mentre il secondo tutela la vita; il primo, inf‌ine,
almeno con riferimento all’ipotesi di cui al comma 1, incri-
mina una mera condotta ed è di pericolo, mentre il secon-
do è chiaramente un illecito di danno e di evento.
Riprova ne è, ove occorra, che ove mai gli imputati, in
prossimità dell’imbocco del tunnel, avessero desistito dal
persistere nelle rispettive gravi condotte, riducendo la velo-
cità e cessando gli atti di esortazione reciproca, senza cagio-
nare dunque né la morte di Francesco Calabrò né le lesioni
alle due donne, nessuno dubiterebbe che gli stessi avrebbe-
ro dovuto, comunque, rispondere di partecipazione a gara
in velocità ex art. 9-ter, comma 1, D.L.vo n. 285 del 1992.
In def‌initiva, l’avere il Pubblico Ministero costruito un
capo ricalcando in larghissima parte l’altro, seppure senza
identità assoluta tra le accuse sub A) e sub B), ha creato
un’aporia, cui dovrà porre rimedio il giudice del rinvio, che
dovrà determinare la sanzione da applicarsi a Fabio Raco
ed a Giuseppe Catalano, tenuto conto di tutti i parametri
di cui all’art. 133 c.p., per la sussistente violazione da par-
te di entrambi dell’art. 9-ter, comma 1, D.L.vo n. 285 del
1992, così riqualif‌icata dalla Corte la condotta descritta
al capo A).
3. Dalle considerazioni svolte discende la statuizione
in dispositivo.
Il giudice del rinvio dovrà anche determinare il regola-
mento delle spese tra le parti anche per questo giudizio.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 19 APRILE 2016, N. 16101
(UD. 18 MARZO 2016)
PRES. PAOLONI – EST. VILLONI – P.M. DELEHAYE (CONF.) – RIC. BONOMI ED ALTRO
Resistenza a pubblico uff‌iciale y Elemento og-
gettivo y Atto arbitrario del pubblico uff‌iciale y
Conf‌igurabilità y Condizioni y Fattispecie relativa a
Carabinieri che avevano eseguito la rimozione for-
zosa di un’autovettura sulla base di una ordinanza
del Sindaco, poi rivelatasi illegittima.
. Presupposto necessario per l’applicazione della causa
di giustif‌icazione prevista dall’art. 4 del D.Lgt. 14 set-

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