Corte di Cassazione Penale sez. IV, 21 aprile 2016, n. 16610 (ud. 14 gennaio 2016)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2016
LEGITTIMITÀ
è del tutto impropria la pretesa che la sua redazione fosse
preceduta dagli avvisi di cui all’art. 64 c.p.p. ed assistita
dalle garanzie ivi previste.
2. L’eventuale errore, da parte del ricorrente, sull’e-
sistenza di precedenti penali a suo carico, essendo stata
dichiarata estinta per l’indulto l’unica condanna inf‌litta,
non ha rilevanza alcuna al f‌ine di escludere la responsa-
bilità, trattandosi di errore che verte, in ultima analisi, su
norme penali.
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto
nei motivi di appello non era contenuta alcuna doglian-
za in merito alla derubricazione nella diversa fattispecie
di cui all’art. 496 c.p., di tal che, in adesione al principio
devolutivo dell’appello, il giudice di secondo grado non ha
esaminato il punto specif‌ico della sentenza del Tribunale
(in tal senso vedi sez. V, sentenza n. 48416 del 6 ottobre
2014 Rv. 261029 e precedenti conformi: N. 22362 del 2013
Rv. 255940, N. 28514 del 2013 Rv. 255577)
4. La Corte d’appello ha correttamente replicato anche
in ordine al motivo di appello afferente la concessione
delle attenuanti generiche e la determinazione della pena,
evidenziando che il precedente penale da cui il Livreri è
raggiunto si riferisce sostanzialmente alla stessa tipologia
di condotta per cui è processo.
4.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Cor-
te, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare e valu-
tare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla
difesa, ma è suff‌iciente che indichi i motivi per i quali non
ritiene di esercitare il potere discrezionale attribuitogli
dall’art. 62 bis c.p. sez. I, sentenza n. 866 del 20 ottobre
1994 ud. (dep. 26 gennaio 1995 ) Rv. 200204
Nel motivare il diniego della concessione delle atte-
nuanti generiche non è necessario che il giudice prenda
in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli
dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suff‌iciente
che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o co-
munque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli
altri da tale valutazione. Sez. VI, sentenza n. 34364 del 16
giugno 2010 Rv. 248244. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 21 APRILE 2016, N. 16610
(UD. 14 GENNAIO 2016)
PRES. ROMIS – EST. CENCI – P.M. CARDIA (PARZ. DIFF.) – RIC. RACO ED ALTRO
Velocità y Gare di velocità y Divieto y Partecipazio-
ne a gara automoblistica cui consegua la morte di
una o più persone y Art. 9-ter, comma secondo, c.s.
y Circostanza aggravante della fattispecie di cui al
comma primo dell’art. 9-ter c.s. y Esclusione y Fatti-
specie autonoma di reato y Conf‌igurabilità.
Velocità y Gare di velocità y Divieto y Partecipa-
zione a gara automoblistica cui consegua la morte
di una o più persone y Omicidio colposo aggravato
dalla violazione di norme del Codice della strada
y Rapporto tra le due fattispecie y Assorbimento
dell’omicidio colposo y Esclusione y Condizioni.
. Il delitto di cui all’art. 9-ter, comma secondo, cod. stra-
da, che punisce la violazione del divieto di gareggiare
in velocità cui consegua la morte di una o più persone,
non costituisce una circostanza aggravante della fatti-
specie prevista dal comma primo del citato art. 9-ter
ma una fattispecie autonoma di reato nella quale l’e-
vento morte è elemento costitutivo dell’illecito penale.
(c.p., art. 84; c.p., art. 589; nuovo c.s., art. 9 ter) (1)
. In tema di circolazione stradale, il reato di omicidio
colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla
circolazione stradale non può ritenersi assorbito in
quello di partecipazione ad una gara automobilistica
non autorizzata cui consegua la morte di una o più
persone di cui all’art. 9 ter, comma secondo C.d.S, in
tutti i casi in cui risulti che la morte sia conseguenza
diretta ed immediata di un’infrazione diversa ed ulte-
riore rispetto alla violazione del divieto di gareggiare
in velocità. (Fattispecie relativa ad una gara non auto-
rizzata nel corso della quale una delle auto, omettendo
di rallentare all’ingresso in galleria, aveva tamponato
una vettura estranea alla competizione, cagionando il
decesso di uno dei passeggeri, in cui la Corte, in ap-
plicazione del suddetto principio, riqualif‌icato il reato
di cui all’art. 9 ter, comma secondo C.d.S. in quello di
cui al comma primo del medesimo articolo, ha ritenuto
conf‌igurabile il concorso con il reato di omicidio colpo-
so di cui all’art. 589 comma quarto, cod. pen.). (nuovo
c.s., art. 9 ter; c.p., art. 84; c.p., art. 589) (2)
(1, 2) Negli stessi termini della prima massima in commento, v. Cass.
pen., sez. IV, 21 ottobre 2014, n. 43832, in questa Rivista 2015, 152. In
genere sulla conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 9 ter c.d.s., v. Cass.
pen., sez. IV, 22 luglio 2013, n. 31294, ivi 2013, 1115 e Cass. pen., sez.
IV, 4 aprile 2013, n. 15697, ivi 2013, 1062.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 7 ottobre 2014 la Corte di Assise di
appello di Reggio Calabria ha confermato integralmente
quella del 30 ottobre 2013 del Giudice dell’udienza pre-
liminare del Tribunale di Reggio Calabria che, per quan-
to in questa sede rileva, aveva condannato Fabio Raco e
Giuseppe Catalano, all’esito del giudizio abbreviato, con
la diminuente per il rito premiale, alle pene principali di
seguito indicate in relazione ai reati a ciascuno rispettiva-
mente ascritti e riconosciuti sussistenti:
quanto a Fabio Raco - alla pena di quattro anni di re-
clusione per il reato di omicidio colposo con violazione di
norme sulla circolazione stradale contestato al capo B) ed
alla pena di ulteriori quattro anni di reclusione in rela-
zione alla violazione dell’art. 9-ter, comma 2, del codice
della strada (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285), per avere cioè
partecipato a gara in velocità da cui svolgimento sono de-
rivate morte e lesioni, reato contestato al capo A);
quanto a Giuseppe Catalano - alla pena di quattro anni
di reclusione per il reato di omicidio colposo contestato
al capo B) ed alla pena di ulteriori quattro anni e quat-

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