Corte di Cassazione Penale sez. V, 3 maggio 2016, n. 18476 (ud. 26 febbraio 2016)

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giur
10/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Euro. La causa, pertanto, deve essere rinviata al Tribunale
di Roma perché, in persona di diverso magistrato, proceda
a nuovo esame del gravame proposto facendo applicazione
del seguente principio di diritto: “l’art. 91 c.p.c., comma
4, introdotto dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, art. 13,
comma 1, convertito dalla L. 12 febbraio 2012, n. 10, a te-
nore del quale, nelle cause previste dall’art. 82, comma l,
le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non
possono superare il valore della domanda, opera esclusi-
vamente nelle controversie devolute alla giurisdizione
equitativa del giudice di pace e quindi non si applica alle
controversie di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di
opposizione a verbale di accertamento di violazioni del co-
dice della strada, nè a quelle di opposizione a cartella di
pagamento quando venga denunciata la mancata notif‌ica
del verbale di contestazione della violazione”. Al giudice
di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle
spese del giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 3 MAGGIO 2016, N. 18476
(UD. 26 FEBBRAIO 2016)
PRES. VESSICHELLI – EST. MORELLI – P.M. GALASSO (DIFF.) – RIC. LIVRERI
Falsità personale y Falsa attestazione o dichiara-
zione a pubblico uff‌iciale sulla identità o su qualità
personali y Elemento soggettivo y Dolo specif‌ico y
Esclusione y Dolo generico y Suff‌icienza y Fattispe-
cie in cui l’imputato, nel corso di un controllo stra-
dale, aveva consapevolmente dichiarato non avere
precedenti penali.
. Nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qua-
lità personale del dichiarante non si richiede il dolo
specif‌ico, non essendo rilevante il f‌ine perseguito
dall’autore della falsità, ma è suff‌iciente la coscienza
e volontà della condotta delittuosa. (Fattispecie in cui
l’imputato, nel corso di un controllo stradale, richiesto,
tra l’altro, di riferire sull’esistenza di precedenti a suo
carico, sebbene non obbligato a rispondere ma ammo-
nito circa le conseguenze penali in caso di false dichia-
razioni, aveva consapevolmente dichiarato non avere
precedenti penali). (c.p., art. 495) (1)
(1) In termini, pur con riferimento a diversa fattispecie, v. Cass.
pen., sez. V, 4 novembre 2008, n. 41166, in Riv. pen. 2009, 1003. Ana-
loga fattispecie, invece, si ritrova nella risalente Cass. pen., sez. VI,
24 maggio 1990, n. 7232, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Cal-
tanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Cal-
tanissetta del 24 aprile 2014 che aveva condannato Livreri
Libertino alla pena di giustizia in ordine al reato di cui
all’art. 495 c.p. per avere falsamente dichiarato agli agenti
della Polizia Stradale di Caltanissetta, intenti ad un atto
del loro uff‌icio, di non avere precedenti penali.
2. Propone ricorso il difensore di f‌iducia dell’imputato
articolando quattro motivi di impugnazione.
2.1. Si deducono violazione di legge e vizi motivazionali
là dove il giudice di appello non ha tenuto conto del con-
testo in cui l’episodio si è verif‌icato e dell’assenza di dolo
in capo all’imputato. Si sostiene che la dichiarazione di
non avere precedenti penali è inutilizzabile in quanto resa
in un contesto in cui il Livreri avrebbe dovuto ricevere gli
avvertimenti prescritti dall’art. 64 c.p.p. e, segnatamente,
quello della facoltà di non rispondere alle domande, ed es-
sere assistito da un difensore.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’esistenza di un
errore di fatto riconducibile alla convinzione, in capo
all’imputato, di essere incensurato, stante l’estinzione
della pena inf‌littagli con la precedente condanna in virtù
dell’indulto.
2.3. Con il terzo motivo si sostiene che il fatto sia sussu-
mibile nella fattispecie di cui all’art. 496 c.p.
2.4. Con il quarto motivo si censura la sentenza in
ordine alla mancata motivazione sul motivo di appello re-
lativo alla concessione delle attenuanti generiche ed alla
determinazione della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che nel delitto di falsa attestazione ine-
rente ad una qualità personale del dichiarante non si
richiede il dolo specif‌ico, non essendo rilevante il f‌ine
perseguito dall’autore della falsità personale, ma è suf-
f‌iciente la coscienza e volontà della condotta delittuosa
(nella specie falsa dichiarazione ad un P.U. di non esse-
re sottoposto a procedimento penale rilasciata in sede
di richiesta del passaporto) (sez. V, n. 41166 del 3 luglio
2008 Rv. 241593) Nel caso in esame, il ricorrente ha sotto-
scritto un verbale in cui sono enunciate le generalità ed è
contenuta l’affermazione di non avere precedenti penali,
previo ammonimento delle conseguenze in caso di falso;
la circostanza addotta dalla difesa, peraltro in ripetizione
di quanto enunciato nell’appello, vale a dire che il Livreri
non avrebbe fatto caso a quanto f‌irmava, è generica, indi-
mostrata e contraddetta dal contenuto del verbale.
1.2. Quanto alla inutilizzabilità del verbale, va eviden-
ziato che, secondo quanto prevede l’art 21 disp. att. c.p.p.,
l’indagato può rif‌iutarsi di rispondere alle domande rela-
tive ai propri precedenti penali senza incorrere in respon-
sabilità, poichè l’obbligo di rispondere si riferisce, ai sensi
della norma citata e dell’art. 64 c.p.p., soltanto alle gene-
ralità ed agli altri dati f‌inalizzati alla sua identif‌icazione;
tuttavia, se l’indagato risponde anche sui propri preceden-
ti penali e la risposta è mendace, tale condotta integra il
reato di cui all’art. 495 c.p. (in tal senso sez. V, n. 37571 del
8 luglio 2015 Rv. 264944).
Diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, nel ver-
bale redatto dalla P.G. si dà conto del fatto che il Livreri
viene ammonito delle conseguenze penali in caso di false
dichiarazioni.
Poichè l’atto di cui si tratta è un verbale di identif‌ica-
zione ed elezione di domicilio e non già un interrogatorio,

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