Corte di Cassazione Penale sez. IV, 9 maggio 2016, n. 19183 (c.c. 3 marzo 2016)

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giur
10/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
conformità all’evidenza, di aver bevuto alcolici prima di
essersi posto alla guida (per questo gli sono state ricono-
sciute le attenuanti generiche), annovera plurimi prece-
denti penali specif‌ici ed uno per rissa.
4.1. Per quel che concerne la richiesta di probation
processuale deve osservarsi che la pretesa è stata corret-
tamente disattesa dalla Corte territoriale, poiché dedotta
per la prima volta con i motivi aggiunti, non potendosi l’i-
stituto, nelle more introdotto, qualif‌icarsi come lex mitior,
in assenza di disciplina transitoria e considerato che il be-
nef‌icio dell’estinzione del reato, connesso all’esito positivo
della prova, presuppone lo svolgimento di un iter proces-
suale alternativo alla celebrazione del giudizio (Cass., sez.
fer., n. 35717 del 31 luglio 2014, dep. 13 agosto 2014, Rv.
259935; sez. II, n. 18265 del 16 gennaio 2015, dep. 4 maggio
2015, Rv. 263792; sez. II, n. 26761 del 9 marzo 2015, dep. 25
giugno 2015, Rv. 264221; sez. V, n. 35721 del 9 giugno 2015,
dep. il 26 agosto 2015, Rv. 264259; sez. IV, n. 43009 del 30
settembre 2015, dep. 29 ottobre 2015, Rv. 265331).
5. L’epilogo impone la condanna del ricorrente al paga-
mento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 9 MAGGIO 2016, N. 19183
(C.C. 3 MARZO 2016)
PRES. CIAMPI – EST. BELLINI – P.M. PINELLI (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC. MISSON
Guida in stato di ebbrezza y Patteggiamento y
Conversione della pena detentiva in quella pecu-
niaria ex art. 53 L. n. 689/1981 y Sostituzione di det-
ta pena con quella del lavoro di pubblica utilità, ex
art. 186, comma 9 bis, c.s. y Legittimità y Esclusione
y Ragioni.
. Nell’accordo sull’applicazione della pena in ordine al
reato di guida in stato di ebbrezza le parti non possono
prima procedere alla conversione della pena detentiva
in quella pecuniaria per poi sostituirla con il lavoro di
pubblica utilità, trattandosi di regimi sanzionatori so-
stitutivi aventi totale autonomia e indipendente cam-
po di applicazione e dunque non cumulabili tra loro in
quanto ciascuno di essi esaurisce, con la propria porta-
ta precettiva, il f‌ine alternativo alla applicazione della
pena detentiva che si propone. (nuovo c.s., art. 186; l.
24 novembre 1981, n. 689, art. 53) (1)
(1) In senso conforme Cass. pen., sez. IV, 21 maggio 2015, n. 21238,
in questa Rivista 2015, 948; Cass. pen., sez. IV, 25 giugno 2014, n.
27602, ivi 2015, 482 e Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio 2014, n. 2383,
ivi 2014, 504. Contra, nel senso che le parti possono procedere alla
conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, prima della so-
stituzione con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di disposizione
più favorevole al reo e quindi applicabile anche senza la richiesta
dell’interessato, si veda Cass. pen., sez. IV, 2 gennaio 2013, n. 71, in
Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Pesaro con sentenza
in data 24 giugno 2015 con motivazione contestuale aveva
accolto la richiesta dell’imputato Misson Bruno Mariano
cui aveva prestato il consenso il P.M., di applicazione nei
suoi confronti della pena di giorni otto di arresto e di €
1.000 di ammenda in relazione al reato contravvenzionale
contestato di cui all’art. 186 2° comma lett. b) e 2 sexies
c.d.s.
2. Disponeva la sostituzione della pena detentiva breve
con la pena pecuniaria di € 2.000,00 e pertanto complessi-
vamente applicava la pena pecuniaria di € 3.000. Accoglie-
va altresì la ulteriore richiesta formulata ai sensi dell’art.
186 comma 9 bis c.d.s. e disponeva la sostituzione della
pena applicata al Misson con la sanzione sostitutiva del
lavoro di pubblica utilità da eseguirsi presso cooperativa
sociale di Pesaro;
3. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della
Repubblica di Ancona deducendo un unico motivo di gra-
vame e chiedendo l’annullamento della sentenza impu-
gnata. Prospetta violazione di legge in quanto il giudice ha
dapprima sostituito la pena detentiva con quella pecunia-
ria ed ha quindi ulteriormente sostituito tale sanzione con
quella del lavoro di pubblica utilità: tale ripetuta sostitu-
zione, si assume, non è prevista dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato. Occorre rilevare che effettiva-
mente il giudice ha operato la doppia sostituzione espo-
sta nel ricorso del Procuratore generale. Tale sostituzio-
ne deve ritenersi illegittima in quanto in primo luogo la
doppia sostituzione della pena detentiva, prima sostituita
in pena pecuniaria secondo i dettami di cui all’art. 53 L.
689/81 e successivamente convertita nella sanzione sosti-
tutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186
comma 9 bis c.d.s. non trova alcun riscontro in una pre-
visione normativa. Inoltre appare evidente la sovrapposi-
zione e il cumulo di due istituti giuridici caratterizzati da
assoluta autonomia e indipendente campo di applicazione
diretti, ciascuno per f‌inalità premiali, ovvero di incentiva-
zione di strumenti alternativi alla detenzione, all’adegua-
mento della sanzione al caso concreto ed alle caratteristi-
che personali dell’imputato, corrispondenti a diversif‌icate
e non sovrapponibili istanze afferenti alla realizzazione
della funzione rieducative della pena. Dunque, al f‌ine di
assicurare la coerenza e la razionalità del sistema norma-
tivo, deve concludersi che gli strumenti predetti si ponga-
no in situazione di alternatività e non siano cumulabili, in
quanto ciascuno di essi esaurisce, con la propria portata
precettiva, il f‌ine - alternativo alla applicazione e alla ese-
cuzione della sanzione penale detentiva - che si propone
così da potersi concludere che, opzionata una strategia
sanzionatoria di carattere sostitutivo, non sia consentito
sovrapporne altra. In tal senso risulta la quasi unanime
giurisprudenza di questa Corte (con la sentenza n. 37967
del 17 maggio 2012 P.G. in proc. Nieddu Rv. 254361; 6 di-
cembre 2013 n. 2383, in proc. Hofer; 2 aprile 2014 n. 27602,
imp. Fino e 2 ottobre 2014 n. 21238 imp. Rante).
2. Deve pertanto essere annullata senza rinvio la sen-
tenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale
di Pesaro per l’ulteriore corso. (Omissis)

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