Corte di Cassazione Penale sez. IV, 18 maggio 2016, n. 20545 (ud. 19 febbraio 2016)

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giur
10/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
zabile potessero derivare esiti di danno alle persone (è
utile evidenziare che si trattò di uno scontro ad un incro-
cio, in ora notturna, non avendo il Trinche rispettato il se-
maforo), non ottemperò all’obbligo di fermarsi; allo stesso
tempo negando che fosse stata acquisita prova suff‌iciente
per potersi affermare che, in concreto, vi fossero le con-
dizioni perchè l’imputato fosse in grado di rendersi conto
della presenza di persone ferite da soccorrere.
4. Incensurabile deve ritenersi il percorso argomenta-
tivo attraverso il quale la Corte di Genova ha quantif‌icato
la pena, tenuto conto della recidiva e negato accesso al
probation processuale. Il fatto, ingiustif‌icatamente sva-
lorizzato dall’imputato, non poteva dirsi scarsamente
rilevante, tenuto conto della dinamica (attraversamento
a semaforo rosso in ora notturna) e delle conseguenze
(due occupanti dell’altra autovettura rimasero feriti, con
conseguenze solo fortunatamente non gravi); la condotta
di fuga niente affatto minimale e denotante indifferen-
za rispetto alle conseguenze procurate (l’imputato ven-
ne successivamente rintracciato all’interno di un pub);
l’esistenza di non contestati plurimi precedenti penali,
anche specif‌ici (l’imputato si limita all’apodittico asser-
to che trattavasi di vicende non recenti, tuttavia, non
smentendo di non essersi fermato per timore di perdere
nuovamente la patente, che in precedenza gli era stata
ritirata).
5. Non sussistono neppure le condizioni per poter usu-
fruire dell’istituto di cui all’art. 131 bis c.p..
Dispone la prima parte del comma 1 della nuova dispo-
sizione: «Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva
non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena
pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la puni-
bilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e
per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi
dell’art. 133, comma 1, l’offesa è di particolare tenuità e
il comportamento risulta non abituale». Nell’ultima par-
te il predetto comma precisa, fra l’altro, che oltre alla
declaratoria di delinquente abituale, è preclusivo l’aver
«commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun
fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità
(…)».
Alla luce del precetto normativo, pertanto, risulta
evidente che il ricorrente invoca senza diritto alcuno la
formula estintiva dell’irrilevanza, per più concorrenti ra-
gioni. La dinamica del fatto, sopra descritta non appare
tenue, dovendo il giudizio essere collocato ex ante, in ra-
gione della natura della violazione (la norma trasgredita,
come sopra si è chiarito, è rivolta a prevenire situazioni di
pericolo, qui particolarmente allarmanti, per il tipo d’inci-
dente - scontro ad un incrocio regolato da semaforo - e per
l’ora notturna, la quale rende meno probabile, in caso di
lesioni necessitanti trattamenti medico chirurgici imme-
diati, il tempestivo soccorso di passanti). Inoltre il com-
portamento, come si è visto, è caratterizzato da specif‌ica
abitualità.
6. All’epilogo consegue condanna del ricorrente al pa-
gamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 18 MAGGIO 2016, N. 20545
(UD. 19 FEBBRAIO 2016)
PRES. IZZO – EST. GRASSO – P.M. CEDRANGOLO (DIFF.) – RIC. PELFINI
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Alcoltest y Risultato della prima prova spi-
rometrica inferiore a quello della seconda y Validità
y Sussistenza y Ragioni.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, è valida la rileva-
zione del tasso alcolemico effettuata mediante l’alcol-
test anche nel caso in cui la prima prova spirometrica
abbia dato un risultato inferiore alla seconda, doven-
dosi escludere che la curva di assorbimento dell’alcol
nell’organismo abbia uno sviluppo decrescente. (nuo-
vo c.s., art. 186) (1)
(1) Utili ragguagli in tema di funzionamento dell’alcoltest si rinven-
gono in Cass. pen., sez. IV, 9 ottobre 2015, n. 40722, in questa Rivista
2015, 905 e Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 2014, n. 1878, ivi 2014, 505.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 18 set-
tembre 2015, confermò quella emessa dal G.i.p. del Tribuna-
le di Verbania in data 13 febbraio 2014, con la quale Pelf‌ini
Demis Simone venne giudicato colpevole del reato di cui
all’art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2 sexies, c.d.s., per
essersi posto alla guida di autoveicolo in stato d’ebbrezza al-
colica (1,49 g/l - 1,56 g/l), con l’aggravante dell’ora notturna.
2. Avverso la predetta statuizione l’imputato propone
ricorso per cassazione corredato da quattro censure.
2.1. Con il primo ed il secondo motivo il Pelf‌ini deduce
violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla sus-
sistenza del fatto: l’imputato aveva ammesso di aver bevu-
to alcolici, tuttavia sussisteva dubbio a riguardo del tasso
alcolico, in quanto «inspiegabilmente» la prima prova spi-
rometrica aveva dato un risultato inferiore alla seconda;
inoltre non si era considerato il margine di errore del 4%;
si era, inf‌ine, tenuto, ingiustamente conto anche dei deci-
mali. Da ciò conseguiva, per il ricorrente, che, violata la
regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, si era dato luogo
ad una «presumptio contra rerum».
2.2. Con il terzo ed il quarto motivo, sempre allegandosi
i medesimi vizi, il Pelf‌ini lamenta l’omessa prevalenza delle
attenuanti generiche, l’omessa conversione della pena ai
sensi dell’art. 53 della L. n. 689/1981, l’omessa sospensione
condizionale; nonché, inf‌ine, l’omessa messa alla prova.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il primo ed il secondo motivo denunziano, in sintesi,
l’insussistenza del fatto, o, comunque, l’insuff‌iciente pro-
va dello stesso. La prospettazione è destituita di giuridico
fondamento.
3.1. In primo luogo deve escludersi che abbia pregio di
sorta l’apodittico asserto, frutto di mera soggettiva conget-
tura, secondo il quale il tasso alcolico misurato per primo
debba essere necessariamente superiore a quello misurato
per secondo. Senza necessità di addentrarsi in disquisizioni

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