Corte di Cassazione Penale sez. IV, 1 giugno 2016, n. 23177 (ud. 15 marzo 2016)

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giur
10/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
consideri l’incompatibilità logica tra i dati rilasciati dalla
apparecchiatura, in entrambe le misurazioni effettuate, e
il corretto funzionamento della macchina; sì da risultare
parimenti manifestamente illogico ritenere aff‌idabili i
dati relativi al tasso alcolemico emergenti da tali prove.
Neppure la contestuale presenza di sintomi quali alitosi
alcolica, eloquio impastato, instabilità e occhi lucidi può
ritenersi idoneo a dimostrare che lo stato di ebbrezza sia
tale da far rientrare la condotta di guida nell’ambito ap-
plicativo del reato di cui all’art. 186 c.d.s., comma 2, lett.
c) o in altra ipotesi penalmente rilevante contenuta nella
norma di cui all’art. 186 c.d.s., a seguito delle modif‌iche
introdotte con L. 29 luglio 2010, n. 120.
In altre decisioni si è rimarcato che, “premessa la vo-
lontarietà della condotta necessaria ai f‌ini del controllo,
la mancata adeguata espirazione, cui consegue emissione
di scontrino indicante la dicitura “volume insuff‌iciente”
(ma con indicazione del tasso alcolemico), in assenza…
di fattori condizionanti l’emissione di aria (quali patologie
atte a incidere sulle capacità respiratorie del soggetto),
non può essere ritenuta tale da rendere l’esito dell’esame
di alcoltest inattendibile. Ne consegue che nella descritta
situazione, alternativamente, o gli esiti dell’esame sono ri-
tenuti idonei a fondare il giudizio di responsabilità per il
reato contestato, secondo l’esito del test effettuato, o con-
ducono a ritenere conf‌igurabile il reato di cui all’art. 186,
comma 7, in ragione della dimostrata indisponibilità del
soggetto a sottoporsi validamente all’accertamento” (sez.
IV, n. 1878 del 24 ottobre 2013 - dep. 17 gennaio 2014, Di
Giovanni, Rv. 258179; similmente sez. IV, n. 22239 del 29
gennaio 2014 - dep. 29 maggio 2014, Politanò, Rv. 259214).
Ad avviso di questo Collegio i citati orientamenti ri-
sultano conciliabili sul piano dell’onere motivazionale del
giudice. A ben vedere tanto l’affermazione di una sicura
inattendibilità del risultato del test che quella di una so-
stanziale irrilevanza dell’indicazione “volume insuff‌icien-
te” non esibiscono le fondamenta tecniche e/o scientif‌iche
sulle quali dovrebbero pur poggiare. Non si svolge alcuna
considerazione in ordine alle modalità di funzionamento
dell’apparecchiatura, chiarendo così come sia possibile
l’emissione della duplice attestazione; non si spiega quale
relazione sia stata concepita tra queste. La stessa afferma-
zione per la quale l’indicazione “volume insuff‌iciente” è
irrilevante ai f‌ini dell’idoneità dimostrativa del parametro
numerico espresso dall’apparecchiatura, ma non quando
ricorrano patologie atte a incidere sulle capacità respira-
torie del soggetto, risulta contraddittoria, perchè delle due
l’una: o il volume insuff‌iciente, quale che ne sia la causa,
non inf‌icia il rilievo del tasso alcolimetrico, oppure se que-
sto è inf‌luenzabile da patologie che si ripercuotono sulla
capacità respiratoria, e ciò si rivela con l’indicazione “volu-
me insuff‌iciente”, allora non può escludersi una relazione
diretta tra questa e il rilievo numerico. Non condivisibile è
poi l’alternativa che si pone tra irrilevanza dell’indicazio-
ne “volume insuff‌iciente” e integrazione del reato di rif‌iuto
dell’accertamento, posto che in un caso quel che importa è
l’avvenuto accertamento della guida in stato di ebbrezza e
non i motivi per i quali non si è realizzato l’accertamento;
nel secondo rileva il comportamento ostativo del condu-
cente, che deve essere con certezza causa del mancato ac-
certamento; certezza manchevole ove quest’ultimo dipen-
da da un malfunzionamento dell’apparecchiatura.
Si vede bene, quindi, come non possa sfuggirsi alla ne-
cessità di inserire il dato tecnico “volume insuff‌iciente” in
una compiuta descrizione delle modalità di funzionamen-
to dell’apparecchiatura, onde portare una ragionevole giu-
stif‌icazione al giudizio di non incidenza (o il suo opposto)
sulla misurazione del tasso alcolimetrico. Ciò implica che
il giudice di merito è tenuto a rendere adeguata motiva-
zione in ordine alle ragioni per le quali l’insuff‌icienza del
volume ha/non ha inf‌iciato il risultato del test espresso dai
parametri numerici; tale non potendo essere la tautologi-
ca affermazione per la quale la formulazione del risultato
numerico dimostra il corretto funzionamento dell’appa-
recchio.
Giova puntualizzare che la presenza di sintomi dello
stato di ebbrezza può avere rilievo solo ove questi siano in
grado di attestare oltre ogni ragionevole dubbio il supera-
mento della soglia che rende il comportamento penalmen-
te rilevante; un’evenienza statisticamente remota ma non
per questo soltanto teorica. Ne consegue la tendenziale
inidoneità del dato sintomatologico, quand’anche associa-
to all’evenienza che qui si esamina, a dare dimostrazione
della integrazione di una condotta penalmente rilevante,
quando non sia possibile escludere che l’indicazione “vo-
lume insuff‌iciente” abbia reso inattendibile la misurazione
del tasso alcolemico.
Per tale motivo la sentenza impugnata va annullata,
con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste
per nuovo giudizio che faccia applicazione dei principi qui
formulati. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 1 GIUGNO 2016, N. 23177
(UD. 15 MARZO 2016)
PRES. BIANCHI – EST. GRASSO – P.M. MAZZOTTA (DIFF.) – RIC. TRINCHE
Obblighi del conducente in caso di incidente y
Fuga dopo un investimento e omessa prestazione
di assistenza stradale y Differenze y Indicazione.
. In tema di circolazione stradale, il reato di mancata
prestazione dell’assistenza occorrente in caso di inci-
dente, di cui all’art. 189, comma settimo, C.d.s., implica
una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella del
reato di fuga, previsto dal comma sesto del predetto
art. 189, non essendo suff‌iciente la consapevolezza che
dall’incidente possano essere derivate conseguenze
per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo
appaia essersi concretizzato, almeno sotto il prof‌ilo del
dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità f‌isica.
(nuovo c.s., art. 189) (1)
(1) Nel senso che il reato di fuga dopo un investimento e quello di
mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettiva-
mente dal sesto e dal settimo comma dell’art. 189 c.s., conf‌igurano

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