Corte di Cassazione Penale sez. IV, 7 giugno 2016, n. 23520 (ud. 19 febbraio 2016)

Pagine779-780
779
giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 7 GIUGNO 2016, N. 23520
(UD. 19 FEBBRAIO 2016)
PRES. IZZO – EST. DOVERE – P.M. CEDRANGOLO (DIFF.) – RIC. BESSEGA
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Alcoltest y Scontrino con dicitura "volume
insuff‌iciente" e contestuale indicazione del tasso
alcolemico y Conf‌igurabilità del reato y Condizioni.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di guida in stato
di ebbrezza, qualora lo scontrino dell’alcoltest, oltre a
riportare l’indicazione del tasso alcolemico, contenga la
dicitura "volume insuff‌iciente", è necessario accertare,
attraverso una compiuta verif‌ica delle modalità di fun-
zionamento della macchina, se l’insuff‌icienza del volu-
me abbia o meno inf‌iciato il risultato del test espresso
dai parametri numerici. (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Per analoga fattispecie si veda Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio
2014, n. 1878, in questa Rivista 2014, 505 secondo cui, tuttavia, il
reato di guida in stato di ebbrezza è conf‌igurabile anche quando lo
scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare l’indicazione del tasso alco-
lemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga
la dicitura "volume insuff‌iciente" la quale, in assenza di patologie re-
spiratorie, attesta soltanto la mancata adeguata espirazione da parte
dell’imputato. Simile a questa fattispecie è anche quella contenuta
in Cass. pen., sez. IV, 29 maggio 2014, n. 22239, ivi 2014, 816.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di ap-
pello di Trieste ha confermato la condanna alla pena rite-
nuta equa, pronunciata nei confronti di Bessega Valerio
dal Tribunale di Pordenone per il reato di cui all’art. 186,
comma 2 lett. c) c.d.s.
Secondo l’accertamento condotto nei gradi di merito,
il Bessega era stato osservato la notte del 27 maggio 2012
da agenti della polizia stradale mentre alla guida di un’au-
tovettura manteneva una marcia a zigzag ed era quindi
stato fermato per un controllo. A contatto con gli operanti
il Bessega mostrava di avere alito vinoso, e veniva sottopo-
sto alla prova dell’etilometro che, nelle previste due prove,
segnalava “volume insuff‌iciente” ma anche i valori di 1,15
g/l e di 1,12 g/l.
Entrambi i giudici territoriali hanno ritenuto che tanto
fornisse la prova della guida in stato di ebbrezza, secondo
la prospettazione contenuta nella imputazione. In parti-
colare la Corte di appello non condivideva le deduzioni di-
fensive, per le quali l’indicazione di “volume insuff‌iciente”
denotava l’irregolare funzionamento dell’apparecchio e si
era verif‌icata l’alterazione del risultato dell’accertamento
a causa dell’assunzione di un colluttorio a base di alcool
fatta dal Bessega.
2. Ricorre per cassazione nell’interesse dell’imputato il
difensore di f‌iducia avv. Fabio Capraro.
2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge.
La Corte di appello ha violato il principio giurispruden-
ziale per il quale, in presenza di registrazione di “volume
insuff‌iciente” fornita in entrambe le prove dall’apparec-
chiatura, è richiesta la concomitante presenza di elementi
sintomatici in grado di dare dimostrazione di uno stato di
ebbrezza penalmente rilevante (Cass. n. 35303/2013); ci-
tando un precedente di questa Corte (sent. n. 15174/2015)
si afferma che a fronte della espirazione di aria non suff‌i-
ciente gli operatori potevano eseguire ulteriori prove.
2.2. Con un secondo motivo si deduce violazione di
legge per non aver tenuto conto la Corte di appello che
l’art. 6.3. del D.M. n. 196 del 22 maggio 1990 indica nei
gas presenti nell’alito umano possibili fattori interferenti
con la misurazione dell’alcol nel sangue e per aver quindi
ritenuto privo di rilevanza l’uso di un colluttorio da parte
del Bessega.
2.3. Con un ultimo motivo deduce vizio motivazionale
laddove la Corte di appello ha negato il riconoscimento
delle circostanze attenuanti generiche sulla base del com-
portamento processuale del Bessega ed ha rigettato la
richiesta di sostituzione della pena principale con quella
del lavoro di pubblica utilità essendo stata prodotta una
generica lettera del Comune di Cordenons di disponibili-
tà ad accettare il Bessega per lo svolgimento di lavoro di
pubblica utilità. L’esponente rammenta che per la giuri-
sprudenza di questa Corte non è posto in capo all’imputa-
to l’onere di documentare la disponibilità di un ente allo
svolgimento di lavoro di p.u. e che sulla scorta di ciò con
l’atto di appello ci si era doluti della motivazione esibita
dal primo giudice; ma la Corte di appello non ha dato re-
plica al rilievo.
2.4. Con un ultimo motivo si chiede l’applicazione
dell’art. 131-bis c.p.
2.5. In data 17 febbraio 2016 è stata depositata memoria
con la quale si ribadisce in particolare il rilievo della insuf-
f‌icienza della prova di uno stato di ebbrezza penalmente
rilevante in presenza di un responso dell’apparecchiatura
quale quello caratterizzante la vicenda in esame, tanto
più alla luce della sentenza di questa sezione n. 23/2016,
per la quale in mancanza dell’accertamento sul tasso al-
colemico richiede una motivazione che renda evidente il
superamento delle soglie penalmente rilevanti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato nel primo, assorbente, motivo.
3.1. Questa Corte ha già affrontato il caso caratterizzato
dalla risposta “volume insuff‌iciente” fornita dall’apparec-
chiatura utilizzata per l’alcoltest, seguita dalla indicazio-
ne di parametri numerici espressivi del rapporto grammo/
litro. Invero, con descrizione di traiettorie interpretative
non convergenti.
Un primo orientamento è espresso da sez. IV, sent., n.
35303 del 13 giugno 2013, dep. il 21 agosto 2013, Natale,
n.m., per la quale “l’indicazione, su entrambi i tagliandi
rilasciati dall’etilometro, della dicitura “volume insuff‌i-
ciente” contrasta insanabilmente con la contestuale indi-
cazione, pure presente sugli scontrini, relativa al valore
relativo al tasso alcolemico registrato, evenienza quest’ul-
tima che presuppone l’effettuazione di una corretta misu-
razione del campione di aria alveolare espirato”. Pertanto
incorre in vizio motivazionale il provvedimento che non

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT