Corte di Cassazione Penale sez. IV, 18 agosto 2016, n. 34976 (ud. 1 marzo 2016)

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giur
10/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Vi è poi altro prof‌ilo inerente il momento soggettivo ed
il rimprovero personale. Affermare, alla stregua dell’art.
43 c.p., che per aversi colpa l’evento deve essere stato
causato da una condotta soggettivamente riprovevole im-
plica che il nesso eziologico non si conf‌igura quando una
condotta appropriata - il comportamento alternativo le-
cito - non avrebbe comunque evitato l’evento. Invero non
avrebbe senso richiedere un comportamento comunque
inidoneo ad evitare il risultato antigiuridico.
Ciò evidenzia la connessione tra le problematiche sulla
colpa e quelle sul nesso causale per cui spesso le valuta-
zioni inerenti lo sviluppo causale si riverberano sul giudi-
zio di evitabilità in concreto.
Orbene, nel caso in esame il prof‌ilo propriamente cau-
sale non desta problemi. Mentre non è stata approfondita
la causalità della colpa. Essa si conf‌igura non solo quando
il comportamento diligente avrebbe certamente evitato
l’esito antigiuridico, ma anche quando una condotta ap-
propriata aveva signif‌icative probabilità di scongiurare il
danno.
Proprio in tema di circolazione stradale, con riferimen-
to alla norma di cautela inerente all’adeguamento della
velocità alle condizioni ambientali, è stata ripetutamen-
te affermata la necessità di tener conto degli elementi di
spazio e di tempo, e di valutare se l’agente abbia avuto
qualche possibilità di evitare il sinistro: la prevedibilità ed
evitabilità vanno cioè valutate in concreto. A ben vedere
il fattore velocità è un concetto relativo alle situazioni
contingenti, quando si tratta di valutare il comportamento
dell’imputato in chiave causale e non già di accertare la
violazione di una norma contravvenzionale che prescrive
limiti di velocità (Cass. Sez. IV n. 37606/2007 RV 237050).
Peraltro se l’esigenza della prevedibilità ed evitabili-
tà in concreto dell’evento si pone in primo luogo e senza
incertezze nella colpa generica, poiché in tale ambito la
prevedibilità dell’evento ha un rilievo decisivo nella stessa
individuazione della norma cautelare violata; occorre rile-
vare che sussiste anche nell’ambito della colpa specif‌ica.
Certamente tale spazio valutativo è pressoché nul-
lo nell’ambito delle norme rigide la cui inosservanza da
luogo quasi automaticamente alla colpa; ma nell’ambito
di norme elastiche che indicano un comportamento deter-
minabile in base a circostanze contingenti, vi è spazio per
l’apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità
dell’evento (Cass. Sez. IV n. 26239/2013 RV 255695).
Dunque nel caso di specie si trattava di comprendere
se, nelle condizioni date, la condotta della vittima - che,
sceso dalla propria autovettura, circolava su strada ex-
traurbana senza giubbotto retrorif‌lettente - fosse preve-
dibile e se le conseguenze letali dell’infortunio fossero
evitabili nei sensi che si sono sopra esposti.
Sotto questo prof‌ilo merita precisare, infatti, che l’art.
141 C.d.S., riguarda esclusivamente gli eventi che ricado-
no nella sfera di prevedibilità ed il comportamento di un
pedone che procede in strada extraurbana, al buio, senza
giubbotto retrorif‌lettente e contromano costituisce una
condotta che ben potrebbe esulare dalla suddetta sfera di
prevedibilità.
La carenza di motivazione sul punto in questione,
cruciale ai f‌ini della conf‌igurazione della responsabilità
colposa, vulnera l’impugnata sentenza. Di conseguenza,
la stessa deve essere annullata con rinvio alla Corte di
appello di Salerno aff‌inché, sulla base dei principi sopra
enunciati, valuti la condotta colposa dello Z. in relazio-
ne alle condizioni concrete di prevedibilità ed evitabilità
dell’incidente mortale. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 18 AGOSTO 2016, N. 34976
(UD. 1 MARZO 2016)
PRES. BLAIOTTA – EST. CENCI – P.M. FIMIANI (DIFF.) – RIC. M.A.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Alcoltest y Verbale y Omesso deposito y Nul-
lità y Esclusione y Mera irregolarità y Sussistenza.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, l’omesso deposi-
to del verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcol-
test non integra alcuna nullità, costituendo una mera
irregolarità che non incide sulla validità o sull’utiliz-
zabilità dell’atto, rilevando soltanto ai f‌ini della decor-
renza del termine entro il quale è consentito l’esercizio
delle attività difensive. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art.
186; c.p.p., art. 366; att. c.p.p., art. 114) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. pen., sez. IV, 9 dicembre 2013, n.
49407, in questa Rivista 2014, 419; Cass. pen., sez. IV, 25 marzo 2011,
n. 12025, ivi 2011, 921 e Cass. pen., sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 4159,
ivi 2010, 528.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte di appello di Bologna ha integralmente con-
fermato la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva
riconosciuto M.A. responsabile del reato di guida in stato
di alterazione psicof‌isica conseguente all’assunzione di
bevande alcooliche, essendo stato rilevato mediante etilo-
metro un tasso alcoolemico pari a 1,28 g/l alla prima prova
e 1,24 g/l alla seconda, con l’aggravante dell’ora notturna
(art. 186, comma 2, lett. b, e comma 2 sexies, D.L.vo 30
aprile 1992, n. 285); fatto contestato come commesso il
(omissis).
2. Il difensore dell’imputato ha presentato tempestiva-
mente ricorso avverso la decisione, aff‌idato a tre motivi,
con i quali si evocano le categorie della violazione di legge
e del vizio di motivazione.
Domanda, in conseguenza, l’annullamento della sen-
tenza.
2.1. Si denunzia, in primo luogo, l’illegittimità della de-
cisione per violazione di legge processuale - art. 366 c.p.p.
- che sarebbe sanzionata da nullità e/o da inutilizzabilità.
Si assume, infatti, che dopo la effettuazione del cosid-
detto alcoltest mediante etilometro non sarebbe avvenuto
il prescritto deposito nella segreteria del Pubblico Mini-
stero entro i tre giorni successivi, con avviso al difensore,
sicché i risultati compendiati negli scontrini dell’alcoltest
sarebbero radicalmente inutilizzabili ovvero nulli, con la

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