Corte di Cassazione Penale sez. IV, 14 settembre 2016, n. 38203 (ud. 7 luglio 2016)

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Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 14 SETTEMBRE 2016, N. 38203
(UD. 7 LUGLIO 2016)
PRES. ROMIS – EST. D’ISA – P.M. POLICASTRO (DIFF.) – RIC. P.E.
Guida in stato di ebbrezza y Aggravante di aver
causato un incidente y Nozione di incidente ai f‌ini
della sussistenza dell’aggravante y Qualsiasi, pur-
ché signif‌icativa, turbativa del traff‌ico, potenzial-
mente idonea a determinare danni y Inclusione y
Fattispecie relativa a conducente in stato di eb-
brezza che avendo perso il controllo dell’autovet-
tura si era fermato sul bordo della strada, occupan-
do parzialmente la carreggiata.
. Ai f‌ini della conf‌igurazione dell’aggravante di cui
all’art. 186, comma secondo bis, c.d.s., nella nozione di
incidente stradale sono da ricomprendersi sia l’urto del
veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla
sede stradale; a tal f‌ine, non sono, invece, previsti né i
danni alle persone né i danni alle cose, con la conse-
guenza che è suff‌iciente qualsiasi, purché signif‌icativa,
turbativa del traff‌ico, potenzialmente idonea a deter-
minare danni. (In applicazione del principio di cui in
massima la S.C. ha ritenuto sussistente l’aggravante di
cui all’art. 186, comma secondo bis, c.d.s. e conferma-
to il rigetto della richiesta di applicazione della pena
sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nel caso di
conducente in stato di ebbrezza che avendo perso il
controllo dell’autovettura si era fermato sul bordo della
strada ed occupando parzialmente la carreggiata aveva
creato una situazione di potenziale pericolo per gli altri
utenti) (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Fattispecie interessante, sebbene il principio di cui in massi-
ma sia già stato affermato da Cass. pen., sez. IV, 31 ottobre 2012, n.
42488, in questa Rivista 2013, 391. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez.
IV, 6 dicembre 2012, n. 47276, ivi 2013, 521, proprio in relazione alla
causazione di un incidente stradale quale condizione preclusiva per
la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pub-
blica utilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.E. ricorre per cassazione avverso la sentenza, indi-
cata in epigrafe, del Gip del Tribunale di Trento, emessa
a seguito di giudizio abbreviato, di condanna in ordine al
reato di guida in stato di ebbrezza di cui al secondo comma
dell’art. 186 del C.d.S. aggravato, ai sensi del comma 2 bis
dello stesso articolo, per avere provocato un incidente
stradale.
Con un unico motivo si denunciano violazione di legge,
nella specie degli artt. 141, 161, 186 e 189 dei C.d.S., e vizio
di motivazione relativamente alla sussistenza dell’aggra-
vante dell’incidente stradale e ciò al f‌ine del rigetto della
richiesta dell’applicazione della pena sostitutiva del lavo-
ro di pubblica utilità, evidenziando che il Tribunale non
ha tenuto conto del fatto che l’asserito incidente non ha
provocato danni a persone o cose, né collisioni con altri
veicoli o arredo stradale, né uscita di strada, poiché l’au-
to guidata dal P. si è fermata sulla banchina che fa parte
della strada, senza invadere la semicarreggiata opposta ed
era ben visibile dagli altri guidatori da entrambi i sensi di
marcia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta
infondatezza del motivo che lo sorregge.
Va preliminarmente osservato che, avendo il ricorrente
scelto di ricorrere in cassazione avverso la sentenza del
primo giudice “per saltum”, ai sensi dell’art. 569 c.p.p., si
deve ritenere che il motivo su cui si basa principalmente
il ricorso è quello relativo alla denunciata violazione di
legge circa l’interpretazione della norma di cui al comma
2 bis dell’art. 186 dei C.d.S., atteso che i motivi relativi al
vizio di motivazione non sono ammissibili ai sensi dell’art.
569, comma 3, c.p.p..
È del tutto ovvio che, al di là del nome attribuito dal
ricorrente al vizio con cui si censura la sentenza impu-
gnata, questa Corte è tenuta a rilevare se effettivamente,
nel caso di ricorso ex art. 569 c.p.p. trattasi di violazione
di legge e non di vizio di motivazione, in quanto se tale
fosse sostanzialmente la censura gli atti dovrebbero essere
rimessi al giudice di appello (art. 569, comma 3 c.p.p.).
La censura oggetto dei ricorso involge l’interpretazione
del concetto di “incidente stradale” ai f‌ini della conf‌igura-
zione dell’aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 186 dei
C.d.S.., ed è evidente che trattasi di questione di diritto e
non di fatto, con la conseguenza che la errata interpreta-
zione della norma implica una violazione di legge ai sensi
dell’art. 606 lett. b) c.p.p..
Ebbene, la motivazione in diritto sul punto dell’impu-
gnata sentenza è pienamente da condividere in quanto
conforme al dettato normativo ed alla giurisprudenza di
questa Corte (Sez. IV, Sentenza n. 31360 del 4 luglio 2013
Ud., Rv. 256836).
È innanzitutto da rilevare, in fatto, che il Tribunale ha
evidenziato, e la circostanza non viene contestata dall’im-
putato, che questi, alla guida della sua autovettura, si è
trovato sul bordo destro della carreggiata che percorreva,
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2016

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