Corte di Cassazione Penale sez. V, 4 marzo 2016, n. 9195 (ud. 19 gennaio 2016)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 4 MARZO 2016, N. 9195
(UD. 19 GENNAIO 2016)
PRES. ZAZA – EST. AMATORE – P.M. FIMIANI (DIFF.) – RIC. P.M. IN PROC. MISSERE
Falsità personale y Falsa attestazione o dichia-
razione a p.u. sulla identità o su qualità personali
y Elemento materiale y Oggetto della falsa dichiara-
zione o attestazione y "Altra qualità della propria
o altrui persona" y Nozione y Fattispecie in tema di
falsa dichiarazione sulla copertura assicurativa di
veicolo.
Falsità personale y Falsa attestazione o dichia-
razione a p.u. sulla identità o su qualità personali
y Falsa dichiarazione sulla copertura assicurativa
del veicolo y Conf‌igurabilità del reato y Esclusione.
. In tema di falsità personali, la nozione di "altra quali-
tà della propria o altrui persona", di cui all’art. 495 cod.
pen., comprende soltanto le dichiarazioni o attestazio-
ni che si riferiscono alle condizioni della persona e che
concorrono ad individuare il soggetto e a consentire la
sua identif‌icazione. (In applicazione del principio, la
Corte ha escluso che integrasse il reato in questione
la falsa affermazione relativa alla regolare copertura
assicurativa del proprio mezzo, resa dall’imputato alla
polizia stradale) (c.p., art. 495) (1)
. Non integra il delitto di falso ideologico commesso dal
privato in atto pubblico la condotta di colui che, ferma-
to per un controllo dalla Polizia alla guida della propria
autovettura, dichiara falsamente che il proprio mezzo
è munito di regolare copertura assicurativa. (c.p., art.
48; c.p., art. 483) (2)
(1) Principio ripreso, pur con riferimento a diversa fattispecie, da
Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 2013, n. 30192, in Ius&Lex dvd n. 2/2016,
ed. La Tribuna.
(2) Analogamente, si vedano Cass. pen., sez. V, 3 novembre 2011, n.
39610, in questa Rivista 2012, 327 e Cass. pen., sez. V, 28 maggio 2008, n.
21402, ivi 2008, 1031. Sulla conf‌igurabilità del delitto di falsità ideologi-
ca commessa dal privato in atto pubblico si è espressa, anche se relati-
vamente a fattispecie che esula dalla circolazione stradale, Cass. pen.,
sez. un., 31 marzo 1999, n. 6, pubblicata per esteso in Riv. pen. 1999, 454.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il G.i.p. presso il Tribu-
nale di Firenze dichiarava non luogo a procedere nei con-
fronti di Missere Franco per i reati di cui agli artt. 495 e 48
e 483 c.p. perchè il fatto non sussiste.
1.1 Avverso la detta sentenza ricorre il P.M., aff‌idando
la sua impugnativa a due motivi di doglianza.
1.2 Il ricorso proposto dal P.M. deduce, come primo mo-
tivo di doglianza, la violazione, ai sensi dell’art. 606 lett. b
ed e c.p.p., degli artt. 483, 48, 477- 479 e 495 c.p.
Osserva il ricorrente che erroneamente il giudice im-
pugnato aveva ritenuto che la falsa dichiarazione del Mis-
seri non fosse indispensabile per il compimento dell’atto
da parte della P.G.; rileva che tale affermazione era errata
giacché sulla base delle false dichiarazioni rese dall’im-
putato era stata elevata solo la contravvenzione prevista
dall’art. 180 c.d.s. e pertanto era stato redatto un verbale
amministrativo non conforme al vero; osserva inoltre che,
sulla base della falsa dichiarazione resa dall’imputato, la
PG non aveva provveduto al fermo amministrativo del vei-
colo.
1.3 Con il secondo motivo di ricorso il P.M. denunzia
l’omessa riqualif‌icazione giuridica del fatto come diversa
ipotesi prevista dall’art. 494 c.p. Osserva il P.M. che, al di
là delle osservazioni sopra svolte, il giudice avrebbe do-
vuto riqualif‌icare il fatto come quello punito dall’art. 494
c.p., giacché l’imputato si era arrogato una qualità, ossia
di essere regolarmente munito di RCA, al f‌ine di procurarsi
l’ingiusto vantaggio di evitare il sequestro amministrativo
del veicolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
2.1 In ordine al primo prof‌ilo di doglianza, occorre ri-
cordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in
tema di falsità personali, la nozione di “altra qualità della
propria o altrui persona”, cui si riferisce la norma dell’art.
495 c.p., comprende soltanto le indicazioni che concorro-
no a stabilire le condizioni della persona, ad individuare il
soggetto e a consentire la sua identif‌icazione (Cass., sez.
IV, n. 30192 del 18 dicembre 2012 - dep. 12 luglio 2013,
Giusto, Rv. 257737). In realtà, se è pur vero che per quali-
tà personali devono intendersi, non solo lo stato e l’iden-
tità della propria persona, ma anche le altre indicazioni
che concorrono a stabilire le condizioni della persona e
servono ad individuare un soggetto e ad identif‌icarlo (cfr.
Cass., sez. V, 25 settembre 1989, n. 12887, Sacconi), fra
queste indicazioni non può certamente rientrare quella di
essere in regola con la copertura assicurativa. Orbene, le
“altre qualità proprie o dell’altrui persona”, cui fa riferi-
mento l’art. 495 c.p., sono soltanto quelle che servono a
completare lo stato e l’identità della persona ai f‌ini della
sua identif‌icazione. Restano, perciò, fuori della tutela pe-
nale le richieste dell’autorità su condizioni personali del
soggetto non giustif‌icate da esigenze di identif‌icazione,
ma rivolte ad altro f‌ine, quale quello di acquisire elemen-
ti di accusa a carico dell’indagato (cfr. sez. V, n. 4639 del
16 febbraio 1993, Lakatosz ed altro, Rv. 195015 ). È stato
peraltro anche affermato (Cass., sez. V, 22 luglio 2003, n.
30809, Mirenda Rv. 226969), che in tema di falsa dichiara-
zione o attestazione circa l’identità o qualità proprie della
persona, destinata ad essere riportata in un atto pubblico,
va esclusa la sussistenza del reato di cui all’art. 495 c.p.,
nei suoi prof‌ili materiali, quando il mendacio riguardi una
qualità della persona del tutto ininf‌luente rispetto alle f‌i-
nalità per le quali l’atto pubblico deve essere redatto, di
talché non rileva la falsa giustif‌icazione fornita per mo-
tivare l’esercizio di una facoltà che la legge riconosce in-
discriminatamente all’interessato (fattispecie nella quale
l’agente, nell’esercitare la facoltà di non sottoscrivere un
processo verbale relativo alla contestazione di violazioni
del codice della strada, aveva dichiarato ai militari proce-
denti di “non essere in grado di apporre la f‌irma” sull’atto).

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