Corte di Cassazione Penale sez. IV, 13 aprile 2016, n. 15324 (ud. 4 febbraio 2016)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2016
LEGITTIMITÀ
chiamo operato con riferimento a quella del primo grado,
che lo Spinelli, in base alle sue dichiarazioni, auto ed ete-
ro accusatorie, ha ammesso di aver guidato una vettura
pur essendo sotto l’effetto di assunzione di stupefacenti
(cocaina).
In vicende analoghe, questa Corte ha già avuto modo
di osservare come sia ben vero che, nel reato in esame, lo
stato di alterazione del conducente dell’auto deve essere
normalmente accertato attraverso un esame tecnico su
campioni biologici, ma che tuttavia, in presenza di speci-
f‌iche ammissioni da parte dell’imputato circa l’assunzione
di sostanze psicotrope al momento della guida di autovei-
coli, possa prescindersi dagli accertamenti chimici (cfr.,
sez. IV, n. 38520 del 21 settembre 2007, Rv. 237778).
L’omessa specif‌ica trattazione del motivo in parola, da
parte del giudice di appello, non costituisce dunque mo-
tivo di annullamento della sentenza, attesa la manifesta
infondatezza della questione.
Quanto, invece, alla questione relativa all’applicazione
dell’art. 650 c.p. in luogo del contestato reato di cui all’art.
75 comma 2 del D.L.vo 159/2011 (capo H dell’originaria
imputazione), osserva il collegio che la Corte di appello,
dopo avere dato atto della censura, non ha dedicato alcu-
na parola alla questione e, dunque, ci si trova, in sostanza,
in presenza di una palese caso di assenza di motivazione
su uno dei punti di gravame formulati dall’imputato che,
peraltro neppure appare manifestamente infondato (si
veda, in merito, sez. un., n. 32923 del 29 maggio 2014, Rv.
260019).
Per le considerazioni or ora esposte, la sentenza risulta
affetta da nullità in ordine a tale prof‌ilo e deve pertan-
to essere annullata limitatamente ad esso con rinvio alla
Corte di appello di Perugia per un nuovo giudizio.
Le restanti statuizioni divengono invece def‌initive per
effetto della declaratoria di inammissibilità degli ulteriori
motivi.
Dal momento che il nuovo giudizio sul reato per il qua-
le si pronuncia l’annullamento inf‌luirà nella determina-
zione della pena complessiva, atteso il riconoscimento del
vincolo della continuazione, ai f‌ini del calcolo provvisorio
del f‌ine pena non andrà computato il reato di cui al capo H
dell’originaria imputazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 13 APRILE 2016, N. 15324
(UD. 4 FEBBRAIO 2016)
PRES. BLAIOTTA – EST. PAVICH – P.M. IACOVIELLO (CONF.) – RIC. SANSONETTI
Concorso di persone nel reato y Cooperazione
nei delitti colposi y Reciproca consapevolezza y Ne-
cessità y Estremi y Fattispecie in tema di omicidio
colposo conseguente allo scontro frontale tra due
autovetture, causato dall’invasione dell’opposta
corsia da parte di una di esse.
. Per aversi cooperazione nel delitto colposo, non è
necessaria la consapevolezza della natura colposa
dell’altrui condotta, nè la conoscenza dell’identità
delle persone che cooperano, essendo suff‌iciente la
coscienza dell’altrui partecipazione nello stesso rea-
to, intesa come consapevolezza, da parte dell’agente,
del fatto che altri soggetti - in virtù di un obbligo di
legge, di esigenze organizzative correlate alla gestione
del rischio, o anche solo in virtù di una contingenza og-
gettiva e pienamente condivisa - sono investiti di una
determinata attività, con una conseguente interazione
rilevante anche sul piano cautelare, nel senso che cia-
scuno è tenuto a rapportare prudentemente la propria
condotta a quella degli altri soggetti coinvolti. (Fatti-
specie relativa ad omicidio colposo conseguente allo
scontro frontale tra due autovetture, causato dall’in-
vasione dell’opposta corsia da parte di una di esse, il
cui conducente era impegnato in una serie di sorpassi
reciproci ed altre manovre gravemente imprudenti con
altra vettura che procedeva nella sua stessa direzione.
In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto con-
f‌igurabile la responsabilità, a titolo di cooperazione
colposa, anche del conducente di tale ulteriore veicolo,
che con la propria condotta aveva consapevolmente
indotto e stimolato quella del soggetto direttamente
coinvolto nel sinistro). (c.p., art. 40; c.p., art. 41; c.p.,
art. 589) (1)
(1) In senso conforme si sono espresse Cass. pen., sez. IV, 28 no-
vembre 2014, n. 49735, in questa Rivista 2015, 248; Cass. pen., sez.
IV, 14 giugno 2013, n. 26239, in Riv. pen. 2014, 332 e Cass. pen., sez.
IV, 17 gennaio 2012, n. 1428, ivi 2013, 1064. Si veda, inoltre, Cass.
pen., sez. IV, 7 aprile 2015, n. 14053, in questa Rivista 2015, 1051.
Si rammenta che la L. 23 marzo 2016, n. 41, pubblicata ivi 2016, 447
ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali.
In dottrina, sulla nuova disciplina dei reati stradali, v. F. BARTOLI-
NI, L’omicidio stradale, collana Tribuna dossier, Piacenza, 2016 e G.
FONTANA, Omicidio e lesioni stradali: considerazioni sulla riforma,
in questa Rivista 2016, 471.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 7 maggio 2014, la Corte d’ap-
pello di L’Aquila confermava la sentenza in data 31 ottobre
2012, con la quale il Tribunale di Teramo, sezione distac-
cata di Atri, aveva condannato Igor Sansonetti alla pena
di tre anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese
processuali e alla sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente, nonché, in solido con il
responsabile civile (compagnia assicurativa Nuova Tirre-
na), al risarcimento del danno in favore delle parti civili,
con assegnazione di una provvisionale, e alla rifusione
delle spese processuali.
Tanto in relazione all’imputazione di cui agli artt. 40,
41, 589 commi 2 e 3, 61 n. 3 c.p., a lui ab origine mossa, in
base alla quale, il 5 dicembre 2006, assieme al coimputato
Roberto Cola (che ha separatamente def‌inito la sua posi-
zione), avrebbe dato luogo a una gara in velocità, nel corso
della quale il Cola, alla guida della propria auto Volkswa-
gen Polo (a bordo della quale sedeva Johnny Temperini),
provocava un sinistro entrando in collisione con l’auto-
vettura Alfa Romeo guidata da Franco Di Giambattista, e
così cagionando sia al Temperini che al Di Giambattista

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