Corte di Cassazione Penale sez. II, 18 aprile 2016, n. 15936 (ud. 7 aprile 2016)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. II, 18 APRILE 2016, N. 15936
(UD. 7 APRILE 2016)
PRES. GALLO – EST. FILIPPINI – P.M. GALASSO (PARZ. DIFF.) – RIC. SPINELLI
Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti y
Accertamento y Possibilità di prescindere dall’esa-
me tecnico di campioni biologici y Condizioni.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità della contravvenzione
di guida sotto l’inf‌luenza di sostanze stupefacenti, è
necessario che lo stato di alterazione del conducente
dell’auto venga accertato attraverso un esame tecnico
su campioni di liquidi biologici, trattandosi di verif‌ica
che richiede conoscenze tecniche specialistiche per
l’individuazione e la quantif‌icazione della sostanza; è
tuttavia possibile prescindere da tali accertamenti in
presenza di specif‌iche ammissioni da parte dell’impu-
tato circa l’assunzione di sostanze psicotrope al mo-
mento della guida. (nuovo c.s., art. 187) (1)
(1) In termini per quanto concerne la prima parte della massima de
qua, v. Cass. pen., sez. IV, 18 ottobre 2007, n. 38520, in questa Rivi-
sta 2008, 662. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. IV, 14 giugno 2006, n.
20247, ivi 2007, 261 che precisa che lo stato di alterazione in esame
non può essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece
è ammesso per l’ipotesi di guida sotto l’inf‌luenza dell’alcool (articolo
186 del codice della strada), per la necessità di conoscenze tecniche
specialistiche e di accertamenti strumentali per individuare le so-
stanze usate e per la non semplice riconoscibilità di detto stato sulla
base di osservazioni empiriche. In dottrina, si rinvia a L. BENINI e
G.A. DI BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupe-
facenti, Tribuna Juris, ed. La Tribuna, Piacenza 2015.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 21 gennaio 2015 la Corte di Ap-
pello di L’Aquila, previa riduzione della pena irrogata
all’imputato, ha confermato nel resto la sentenza in data 8
maggio 2014 del Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Pescara che all’esito di giudizio abbreviato
aveva dichiarato Spinelli Marco colpevole di una serie di
reati di rapina (capi A, C ed E della rubrica delle imputa-
zioni), di violazione della legge sulle armi (capi B e D), di
violazione della misura di prevenzione (Capi H ed I), di
guida senza patente (capo L) e di guida sotto l’effetto di
sostanza stupefacente (capo M) e, previo riconoscimento
della continuazione tra gli stessi, lo aveva condannato a
pena ritenuta di giustizia.
I fatti-reato in contestazione risalgono all’aprile/giugno
2013 ed all’imputato è stata contestata la recidiva specif‌i-
ca reiterata ed infraquinquennale.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il
difensore dell’imputato, deducendo con un unico articolato
motivo la violazione di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p. in
relazione agli artt. 133, 62 e 62 bis c.p., 75 D.L.vo 159/2011
e 187 D.L.vo 285/92. Si duole, in particolare, il difensore
del ricorrente della eccessiva quantif‌icazione della pena
irrogata all’imputato, non avendo i Giudici del merito tenu-
to adeguatamente conto del comportamento collaborativo
assunto dallo Spinelli sin dall’interrogatorio di garanzia.
A ciò si aggiunge il fatto che i Giudici del merito avreb-
bero dovuto riconoscere all’imputato la circostanza atte-
nuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. avendo l’imputato cagiona-
to in almeno due delle tre rapine per le quali è intervenuta
condanna un danno di particolare tenuità.
Quanto al reato di cui al capo H della rubrica delle
imputazioni, sostiene la difesa del ricorrente, che è stata
erroneamente applicata la disposizione di cui all’art. 75
del D.L.vo 159/2011 in luogo di quella di cui all’art. 650 c.p.
Quanto al reato di cui al capo M lo stesso non potrebbe
ritenersi integrato in quanto non è stata fornita la prova
che l’imputato fosse in stato di alterazione durante la gui-
da del veicolo, non essendo suff‌iciente la dichiarazione da
parte dell’imputato di avere assunto sostanza stupefacente.
Per il resto la motivazione della sentenza impugnata
non sarebbe stata suff‌icientemente motivata anche con
riguardo alla quantif‌icazione della pena ed al mancato ri-
conoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Inammissibili risultano le questioni relative alla ecces-
sività della pena, al mancato riconoscimento all’imputato
delle circostanza attenuanti generiche, al mancato ricono-
scimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. nonché
alla corretta applicazione dell’art. 187 D.L.vo 285/92 (capo
M delle imputazioni). Occorre premettere che nella vicenda
in esame l’imputato è reo confesso e non sussistono dubbi
di sorta sulla materiale integrazione delle condotte ascritte.
Il ricorso verte dunque sul trattamento sanzionatorio,
sul mancato riconoscimento di attenuanti, sulla corretta
qualif‌icazione giuridica del fatto contestato sub H in rela-
zione al non aver portato con sé la carta precettiva della mi-
sura di prevenzione e sulla possibilità di ravvisare integrato
il reato di guida in stato di alterazione da stupefacenti senza
essere stati sottoposti alla relativa indagine diagnostica.
Vanno doverosamente premesse in diritto ed in relazio-
ne agli aspetti di censura della motivazione della sentenza
(comuni a tutti i motivi di ricorso qui in esame) alcuni
principi di carattere generale alla luce degli arresti giuri-
sprudenziali di questa Corte.
In primo luogo si deve ricordare che il sindacato del
giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento
impugnato deve essere volto a verif‌icare che quest’ultima:
a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare
le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione
adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perchè sor-
retta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non vizia-
te da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logi-
ca; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente
da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da
inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenu-
te; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti
del processo” (indicati in termini specif‌ici ed esaustivi dal
ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura
tale da risultarne vanif‌icata o radicalmente inf‌iciata sotto il
prof‌ilo logico. (cfr. tra le tante, Cass. sez. I, sent. n. 41738 del
19 ottobre 2011, dep. 15 novembre 2011, Rv. 251516).

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