Corte di Cassazione Penale sez. IV, 22 aprile 2016, n. 17000 (ud. 5 aprile 2016)

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giur
9/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
carico, rispettivamente all’art. 14 per l’ente proprietario
e all’art. 21 per chi esegue i lavori, sia in relazione al con-
tratto tra gli stessi intervenuti e ad eventuali pattuizioni
particolari convenute dalle parti. Non vi è, infatti, incom-
patibilità tra area di cantiere e strada aperta al pubbli-
co, atteso che vale al riguardo il principio ben articolato
dalla giurisprudenza civile (sez. III, n. 15882 del 25 giugno
2013, Rv. 626858; sez. III, n. 12811 del 23 luglio 2012, Rv.
623374), secondo cui in tema di danni determinati dall’e-
sistenza di un cantiere stradale, qualora l’area di cantiere
risulti completamente enucleata, delimitata ed aff‌idata
all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente
assoluto divieto su di essa del traff‌ico veicolare e pedo-
nale, dei danni subiti all’interno di questa area risponde
esclusivamente l’appaltatore, che ne è l’unico custode.
Allorquando, invece, l’area su cui vengono eseguiti i lavo-
ri e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traff‌ico e,
quindi, utilizzata a f‌ini di circolazione, questa situazione
denota la conservazione della custodia da parte dell’ente
titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore.
7.1. La posizione di garanzia derivante dalla proprietà
della strada e dalla destinazione di essa al pubblico uso
comporta, infatti, il dovere per l’Ente di far sì che quell’uso
si svolga senza pericolo per gli utenti. Posizione di garan-
zia, dunque, a tutela della collettività, direttamente deri-
vante dalle norme del codice della strada (art. 14), così
come quella, parallela, a carico dell’appaltatore, anch’essa
riconducibile, come già si è rilevato, al codice della strada
(art. 21) e pertanto a tutela proprio dell’incolumità dei
terzi utenti della strada che possano subire le conseguen-
ze di una situazione di pericolo non debitamente gestita
(sez. IV, n. 11453 del 20 dicembre 2012, dep. 2013, Zambito
Marsala, Rv. 255423). Giova ricordare anche il principio
affermato in altra pronuncia da questa Sezione, secondo
il quale il pubblico amministratore committente non per-
de, in conseguenza dell’appalto dei lavori di manutenzio-
ne e sorveglianza delle strade, l’obbligo di vigilanza la cui
omissione è fonte di responsabilità qualora concorrano le
circostanze della conoscenza del pericolo, dell’evitabilità
dell’evento lesivo i occorso a terzi e dell’omissione dell’in-
tervento diretto all’eliminazione del rischi (sez. IV, n.
37589 del 5 giugno 2007, Petroselli, Rv. 237772).
7.2. Con riguardo a tale specif‌ico prof‌ilo, la sentenza
non dà conto di aver valutato la possibile incidenza, sulla
posizione di garanzia dell’imputato, degli obblighi di con-
trollo sulla sicurezza della circolazione e sulla disciplina
del traff‌ico gravanti sull’Ente committente in quanto pro-
prietario e custode della strada. Escludendo, infatti, la
posizione di garanzia del direttore dei lavori in relazione
al cantiere stradale, il giudice di merito ha negato la pos-
sibilità di ulteriore sviluppo istruttorio con riguardo alla
delimitazione delle responsabilità tra committente ed ap-
paltatore limitandosi ad accertare che non fosse emersa
alcuna ingerenza del Corrao nell’organizzazione del can-
tiere né alcuna segnalazione di pericoli o anomalie da par-
te del direttore esecutivo e dell’ispettore di cantiere, men-
tre avrebbe dovuto esaminare la nota prodotta all’udienza
del 6 novembre 2014, indicata nel ricorso, nella quale
l’appaltatore contestava di avere ricevuto in consegna i la-
vori, tanto più in quanto, secondo quanto specif‌icamente
dedotto nel ricorso, dal verbale di sommarie informazioni
del 7 maggio 2010 lo stesso imputato aveva dichiarato che,
antecedentemente alla consegna dei lavori (databile 1°
dicembre 2009), la manutenzione della segnaletica del
tratto stradale interessato dal sinistro era aff‌idata a per-
sonale A.N.A.S.
8. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve es-
sere annullata con rinvio al Tribunale di Caltagirone, in
funzione di Giudice dell’udienza preliminare, per l’ulte-
riore corso, non emergendo come certa «l’inesistenza di
possibili sviluppi probatori o argomentativi degli elementi
acquisiti o di possibili interpretazioni alternative di questi
e delle norme applicabili» (sez. IV n. 10738 del 26 luglio
2016, Lucciola, n.m.). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 22 APRILE 2016, N. 17000
(UD. 5 APRILE 2016)
PRES. BIANCHI – EST. PAVICH – P.M. ANIELLO (DIFF.) – RIC. P.C. IN PROC.
SCALISE
Omicidio y Colposo y Violazione delle norme sulla
circolazione stradale y Presunzione di sussistenza
del rapporto di causalità y Esclusione.
. In tema di omicidio colposo da incidente stradale, la
violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli
coinvolti, di una specif‌ica norma di legge dettata per
la disciplina della circolazione stradale non può di per
sé far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo
comportamento e l’evento dannoso, che occorre sem-
pre provare e che si deve escludere quando sia dimo-
strato che l’incidente si sarebbe ugualmente verif‌icato
anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata
posta in essere. (c.p., art. 40; c.p., art. 589) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. pen., sez. IV, 31 ottobre 2008, n.
40802, in questa Rivista 2009, 306; Cass. pen., sez. IV, 26 giugno 2007,
n. 24898, ivi 2008, 39 e Cass. pen., sez. IV, 18 maggio 1988, n. 5963, ivi
1988, 1035. La sentenza in epigrafe si riferisce ancora alla normativa
precedente la L. 23 marzo 2016, n. 41 introduttiva dei reati di omici-
dio stradale e lesioni personali stradali e pubblicata ivi 2016, 447. In
dottrina, sulla nuova disciplina dei reati stradali, v. F. BARTOLINI, Le
innovazioni legislative in tema di delitti commessi nella circolazio-
ne stradale, ivi 2016, 361 e G. FONTANA, Omicidio e lesioni stradali:
considerazioni sulla riforma, ivi 2016, 471.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza resa il 16 ottobre 2014, la Corte d’appel-
lo di Milano, V sezione penale, confermava la sentenza con
la quale il Tribunale di Milano, in data 27 gennaio 2014,
aveva assolto Giuseppe Scalise dal reato p. e p. dall’art.
589, commi 1 e 2, c.p. (in relazione all’art. 145 commi 1 e
2 c.d.s.), reato a lui contestato in relazione all’incidente
occorso il 7 ottobre 2011 in San Donato Milanese, in esito
al quale perdeva la vita la giovane Marta Paola Romeo; il
fatto si era verif‌icato a un incrocio, in occasione di una

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