Corte di Cassazione Penale sez. IV, 22 aprile 2016, n. 17010 (C.C. 29 marzo 2016)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2016
LEGITTIMITÀ
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto propone motivi
manifestamente infondati.
2. In ordine al primo motivo, va osservato che la giuri-
sprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la de-
nuncia di smarrimento della patente di abilitazione alla
guida, recante l’attestazione di ricezione dell’organo di
polizia, integra il delitto di cui all’art. 483 c.p., perchè l’at-
testazione stessa è dichiarativa di attività svolta dal pub-
blico uff‌iciale ed ha una indubbia eff‌icacia probatoria, in
quanto costituisce il presupposto necessario per attivare
il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato
della patente (così sez. V, n. 7022 del 2 dicembre 2010 -
dep. 23 febbraio 2011, Oliva, Rv. 249832; sez. V, n. 13850
dell’8 marzo 2007, De Vincentis, Rv. 236533; sez. V, n. 4208
del 6 ottobre 2000, Livrieri, Rv. 217492; sez. V, n. 13593 del
20 giugno 1989, Sanna, Rv. 182251; sez. V, n. 9188 del 13
maggio 1986, Richichi, Rv. 173705; sez. V, n. 5585 del 15
febbraio 1982, Curen, Rv. 154100; sez. V, n. 2607 del 27 no-
vembre 1975, dep. 1976, Polelli, Rv. 132571).
Il suddetto principio si attaglia alla fattispecie in esa-
me, posto che dalle evidenze processuali emerge che l’im-
putato denunziò falsamente di aver smarrito la patente di
guida, allo scopo di ottenere il rilascio del duplicato.
I diversi e del tutto isolati precedenti evocati dal ricor-
rente non avevano invero tenuto conto della dirimente cir-
costanza che la denuncia di smarrimento della patente di
guida costituisse il necessario presupposto per il rilascio
del duplicato, come si è già notato.
Val la pena di rilevare in ogni caso che, all’epoca della
commissione del fatto (2007), nessuna incertezza giuri-
sprudenziale sussisteva sulla conf‌igurabilità del reato,
così che lo stesso era suff‌icientemente chiaro e prevedi-
bile per l’imputato.
3. Manifestamente infondato è anche il secondo moti-
vo.
Nel caso in esame, l’imputato, diversamente da quanto
si assume nel ricorso, ha reagito al controllo subito proffe-
rendo frasi nelle quali veniva in modo specif‌ico prospetta-
to un danno ingiusto (segnatamente, l’intervento punitivo
di un maresciallo amico, di cui veniva indicato il cognome,
della Stazione di appartenenza degli operanti), così da ri-
sultare la condotta idonea a turbare il pubblico uff‌iciale
nell’assolvimento dei suoi compiti istituzionali.
4. L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude
inf‌ine ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di uf-
f‌icio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per
prescrizione, maturata (come nella specie, tenuto conto
delle sospensioni e della ritenuta recidiva reiterata ai f‌ini
dell’art. 161 c.p.) in data successiva alla pronunzia della
sentenza di appello (sez. un., n. 23428 del 22 marzo 2005,
Bracale, Rv. 231164).
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamen-
to delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di eso-
nero, della somma ritenuta equa di euro 1.500 a titolo di
sanzione pecuniaria. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 22 APRILE 2016, N. 17010
(C.C. 29 MARZO 2016)
PRES. BIANCHI – EST. SERRAO – P.M. LOY (CONF.) – RIC. P.C. IN PROC. CORRAO
Responsabilità civile y Cose in custodia y Pubbli-
ca amministrazione y Ente proprietario di una stra-
da destinata ad uso pubblico y Obbligo di vigilanza y
Sussistenza y Permanenza in caso di appalto per l’e-
secuzione di lavori di manutenzione e sorveglianza
y Conf‌igurabilità.
. In tema di responsabilità per colpa, sussiste in capo
all’Ente proprietario di una strada destinata ad uso
pubblico una posizione di garanzia da cui deriva l’ob-
bligo di vigilare aff‌inchè quell’uso si svolga senza pe-
ricolo per gli utenti e che permane anche in caso di
concessione di appalto per l’esecuzione di lavori di
manutenzione stradale. (Fattispecie in cui la Corte ha
annullato con rinvio la pronuncia che aveva escluso la
sussistenza di una posizione di garanzia in capo al di-
rettore dei lavori dell’Ente proprietario della strada, in
relazione ad un sinistro stradale verif‌icatosi nel cantie-
re, limitandosi ad accertare che non risultavano sue in-
gerenze nell’organizzazione dei lavori né segnalazioni
di pericolo o anomalie sul percorso). (c.p., art. 43; c.p.,
art. 589) (1)
(1) Analoga fattispecie si rinviene in Cass. pen., sez. IV, 11 marzo
2013, n. 11453, in questa Rivista 2013, 939. Nel senso che il pubblico
amministratore committente non perde, in conseguenza dell’appalto
dei lavori di manutenzione e sorveglianza delle strade, l’obbligo di vi-
gilanza la cui omissione è fonte di responsabilità qualora concorrano
le circostanze della conoscenza del pericolo, dell’evitabilità dell’e-
vento lesivo occorso a terzi e dell’omissione dell’intervento diretto
all’eliminazione dei rischi, si veda Cass. pen., sez. IV, 12 ottobre 2007,
n. 37589, ivi 2008, 530.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribuna-
le di Caltagirone, con la sentenza in epigrafe, ha dichiara-
to non doversi procedere nei confronti di Corrao Giovanni
in ordine al reato ascrittogli con la formula «per non aver
commesso il fatto».
2. Il fatto è stato così ricostruito nella suindicata sen-
tenza: il 10 dicembre 2009 l’autovettura Fiat Punto con-
dotta da Caf‌ici Giuseppe, che percorreva la SS 417 in di-
rezione di Catania, era entrata in collisione con uno degli
elementi plastici new-jersey posizionati a delimitazione
del cantiere allestito dalla Sion s.r.l. (appaltatrice di la-
vori di manutenzione stradale per contratto stipulato con
l’A.N.A.S.); tale elemento si trovava, forse a causa del forte
vento, sulla sede stradale in quanto non era stato zavor-
rato; in seguito all’urto, il conducente aveva perso il con-
trollo del mezzo ed aveva invaso l’opposta corsia di marcia
andando a collidere con un autocarro proveniente dall’op-
posto senso di percorrenza; sia il conducente dell’autovet-
tura che il passeggero avevano perso la vita.
3. All’imputato si contestava la violazione dell’art. 589
c.p. perchè, per colpa consistita in imprudenza, imperi-

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