Corte di Cassazione Penale sez. VI, 27 aprile 2016, n. 17381 (ud. 8 marzo 2016)

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giur
9/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
3. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso.
3.1. Come noto, in tema di valutazione dei vari elemen-
ti per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in
ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legitti-
mità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema
Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (sez.
VI, 4 luglio 2003 n. 36382, Dell’Anna ed altri, n. 227142) o
con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua”: sez. VI,
sent. n. 9120 del 2 luglio 1998, Urrata, Rv. 211583), ma af-
ferma anche che le statuizioni relative al giudizio di com-
parazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effet-
tuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamento illogico (sez. III, sent. n. 26908 del
22 aprile 2004, Ronzoni, Rv. 229298).
Detta evenienza che non ricorre nel caso di specie, nel
quale la Corte territoriale, dopo aver concesso all’imputa-
to le attenuanti generiche in considerazione della di lui
giovane età, ha ritenuto le stesse equivalenti alla conte-
stata aggravante, precisando che: “nessuna ragione giusti-
f‌ica un giudizio di prevalenza ed infatti nemmeno la difesa
dell’imputato ne ha indicata alcuna”.
3.2. Al riguardo occorre soltanto aggiungere che, per
quanto la contestata aggravante di cui all’art. 191, comma
1 C.d.S. nel caso di specie è risultata pacif‌icamente in-
sussistente, non di meno l’omicidio resta commesso con
l’aggravante della “violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale” (come testualmente prevede
l’art. 589, comma 2 c.p.).
Non va dimenticato che l’art. 140 C.d.S., nel prevedere
che gli utenti della strada devono comportarsi in modo da
non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in
modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stra-
dale, pone un “principio informatore della circolazione”
(come peraltro dice la stessa rubrica del citato articolo),
in quanto tale implicitamente richiamato in ogni conte-
stazione. E questa Sezione ha già avuto modo di precisare
che la violazione di tale norma è suff‌iciente ai f‌ini della
sussistenza dell’aggravante in esame (sent. n. 476 del 13
novembre 1990, 1991, Carito, Rv. 186246)
D’altronde, le Sezioni Unite hanno di recente modo
escluso che vi sia una violazione del principio di correla-
zione tra imputazione e sentenza ogniqualvolta l’imputato,
attraverso l’iter del processo, si è venuto a trovare nella
condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto
dell’imputazione (sez. un., n. 36551 del 15 luglio 2010, Car-
relli, Rv. 248051). Dunque, allorquando la contestazione
concerne globalmente la condotta, addebitata come col-
posa (e cioè si faccia riferimento alla colpa generica), è
consentito al giudice aggiungere agli elementi di fatto con-
testati altri estremi di comportamento colposo o di specif‌i-
cazione della colpa, emergenti dagli atti processuali, sem-
pre che sia stato fatto salvo il diritto di difesa dell’imputato,
come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie.
4. Dal rigetto del ricorso consegue per legge la con-
danna del ricorrente al pagamento delle spese processua-
li. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 27 APRILE 2016, N. 17381
(UD. 8 MARZO 2016)
PRES. CITTERIO – EST. CALVANESE – P.M. MAZZOTTA (CONF.) – RIC. CATALANO
Falsità in atti y In atti pubblici y Falsa denuncia di
smarrimento della patente di guida y Reato di cui
all’art. 483 c.p. y Conf‌igurabilità y Ragioni.
. Integra il reato di falso ideologico commesso dal pri-
vato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento
della patente di guida, recante l’attestazione di ricezio-
ne da parte dell’organo di polizia, perché l’attestazione
stessa è dichiarativa di attività svolta dal pubblico uff‌i-
ciale ed ha una indubbia eff‌icacia probatoria, in quan-
to presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato della patente.
(c.p., art. 483) (1)
(1) Giurisprudenza di legittimità ormai consolidata in punto di dirit-
to. Ex multis: Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 2011, n. 7022, in questa
Rivista 2011, 935; Cass. pen., sez. V, 4 aprile 2007, n. 13850, ivi 2008,
268 e Cass. pen., sez. V, 24 novembre 2000, n. 4208, in Ius&Lex dvd n.
2/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di ap-
pello di Milano confermava la sentenza del 19 febbraio
2010 del Tribunale di Monza che, all’esito di rito abbrevia-
to, aveva dichiarato Antonio Ivan Catalano responsabile
dei delitti di cui agli artt. 483 e 336 c.p. e che lo aveva
condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Da quanto emerge dalle sentenze di merito, Catalano
aveva presentato una falsa denuncia di smarrimento della
patente di guida (che gli era stata sospesa con provvedi-
mento del giudice di sorveglianza), ottenendo un titolo
provvisorio per la guida. Successivamente, durante un
controllo stradale, nel quale era emersa la circostanza
della sospensione della patente di guida, l’imputato aveva
inveito contro gli operanti rivolgendo loro frasi minaccio-
se.
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassa-
zione l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando
tre motivi di annullamento. In particolare, denuncia la
erronea applicazione degli artt. 483 e 336 c.p.p. e vizi
della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità
penale.
In ordine al primo reato, il ricorrente deduce che la
condotta consistente nella falsa denuncia dello smarri-
mento della patente di guida non integrerebbe la fattispe-
cie penale prevista dall’art. 483 c.p.
Il ricorrente sostiene inoltre che le frasi pronuncia-
te non integrerebbero il reato di cui all’art. 336 c.p., non
avendo le stesse alcuna eff‌icacia intimidatrice, rappresen-
tando piuttosto il disprezzo per l’interlocutore.
Inf‌ine, il ricorrente deduce la prescrizione dei reati alla
data del 16 novembre 2014.

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