Corte di Cassazione Penale sez. IV, 19 maggio 2016, n. 20990 (c.c. 30 marzo 2016)

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giur
9/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
reato di guida in stato di ebbrezza)” (sez. IV n. 36777
del 2 luglio 2015, Rv. 264419). Ed infatti, il comma 2 bis
dell’art. 186, c.d.s. aggrava le sanzioni qualora il condu-
cente in stato d’ebbrezza provochi un incidente stradale,
punendo pertanto più severamente il comportamento di
chi, postosi alla guida in condizioni psico f‌isiche altera-
te dall’uso di alcolici, abbia non solo messo in atto una
condotta d’astratto pericolo, ma abbia dato anche luogo
ad una comprovata anomalia nella marcia del veicolo,
costretto ad arrestarsi attraverso modalità patologiche
(nel caso all’esame, l’autovettura fu trovata in mezzo alla
carreggiata, ostruendo la sede stradale e riportò danni).
Proprio per questa ragione si è ritenuto che il concetto
di “incidente stradale” richiamato, ai f‌ini dell’integrazio-
ne dell’aggravante prevista dai comma 2 bis dell’art. 186
c.d.s., è ben più ampio di quelli d’investimento e di colli-
sione tra autoveicoli, che vi sono, in ogni caso, ricompresi:
infatti, esso non implica necessariamente la produzione
di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri vei-
coli o comunque il coinvolgimento di terze persone con
danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti
dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pub-
blica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e
dello stesso conducente.
La previsione, infatti, non è diretta ad evitare ingorghi
o rallentamenti, ma situazioni di grave pericolo, derivanti
da inadeguate condizioni psicof‌isiche nelle quali l’agente
si pone alla guida, cosicché è irrilevante il fatto che, per
fortuite coincidenze, l’urto abbia determinato una posizio-
ne di quiete del veicolo senza causare feriti, considerato
che quanto afferma il G.u.p. in sentenza risulta in netto
contrasto, per come evidenziato dal ricorrente, con le ri-
sultanze probatorie allegate al ricorso, in base alle quali,
prima del recupero del mezzo dell’imputato il soccorso
stradale aveva già recuperato altre autovetture danneg-
giate nel sinistro.
Ciò che rende in def‌initiva la fattispecie aggravata è il
fatto che il conducente, postosi alla guida in condizioni
psicof‌isiche alterate dall’uso di alcol, ha dimostrato di non
essere in grado di padroneggiare il mezzo, determinando
una situazione di concreto pericolo.
5. Da quanto precede, discende l’annullamento della
sentenza con rinvio per un nuovo esame della gravità della
condotta che tenga conto dei principi di diritto affermati,
rilevandosi quanto agli ulteriori motivi di ricorso, che en-
trambi, pur fondati, restano assorbiti dalla presente deci-
sione e sugli stessi provvederà il giudice del rinvio, tenuto
conto dell’ulteriore elemento probatorio emerso dagli alle-
gati al ricorso, in ordine alla appartenenza del mezzo allo
stesso imputato.
Inf‌ine, è parimenti assorbita dalla pronuncia di annul-
lamento con rinvio anche la questione introdotta dall’im-
putato con la richiesta di riconoscimento della causa di
non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., sulla quale pari-
menti si pronuncerà il giudice di merito. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 19 MAGGIO 2016, N. 20990
(C.C. 30 MARZO 2016)
PRES. D’ISA – EST. PEZZELLA – P.M. LOY (DIFF.) – RIC. KHAIRI
Patente y Revoca e sospensione y Sospensione y
Sentenza penale di condanna relativa y Plurime vio-
lazioni del codice della strada che comportino l’ap-
plicazione della sanzione amministrativa accesso-
ria della sospensione della patente y Applicabilità
dell’art. 8 L. 24 novembre 1981, n. 689 y Esclusione
y Cumulo materiale y Necessità.
. In tema di circolazione stradale, il giudice, se pronun-
cia condanna per una pluralità di violazioni del codi-
ce della strada che comportano l’applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente, deve determinarne la durata complessi-
va effettuando la somma dei vari periodi di sospensione
previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l’ap-
plicabilità sia dell’art. 8 L. 24 novembre 1981 n. 689,
che riguarda esclusivamente le sanzioni amministra-
tive proprie e non quelle accessorie ad una sentenza
penale di condanna, che delle discipline tipicamente
penalistiche f‌inalizzate a limitare l’inf‌lizione di pene
eccessive (come nel caso dell’art. 81 cod. pen.). (c.p.,
art. 81; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8) (1)
(1) In linea con quanto già affermato da Cass. pen., sez. IV, 17 mar-
zo 2014, n. 12363, in questa Rivista 2015, 551; Cass. pen., sez. IV, 10
maggio 2012, n. 17759, ivi 2013, 291; Cass. pen., sez. III, 3 dicembre
2010, n. 42993, ivi 2011, 306 e Cass. pen., sez. IV, 9 aprile 2009, n.
25933, ivi 2010, 451.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il G.i.p. del Tribunale di Ferrara, pronunciando nei
confronti di Khairi Miloud, con sentenza del 21 ottobre
2015, applicava allo stesso ex art. 444 c.p.p., la pena di mesi
6 di reclusione, ritenuti i fatti a lui ascritti in concorso for-
male, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e
previa riduzione per la scelta del rito, con pena sospesa e
non menzione, disponeva la sospensione della patente di
guida dell’imputato per complessivi anni 2 e mesi 6, per il
reato di cui all’art. 81 comma 1° c.p., art. 189, comma 6°
e 7° del D.L.vo 285/92 perchè alla guida dell’autovettura
Alfa Romeo 166 targata BZ685YV, avendo provocato un si-
nistro stradale a causa del proprio comportamento, non
ottemperava all’obbligo di fermarsi, né a quello di prestare
assistenza a Modena Luca, persona rimasta ferita nell’in-
cidente; in Codigoro (FE), il 4 dicembre 2013.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per
Cassazione, a mezzo del proprio difensore di f‌iducia, Khai-
ri Miloud, deducendo, violazione dell’art. 8 L. 689/81.
Il ricorrente si duole che la misura della sanzione am-
ministrativa applicata sia illegittima, in quanto l’imputato
ha, con un’unica azione, violato due norme penali, non ot-
temperando all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza
alle persone ferite, realizzando l’ipotesi di concorso forma-
le previsto dall’art. 81, primo comma c.p.

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