Corte di Cassazione Penale sez. IV, 14 giugno 2016, n. 24696 (ud. 20 aprile 2016)

Pagine678-680
678
giur
9/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
sito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo
- della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissi-
mo» (Cass., sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350). Per ciò che
concerne le censure che investono la motivazione della
sentenza riguardo alla riconosciuta mancanza di prova
del fatto che la moglie dell’A. fosse deceduta dopo un ap-
prezzabile lasso di tempo dal verif‌icarsi dei sinistro, va
rilevato come la corte territoriale abbia compiutamente
argomentato sul punto, rilevando che “nel rapporto dei
carabinieri intervenuti sul luogo dei sinistro è trascritto
l’esito dell’ispezione della salma compiuta dal medico ne-
croscopo, il quale ha accertato che la Massari è deceduta
per frattura cranica e tamponamento cardiaco dovuto a
contusione acuta toracica con arresto cardiocircolatorio
verif‌icatosi alle 20:45 dell’8 dicembre 1997, ossia al mo-
mento dei sinistro”.
4. Con il secondo motivo si denuncia “Omessa moti-
vazione sul punto n. 2 dell’atto di appello. Violazione ed
errata applicazione delle norme di diritto quanto al rico-
noscimento del diritto al risarcimento iure proprio e iure
hereditatis”.
Deduce il ricorrente che la corte territoriale aveva
omesso di valutare il danno subito iure proprio dal co-
niuge superstite, richiesto con il secondo motivo di ap-
pello, con conseguente nullità della sentenza. Il motivo
è inammissibile e, comunque, infondato. Il ricorrente,
difatti, non ha riportato né riprodotto indirettamente il
motivo di appello, in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.,
non consentendo in tal modo a questa Corte di verif‌icare
se le questioni sottoposte a suo esame non abbiano il ca-
rattere della novità e di valutare la fondatezza dei motivo
in relazione alla motivazione della sentenza impugnata,
atteso che, senza che il ricorrente individui la doglianza
proposta non è possibile quella valutazione leggendo solo
la sentenza.
Peraltro, stando al tenore della sentenza impugnata,
ove si dice “Con il secondo [motivo] si lamenta che il
primo giudice avesse ritenuto non riconoscibile il danno
morale subito dalla M.”, la censura sarebbe comunque
infondata, posto che, concernendo il motivo di appello,
secondo la sentenza, solo il danno morale subito dalla
de cuius, correttamente la corte territoriale, dopo aver
affermato, disattendo il primo motivo di appello, che la
morte della M. era avvenuta immediatamente, ha rite-
nuto implicitamente assorbito il secondo motivo di gra-
vame.
5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni
sin qui svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammis-
sibile.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di
cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensi-
va.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubbli-
ca n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, va dato
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unif‌icato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del citato articolo 13, comma 1-bis. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. IV, 14 GIUGNO 2016, N. 24696
(UD. 20 APRILE 2016)
PRES. CIAMPI – EST. CAPPELLO – P.M. PINELLI (CONF.) – RIC. P.G. IN PROC.
D’ONOFRIO
Guida in stato di ebbrezza y Aggravante di aver
causato un incidente y Conf‌igurabilità y Nozione di
incidente.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, ai f‌ini della rico-
noscibilità dell’aggravante di cui all’art. 2 bis dell’art.
186 C.d.S. (e cioè l’avere il conducente in stato di eb-
brezza provocato un incidente stradale), è suff‌iciente
che si sia verif‌icato l’urto del veicolo contro un ostacolo
ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, con con-
seguente turbativa del traff‌ico potenzialmente idonea
a determinare danni a persone o cose, nulla rilevan-
do che questi, in ipotesi, non si siano verif‌icati. (Nel-
la specie, in applicazione di tale principio, la Corte,
in accoglimento del ricorso della pubblica accusa, ha
annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito
che aveva escluso la sussistenza dell’aggravante in un
caso in cui, stando a quanto dichiarato dallo stesso im-
putato, questi, a causa del suo stato di ebbrezza, aveva
perso il controllo del veicolo andando quindi ad urtare
alcune autovetture in sosta, peraltro poi non rintrac-
ciate). (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 10 settembre 2015, n.
36777, in questa Rivista 2016, 36 e Cass. pen., sez. IV, 31 ottobre 2012,
n. 42488, ivi 2013, 391. In dottrina, utile è la consultazione di L. BE-
NINI, G.A. DI BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di
stupefacenti, Tribuna Juris, Ed. La Tribuna, Piacenza 2015.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il G.u.p. presso il Tribunale di Bergamo ha dichia-
rato, ad esito di giudizio abbreviato instaurato su oppo-
sizione a decreto penale di condanna, D’Onofrio Gianlu-
ca colpevole del reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c)
(tasso alcolemico superiore a l,50 g/l) c.d.s., aggravato ai
sensi del comma 2 sexies, esclusa invece l’aggravante di
cui al comma 2 bis (fatto commesso in Pontida il 15 gen-
naio 2014)
In particolare, quel giudice ha ritenuto, quanto all’e-
lemento circostanziale, che non fossero presenti in atti
elementi suff‌icienti per poter accertare le modalità del
sinistro indicato nella notitia criminis.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procurato-
re Generale presso la Corte d’appello di Brescia, deducen-
do tre separati motivi.
Con il primo, ha rilevato vizio motivazionale e travi-
samento della prova, in relazione alla esclusione dell’ag-
gravante prevista dall’art. 186 comma 2 bis codice della
strada, essendo il giudice addivenuto a tale conclusione
in base ad una affermazione apodittica, integrante una
motivazione meramente apparente (e quindi inesisten-
te), illogica, contraddittoria, comunque in contrasto con

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT