Corte di Cassazione Penale sez. III, 24 giugno 2016, n. 26442 (ud. 17 febbraio 2016)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 24 GIUGNO 2016, N. 26442
(UD. 17 FEBBRAIO 2016)
PRES. RAMACCI – EST. LIBERATI – P.M. SELVAGGI (DIFF.) – RIC. L.
Violazione di sigilli y Cose sottoposte a sequestro
y Autoveicolo y Segnalazioni dello stato di seque-
stro e fermo y Apposizione dei sigilli y Indicazione
nel verbale di sequestro y Conf‌igurabilità del reato
y Assenza di ulteriori segni esteriori y Necessità y
Esclusione.
. Qualora, in occasione del sequestro o fermo ammini-
strativo di un autoveicolo, ai sensi degli artt. 213 e 214
del codice della strada, sullo stesso, oltre alle segnala-
zioni dello stato di sequestro e fermo con le modalità di
cui all’art. 394, comma 9, D.P.R. 495/92 e 214, comma 1,
c.d.s., vengano apposti anche i sigilli, dandone atto nel
relativo verbale, è conf‌igurabile il reato di cui all’art.
349 c.p. pur in assenza di segni ulteriori oltre a quelli
già apposti. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 349; nuovo c.s.,
art. 213; nuovo c.s., art. 214; d.p.r. 16 dicembre 1992, n.
495, art. 394) (1)
(1) Secondo il consolidato orientamento della S.C., cui la sentenza
in epigrafe aderisce, ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato previsto
dall’art. 349 c.p. non occorre che i sigilli siano già materialmente ap-
posti né che siano oggetto di rottura o rimozione, essendo suff‌iciente
l’esistenza di qualche segno esteriore attraverso il quale sia resa ma-
nifesta la volontà dello Stato di garantire la cosa sequestrata contro
ogni atto di disposizione o manomissione da parte di persona non
autorizzata. In tal senso si vedano Cass. pen., sez. III, 11 giugno 2015,
n. 24684, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. pen., sez.
III, 23 gennaio 2014, n. 3133, in Riv. pen. 2014, 1073. Nel senso che
non integra il reato di violazione di sigilli, l’asportazione da veicolo
assoggettato a sequestro amministrativo del foglio o cartello adesivo
apposto sullo stesso e recante l’indicazione del disposto sequestro a
norma dell’art. 394, comma nono, reg. cod. strad., v. Cass. pen., sez.
III, 30 settembre 2015, n. 39368, in questa Rivista 2016, 141.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 23 maggio 2014 il Tribunale di Asti
ha assolto L. dal reato di cui all’art. 349 c.p. (contestatogli
per aver violato i sigilli apposti alla sua automobile per
eseguirne il fermo ed il contestuale sequestro amministra-
tivo, aff‌idata alla sua custodia a seguito della constatazio-
ne di varie violazioni al codice della strada) perché il fatto
non sussiste.
Ha ritenuto il Tribunale che la sola apposizione sul vei-
colo sottoposto a sequestro amministrativo perché privo
di copertura assicurativa (in violazione dell’art. 213 del
codice della strada) di fogli di carta formato A4 sui f‌ine-
strini anteriori e posteriori costituisse solamente la segna-
lazione dello stato di sequestro (prescritta dagli artt. 394 e
395 del regolamento di esecuzione dei codice della strada,
D.P.R. 495/92), ma non anche apposizione dei sigilli, costi-
tuenti un vincolo diverso ed ulteriore rispetto ai cartelli di
segnalazione, con la conseguente insussistenza del fatto
contestato, non essendo stati apposti, e dunque neppure
rimossi o violati, i sigilli.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procu-
ratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, lamen-
tando violazione di legge penale, affermando che i cartelli
apposti sul veicolo assolvevano alla medesima funzione di
rendere evidente la indisponibilità della cosa propria dei
sigilli, con la conseguente sussistenza del reato contesta-
to.
3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del
ricorso, sottolineando che l’utilizzo di automobile sottopo-
sta a sequestro non integra il reato di cui all’art 334 c.p.
ma la violazione amministrativa di cui all’art. 213 codice
della strada, con la conseguente irragionevolezza (anche
sotto il prof‌ilo della eventuale possibile violazione dell’art.
3 Cost. in caso di diversa interpretazione) della interpre-
tazione prospettata nel ricorso, circa la sussistenza della
violazione di sigilli nella diversa ipotesi della violazione
dell’art. 214 codice della strada.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Pubblico Ministero è fondato.
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte,
cui si intende dare continuità, ai f‌ini della conf‌igurabilità
dei reato di cui all’art. 349 c.p., non occorre la rottura o
la rimozione dei sigilli, che potrebbero anche non essere
stati f‌isicamente apposti, dal momento che oggetto spe-
cif‌ico della tutela penale cui tende la norma incrimina-
trice è l’interesse pubblico a garantire il rispetto dovuto
al particolare stato di custodia imposto, per disposizione
di legge o per ordine della autorità, ad una determinata
cosa mobile o immobile al f‌ine di assicurarne la conser-
vazione, l’identità o la consistenza oggettiva. Ne consegue
che, avuto riguardo alla tutela del bene giuridico come
sopra individuato, il segno esteriore attraverso il quale sia
resa manifesta la volontà dello Stato, volta a garantire la
cosa sequestrata contro ogni atto di disposizione o mano-
missione da parte di persone non autorizzate, può essere
caratterizzato non soltanto dalla materiale apposizione di
sigilli, che possono anche mancare (sez. III, n. 3133 del 3
dicembre 2013, dep. 23 gennaio 2014, Parato Rv. 258381),
bensì da qualsiasi atto a tale attività pienamente equiva-
lente, come, ad esempio, l’interdizione all’uso della cosa,
l’espressa intimazione a non provocare immutazione alcu-
na dello stato dei luoghi, analoghi provvedimenti inibitori,
l’apposizione di cartelli o la nomina a custode della cosa il
sequestro (sez. III, n. 24684 dei 18 febbraio 2015, Di Gen-
naro, RV 263882).
Ora, nella vicenda in esame, il Tribunale ha ritenuto
non sussistente la violazione di sigilli contestata all’im-
putato, sulla base del rilievo che il veicolo dallo stesso
condotto era stato sottoposto a sequestro amministrativo
ai sensi dell’art. 213 del codice della strada (perché privo
di copertura assicurativa) ed a fermo amministrativo ai
sensi dell’art. 214 del codice della strada (perché non sot-
toposto alla prescritta revisione), escludendo che i sigilli
apposti su tale veicolo (consistenti in fogli di carta di for-
mato A4 posti sui f‌inestrini anteriori e posteriori dell’au-
tovettura) possano essere considerati come sigilli ai sensi
dell’art. 349 c.p., ritenendo che gli stessi costituiscano

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