Corte Di Cassazione Penale Sez. Un., 25 Marzo 2016, N. 12603 (Ud. 24 Novembre 2015)

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Arch. nuova proc. pen. 4/2016
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 25 MARZO 2016, N. 12603
(UD. 24 NOVEMBRE 2015)
PRES. SANTACROCE – EST. FRANCO – P.M. STABILE (CONF.) – RIC. C.M.
Impugnazioni penali in genere y Rinuncia y Di-
fensore y Di f‌iducia y D’uff‌icio y Procura speciale y
Necessità.
. Il difensore, di f‌iducia o d’uff‌icio, dell’indagato o impu-
tato, non munito di procura speciale non può effettuare
una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazio-
ne, anche se da lui proposta, a meno che il rappresen-
tato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in
udienza e non vi si opponga. (Mass. Redaz.) (c.p.p., art.
309; c.p.p., art. 589) (1)
(1) Con questa importante decisione le SS.UU. risolvono un contra-
sto intervenuto sulla seguente questione di diritto: se il difensore
dell’indagato o imputato non munito di procura speciale possa vali-
damente rinunciare all’impugnazione da lui autonomamente propo-
sta. La sentenza in epigrafe ribadisce l’orientamento maggioritario
già espresso da Cass. pen., sez. III, 28 luglio 2015, n. 33032, in que-
sta Rivista 2015, 573; Cass. pen., sez. I, 22 gennaio 2014, n. 2952, ivi
2015, 486; Cass. pen., sez. I, 9 luglio 2013, n. 29202, in Ius&Lex dvd n.
2/2016, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 2010, n. 4429, in
questa Rivista 2011, 232. Contra, nel senso che il difensore di f‌iducia
è legittimato a rinunciare validamente, ai sensi dell’art. 589, comma
secondo, c.p.p., all’impugnazione da lui autonomamente proposta
nell’interesse del condannato o dell’imputato, senza necessità di mu-
nirsi di apposita procura speciale rilasciata dal suo assistito, v. Cass.
pen., sez. I, 20 novembre 2014, n. 48289, ivi 2015, 143.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. C.M. il (omissis) si costituì e venne sottoposto a fer-
mo perchè indiziato del delitto di omicidio volontario.
Il 19 settembre 2014 nominò difensore di f‌iducia l’avv.
Salvatore Suriano.
Con ordinanza del 22 settembre 2014, il G.i.p. del Tri-
bunale di Catania convalidò il fermo ed applicò al C. la
misura cautelare della custodia in carcere per il delitto
contestatogli.
Il difensore di f‌iducia avv. Salvatore Suriano propose
richiesta di riesame.
Fissata l’udienza di riesame per il 9 ottobre 2014, l’in-
dagato, alle ore 8.57 di tale giorno, rilasciò all’Uff‌icio Ma-
tricola della Casa circondariale in cui era detenuto dichia-
razione con la quale rinunciava alla presenza in udienza
chiedendo che questa avesse “regolare corso essendo di-
feso e rappresentato dall’avvocato Salvatore Suriano del
foro di Catania”.
Aperta l’udienza e datosi atto a verbale dell’assenza
dell’indagato per rinuncia, il difensore di f‌iducia avv. Su-
riano dichiarò di rinunciare al riesame.
Il Tribunale del riesame, di conseguenza, con ordinan-
za adottata in udienza dichiarò inammissibile la richiesta
di riesame.
2. Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per
cassazione, per conto dell’indagato, il suo nuovo difensore
di f‌iducia avv. Santa Monteforte, eccependone la nullità e
chiedendone l’annullamento.
Deduce che, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità, sviluppatasi proprio in tema di riesame e di
procedimento ex art. 309 c.p.p., la rinuncia, anche parzia-
le, all’impugnazione formulata dal solo difensore dell’in-
teressato, non munito di procura speciale, non ha alcun
effetto processuale, neppure nell’ipotesi in cui la richiesta
di riesame sia stata proposta dal difensore.
Ne deriva, secondo la difesa, la nullità dell’ordinanza
impugnata perchè il primo difensore non era munito di
procura speciale per procedere validamente alla rinuncia
al giudizio di riesame e perchè non può essere equiparata
ad una rinuncia all’impugnazione la mera assenza dell’in-
dagato per rinuncia a presenziare all’udienza. Consegue
altresì - non essendo legittimamente intervenuta alcuna
valida pronuncia nel termine di dieci giorni dalla ricezio-
ne degli atti, come prescritto dall’art. 309, comma 9, c.p.p.
- l’ineff‌icacia della misura cautelare adottata ai sensi del
successivo comma 10 del medesimo art. 309.
3. La Prima Sezione penale, cui il ricorso era stato asse-
gnato, con ordinanza del 5 giugno 2015, lo ha rimesso alle
Sezioni Unite, evidenziando l’esistenza di un contrasto tra
un orientamento interpretativo maggioritario, secondo
il quale il difensore dell’indagato o imputato non muni-
to di procura speciale non può validamente rinunciare
all’impugnazione da lui autonomamente proposta, ed un
orientamento minoritario, favorevole invece a riconosce-
re il potere di rinuncia al difensore che abbia promosso
autonomamente l’impugnazione, anche se non munito di
procura speciale.
L’ordinanza di rimessione ricorda come quest’ultimo
indirizzo (espresso per la prima volta da sez. VI, n. 2115
dell’8 giugno 1992, Di Vito, Rv. 192850) si basa soprattutto
sul diverso ruolo, partecipativo e non di mera difesa tecni-
ca, attribuito al difensore dal vigente codice di procedura,
così come desumibile, principalmente, dall’art. 99, comma
1, c.p.p.. Questa interpretazione, rimasta per lungo tempo
isolata, è stata di recente ripresa da sez. I, n. 48289 del
18 giugno 2014, Tiberia, Rv. 261151, la quale ha di nuovo
affermato che il difensore di f‌iducia è legittimato a rinun-

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